Art. 14 Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti 1. La verifica sismica o valutazione di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche in zona sismica 1, 2 e 3, sono depositate, a cura del soggetto interessato, con le procedure di cui all'articolo 4 , presso i competenti Uffici di cui all'articolo 2, comma 5. 2. La verifica tecnica e' obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere "strategico" o "rilevante" ai sensi dell'articolo 2 della OPCM 3274/2003. 3. L'elenco delle categorie di opere "strategiche" o "rilevanti" di interesse regionale e' riportato in Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni" d.m. 14.01.2008 ed alla "Classificazione sismica" del territorio regionale) e s.m.i.; mentre le medesime opere di interesse nazionale sono indicate il Allegato 1 al DCDPC 3685/2003 e s.m.i. 4. Sono altresi' depositate le valutazioni della sicurezza degli edifici o opere ordinarie, che non rientrano nelle suddette categorie, ma che ricadono nelle condizioni elencate nel paragrafo 8.3 delle NTC 2008, e nel paragrafo C 8.3 della Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008). 5. Se, a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, e' necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della l.r. 28/2011. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture. Le procedure per la presentazione dell'istanza sono indicate agli articoli 4 e 6. 6. Il deposito delle verifiche tecniche assolve esclusivamente alla comunicazione di avvenuto adempimento dell'obbligo previsto dalla OPCM 3274/2003 e, pertanto, le stesse non sono assoggettate al controllo a sorteggio di cui all'articolo 5.