Art. 15 
 
                   Tavolo Tecnico di Coordinamento 
 
  1. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per
territorio  Provinciale   o   di   area   vasta   (TTCP),   istituito
dall'articolo 2, comma 4 della l.r. 28/2011, al fine di uniformare la
presentazione delle istanze sul territorio regionale e  le  procedure
di controllo tecnico/amministrativo: 
    a) verifica l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente
Regolamento; 
    b) predispone le ulteriori procedure organizzative  interne  agli
Uffici competenti, non previste dal  presente  Regolamento,  in  base
alle diverse dotazioni organiche e funzionali di ciascun Settore; 
    c) predispone  i  modelli  semplificativi  delle  istanze,  delle
asseverazioni e delle dichiarazioni e le apposite liste di  controllo
citate nel presente Regolamento, da sottoporre all'approvazione della
Giunta regionale; 
    d) in accordo con gli uffici regionali competenti, predispone  le
attivita' necessarie per  l'informatizzazione  delle  istanze  e  dei
modelli; 
    e)  fornisce  indirizzi  operativi  per  la   risoluzione   delle
problematiche operative degli Uffici competenti  ed  emana  circolari
esplicative in merito a  casi  applicativi  della  normativa  tecnica
vigente. 
  2. Per la risoluzione di quesiti o problematiche complesse il  TTCP
si  avvale  del  supporto  del  Tavolo  Tecnico  Scientifico  di  cui
all'articolo 16. 
  3. I componenti del TTCP sono individuati  tra  i  dirigenti  ed  i
responsabili degli Uffici competenti. La partecipazione  al  TTCP  e'
senza oneri a carico della Regione. La conformazione del  TTCP  e  la
nomina del coordinatore spetta al Servizio  regionale  competente  in
materia di prevenzione del rischio sismico.