Art. 13 Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti 1. Il presente articolo definisce i criteri per l'individuazione dell'appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di "sopraelevazione", ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera a) delle NTC 2008 e per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (articolo 7, comma 2, lettera d) della 1.r. 28/2011) o di "ampliamento" ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera b) delle NTC 2008. 2. E' definita "sopraelevazione" qualsiasi intervento che comporti un aumento dell'altezza dell'unita' strutturale esistente cui e' strutturalmente connessa, a meno che l'aumento di altezza non sia determinato dalle seguenti realizzazioni ed a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell'edificio: a) realizzazione di cordolo sommitale (edifici in muratura sprovvisti di' un collegamento efficace), purche' cio' non comporti un aumento del numero dei piani; b) realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci, ciminiere e vani tecnici); c) livellamento di quote, fino ad un massimo di 1 metro, di solai di copertura sfalsati per la eliminazione di pericolosi meccanismi locali in unita' strutturali adiacenti di differente altezza; d) installazione di impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto del limite consentito dai regolamenti edilizi comunali), pergolati. 3. Gli interventi di sopraelevazione comportano l'esecuzione di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo. 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di "autorizzazione sismica" ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (cosi' come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011). 4. E' definito "ampliamento" qualsiasi realizzazione effettuata mediante opere strutturalmente connesse all'unita' strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie accessibile e non si configuri come sopraelevazione, ad esclusione della realizzazione di manufatti di modeste dimensioni e a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell'edificio. Gli interventi di ampliamento sono attuabili solo a seguito di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di "autorizzazione sismica" o "deposito sismico" in base alla zona sismica. 5. E' definita "struttura compenetrante" la realizzazione di "strutture a scavalco esterne" e strutture interne a costruzioni esistenti, progettate e realizzate in modo tale da costituire un'unita' strutturale indipendente che non interagisce direttamente con la costruzione esistente, non si configura, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1. delle NTC 2008, ne' come intervento di ampliamento ne' di sopraelevazione, purche' limitate ad un solo piano aggiuntivo. 6. Per limitare il "rischio esterno" derivante dall'aumento di esposizione apportato dal nuovo intervento di realizzazione di una struttura interna ad una costruzione esistente (come definita al comma 5), e' valutata la sicurezza della costruzione esistente che deve risultare non inferiore al 60 per cento di quella di una struttura sismicamente adeguata. In alternativa, sono adottati accorgimenti progettuali tali per cui la struttura secondaria oggetto di intervento possa sopportare, quale azione eccezionale, l'eventuale crollo delle parti della struttura principale interagenti con il nuovo intervento (ad es. sistemi di assorbimento urti, etc.). 7. Per la definizione di alcuni esempi applicativi degli interventi indicati nel presente articolo, si rinvia agli schemi in Appendice 2; mentre per ulteriori singoli casi non previsti in Appendice 2, il committente puo' richiedere apposito parere al Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 16.