Art. 15 Tavolo Tecnico di Coordinamento 1. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per territorio Provinciale o di area vasta (TTCP), istituito dall'articolo 2, comma 4 della l.r. 28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo: a) verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento; b) predispone le ulteriori procedure organizzative interne agli Uffici competenti, non previste dal presente Regolamento, in base alle diverse dotazioni organiche e funzionali di ciascun Settore; c) predispone i modelli semplificativi delle istanze, delle asseverazioni e delle dichiarazioni e le apposite liste di controllo citate nel presente Regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale; d) in accordo con gli uffici regionali competenti, predispone le attivita' necessarie per l'informatizzazione delle istanze e dei modelli; e) fornisce indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative degli Uffici competenti ed emana circolari esplicative in merito a casi applicativi della normativa tecnica vigente. 2. Per la risoluzione di quesiti o problematiche complesse il TTCP si avvale del supporto del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 16. 3. I componenti del TTCP sono individuati tra i dirigenti ed i responsabili degli Uffici competenti. La partecipazione al TTCP e' senza oneri a carico della Regione. La conformazione del TTCP e la nomina del coordinatore spetta al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico.