Art. 13 
 
                    Sopraelevazioni, ampliamenti 
                      e strutture compenetranti 
 
  1. Il presente articolo definisce i  criteri  per  l'individuazione
dell'appartenenza di un intervento su una costruzione esistente  alla
tipologia  di  "sopraelevazione",  ai  fini   dell'applicazione   del
paragrafo 8.4.1, lettera a) delle NTC 2008  e  per  le  procedure  di
autorizzazione di cui all'articolo 90 del d.p.r.  380/2001  (articolo
7, comma 2, lettera d) della 1.r. 28/2011) o di "ampliamento" ai fini
dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera b) delle NTC 2008. 
  2. E' definita "sopraelevazione" qualsiasi intervento che  comporti
un aumento dell'altezza  dell'unita'  strutturale  esistente  cui  e'
strutturalmente connessa, a meno che l'aumento  di  altezza  non  sia
determinato dalle seguenti realizzazioni  ed  a  condizione  che  non
venga alterato il comportamento sismico globale dell'edificio: 
    a)  realizzazione  di  cordolo  sommitale  (edifici  in  muratura
sprovvisti di' un collegamento efficace), purche' cio'  non  comporti
un aumento del numero dei piani; 
    b) realizzazione con soluzioni strutturali leggere  di  manufatti
tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa
di ascensore, torrino scale/ascensore,  tralicci,  ciminiere  e  vani
tecnici); 
    c) livellamento di quote, fino ad un massimo di 1 metro, di solai
di copertura sfalsati per la eliminazione  di  pericolosi  meccanismi
locali in unita' strutturali adiacenti di differente altezza; 
    d) installazione di impianti  tecnologici  (impianto  a  pannelli
solari o fotovoltaici, etc.), parapetti (di qualunque materiale,  nel
rispetto del limite consentito  dai  regolamenti  edilizi  comunali),
pergolati. 
  3. Gli interventi di  sopraelevazione  comportano  l'esecuzione  di
interventi  di  adeguamento  sismico  della   costruzione   esistente
(paragrafo. 8.4.1  NTC  2008)  e  sono  soggetti  alle  procedure  di
"autorizzazione  sismica"  ai  sensi  dell'articolo  90  del   d.p.r.
380/2001 (cosi' come previsto dall'articolo 7, comma  2,  lettera  d)
della l.r. 28/2011). 
  4. E' definito  "ampliamento"  qualsiasi  realizzazione  effettuata
mediante  opere  strutturalmente  connesse   all'unita'   strutturale
oggetto di intervento che dia luogo ad un  aumento  della  superficie
accessibile e non si configuri come  sopraelevazione,  ad  esclusione
della realizzazione di manufatti di modeste dimensioni e a condizione
che   non   venga   alterato   il   comportamento   sismico   globale
dell'edificio. Gli interventi di ampliamento sono  attuabili  solo  a
seguito  di  interventi  di  adeguamento  sismico  della  costruzione
esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti  alle  procedure
di "autorizzazione sismica" o "deposito sismico" in  base  alla  zona
sismica. 
  5.  E'  definita  "struttura  compenetrante"  la  realizzazione  di
"strutture a scavalco esterne"  e  strutture  interne  a  costruzioni
esistenti,  progettate  e  realizzate  in  modo  tale  da  costituire
un'unita' strutturale indipendente che non  interagisce  direttamente
con  la  costruzione   esistente,   non   si   configura,   ai   fini
dell'applicazione del paragrafo  8.4.1.  delle  NTC  2008,  ne'  come
intervento di ampliamento ne' di sopraelevazione, purche' limitate ad
un solo piano aggiuntivo. 
  6. Per limitare il  "rischio  esterno"  derivante  dall'aumento  di
esposizione apportato dal nuovo intervento di  realizzazione  di  una
struttura interna ad una  costruzione  esistente  (come  definita  al
comma 5), e' valutata la sicurezza della  costruzione  esistente  che
deve risultare non inferiore  al  60  per  cento  di  quella  di  una
struttura  sismicamente  adeguata.  In  alternativa,  sono   adottati
accorgimenti progettuali tali per cui la struttura secondaria oggetto
di intervento possa sopportare, quale azione eccezionale, l'eventuale
crollo delle parti della  struttura  principale  interagenti  con  il
nuovo intervento (ad es. sistemi di assorbimento urti, etc.). 
  7. Per la definizione di alcuni esempi applicativi degli interventi
indicati nel presente articolo, si rinvia agli schemi in Appendice 2;
mentre per ulteriori singoli casi non previsti  in  Appendice  2,  il
committente  puo'  richiedere  apposito  parere  al  Tavolo   Tecnico
Scientifico di cui all'articolo 16.