Art. 11 
 
                              Collaudo 
 
  1. Il collaudatore indicato dal  committente  nell'istanza  di  cui
all'articolo 2 svolge la  propria  attivita'  in  corso  d'opera,  in
osservanza delle vigenti norme tecniche per  le  costruzioni  nonche'
del d.p.r. 380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per
la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,  normale
e precompresso ed a struttura metallica), per  le  opere  in  cemento
armato e a struttura metallica. 
  2.  Il  collaudatore   vigila   sul   processo   costruttivo   fino
all'ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attivita'  di  vigilanza
e' redatto  verbale  in  contraddittorio  con  il  costruttore  e  il
direttore dei lavori,  ovvero  con  loro  delegati,  con  conseguente
annotazione sul giornale dei lavori. E' redatto un ulteriore verbale,
eventualmente, prima di eseguire  ciascuna  variante  sostanziale  al
progetto autorizzato o depositato. 
  3. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione
di collaudo, che riassume le attivita' svolte; ad essa sono  allegati
i verbali di cui al comma 2. Il collaudatore riporta  negli  atti  di
collaudo  gli  elementi  essenziali  della  Relazione   a   Strutture
Ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione
della "Relazione a Strutture Ultimate" di cui all'articolo 65,  comma
6 del d.p.r. 380/2001 (ex articolo 6, l.  1086/1971),  agli  atti  di
collaudo e' allegata la relazione redatta dal  direttore  dei  lavori
per l'accettazione dei materiali. 
  4. Il collaudatore, nel caso previsto  dall'articolo  9,  comma  3,
redige il Certificato di rispondenza delle opere. 
  5. Salvo i  casi  espressamente  previsti  dalla  legge,  non  sono
ammessi Relazioni a Strutture Ultimate,  Collaudi  e  Certificati  di
rispondenza, in forma parziale  rispetto  al  progetto  depositato  o
autorizzato. 
  6. Il collaudatore, d'intesa con il direttore dei lavori, programma
e fa eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo  quanto
prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni. 
  7. Gli atti di collaudo statico sono redatti entro sessanta  giorni
dall'ultimazione dei lavori strutturali. Tali atti, in duplice copia,
sono trasmessi all'Ufficio  competente  successivamente  all'avvenuta
attestazione  della  eventuale  Relazione   a   Strutture   Ultimate;
l'Ufficio   avvia    l'istruttoria    finalizzata    all'attestazione
dell'avvenuto  e  corretto  deposito  degli  atti  di  collaudo,   da
rilasciarsi entro il termine di trenta, giorni dalla ricezione  degli
atti. 
  8.  Nel  corso  dell'istruttoria  di  cui  al  comma  7,  l'Ufficio
competente puo' richiedere integrazioni o  chiarimenti  al  direttore
dei lavori, da presentare entro un  termine  non  superiore  a  dieci
giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso. 
  9. L'Ufficio competente, nell'attivita' istruttoria degli  atti  di
collaudo, verifica: 
    a) il rispetto dei termini di legge; 
    b) la completezza degli atti; 
    c) la coerenza tra  quanto  riportato  negli  atti  di  cui  alla
lettera b) e quanto indicato nell'istanza di  cui  all'articolo  2  e
nella Relazione a Strutture Ultimate, ove prevista. 
  10. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito  positivo,  il
Dirigente dell'Ufficio competente attesta l'avvenuto  deposito  degli
atti di collaudo e restituisce al collaudatore copia dello stesso. In
caso di esito negativo, emette un provvedimento motivato di  diniego,
dandone  notizia  anche  al  committente  e  agli   Uffici   comunali
territorialmente competenti. 
  11. In caso  di  provvedimento  positivo,  il  collaudatore  o  suo
delegato  ritira  presso  l'Ufficio   competente,   una   copia   del
certificato di collaudo statico e ne trasmette copia al committente. 
  12.  In  caso  di  revoca  dell'incarico  o   di   dimissioni   del
collaudatore in corso  d'opera,  lo  stesso  redige  una  dettagliata
relazione   sull'attivita'   di   vigilanza    svolta    nel    corso
dell'espletamento del suo incarico, allegando le  verbalizzazioni  di
cui al presente articolo e quelle relative alle  ulteriori  attivita'
da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di  prove
di carico. Tale relazione e' consegnata al committente,  al  fine  di
trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante. In caso di
dimissioni,  il   collaudatore   ne   da'   immediata   comunicazione
all'Ufficio competente per territorio. 
  13. Il collaudatore subentrante: 
    a) prende atto delle opere effettivamente realizzate e  riscontra
ogni eventuale violazione delle norme sismiche; 
    b) verbalizza, in contraddittorio con il direttore dei  lavori  e
con il costruttore, l'avvenuta effettuazione  di  tali  attivita'  in
occasione della ripresa dei lavori; 
    c) esamina la relazione del precedente collaudatore. 
  14. La dichiarazione di accettazione  dell'incarico  da  parte  del
collaudatore subentrante,  da  allegare  alla  comunicazione  di  cui
all'articolo 2, comma 13, attesta l'intervenuta  effettuazione  delle
attivita' di cui alle lettere a), b), c) del comma 13. 
  15. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia  dotato  di  procedura
informatizzata, le  comunicazioni  e  le  trasmissioni  indicati  nel
presente articolo, sono effettuate telematicamente.