Art. 14 
 
                     Valutazione della sicurezza 
                      di costruzioni esistenti 
 
  1. La verifica sismica o valutazione di sicurezza  ai  sensi  delle
vigenti norme tecniche in zona sismica 1, 2 e 3, sono  depositate,  a
cura del soggetto interessato, con le procedure di cui all'articolo 4
, presso i competenti Uffici di cui all'articolo 2, comma 5. 
  2. La verifica tecnica e' obbligatoria sugli edifici e sulle  opere
infrastrutturali a carattere  "strategico"  o  "rilevante"  ai  sensi
dell'articolo 2 della OPCM 3274/2003. 
  3. L'elenco delle categorie di opere "strategiche" o "rilevanti" di
interesse regionale e' riportato in Allegato 1 alla deliberazione  di
Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 (Disposizioni  regionali
in  ordine  all'applicazione  delle  nuove  "Norme  tecniche  per  le
costruzioni" d.m. 14.01.2008 ed alla  "Classificazione  sismica"  del
territorio regionale) e s.m.i.; mentre le medesime opere di interesse
nazionale sono indicate il Allegato 1 al DCDPC 3685/2003 e s.m.i. 
  4. Sono altresi' depositate le valutazioni  della  sicurezza  degli
edifici  o  opere  ordinarie,  che  non  rientrano   nelle   suddette
categorie, ma che ricadono nelle condizioni  elencate  nel  paragrafo
8.3 delle NTC 2008,  e  nel  paragrafo  C  8.3  della  Circolare  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2009, n. 617
(Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove  norme  tecniche  per  le
costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008). 
  5. Se, a seguito della verifica  tecnica  e  della  valutazione  di
sicurezza, e' necessario eseguire interventi, il soggetto interessato
deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le  strutture
o la richiesta di  autorizzazione  sismica  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della  l.r.  28/2011.  In  tali  casi  la
verifica  o  la  valutazione  sono  parte  integrante  del   progetto
esecutivo riguardante le strutture. Le procedure per la presentazione
dell'istanza sono indicate agli articoli 4 e 6. 
  6. Il deposito delle verifiche tecniche assolve esclusivamente alla
comunicazione di avvenuto  adempimento  dell'obbligo  previsto  dalla
OPCM 3274/2003 e,  pertanto,  le  stesse  non  sono  assoggettate  al
controllo a sorteggio di cui all'articolo 5.