Art. 16 
 
                     Tavolo Tecnico Scientifico 
 
  1. Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  5  della  l.r.  28/2011  e'
istituito presso la Giunta regionale il  Tavolo  Tecnico  Scientifico
(TTS). 
  2. Il TTS e' l'organo tecnico consultivo della  Regione  nel  campo
della riduzione del rischio sismico, cui e' garantita  l'indipendenza
di  giudizio  e   di   valutazione   e   l'autonomia   funzionale   e
tecnico-scientifica. 
  3. Sono attivita' principali del TTS: 
    a) esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale  o  degli
Uffici  competenti  in   materia   sismica,   nonche'   delle   altre
amministrazioni pubbliche e  degli  organismi  rappresentativi  delle
categorie professionali, per le attivita' inerenti la valutazione del
rischio sismico; 
    b) emanare  circolari  attinenti  l'interpretazione  delle  norme
tecniche vigenti e linee guida  per  la  realizzazione  di  verifiche
tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale
con fondi Statali e/o Regionali; 
    c) collaborare con gli Uffici competenti nell'esame dei  progetti
esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessita' ovvero
per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione
o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e  di
controllo, stabilite dalla disciplina vigente; 
    d)   collaborare   nell'elaborazione    ed    aggiornamento    di
provvedimenti legislativi e regolamentari  in  materia  di  sicurezza
delle costruzioni; 
    e) supportare la Giunta  regionale  nell'attivita'  di  vigilanza
sull'attuazione della disciplina in materia di riduzione del  rischio
sismico e nelle funzioni  ispettive  e  valutative,  anche  nei  casi
previsti all'articolo 100 del d.p.r. 380/2001. 
  4. Il TTS e' composto da componenti fissi scelti tra  il  personale
tecnico interno alla Giunta regionale e degli Uffici competenti e  da
componenti aggiuntivi  esterni  esperti  in  materia  sismica  o  che
abbiano svolto attivita' istituzionale afferenti l'attivita' edilizia
in zona sismica. 
  5. Il TTS e' costituito in seno al Servizio regionale competente in
materia ,di prevenzione del rischio sismico  ed  e'  composto,  nella
forma minima, da: 
    a) il dirigente del Servizio regionale competente in  materia  di
prevenzione del rischio sismico in qualita' di coordinatore; 
    b)  due  funzionari  con  qualifica   di   "specialista   tecnico
ingegnere/architetto" del Servizio regionale competente in materia di
prevenzione del rischio sismico o,  in  mancanza,  di  altri  Servizi
della Giunta regionale; 
    c) un funzionario con qualifica di "specialista tecnico  geologo"
del Servizio regionale  competente  in  materia  di  prevenzione  del
rischio sismico  o,  in  mancanza,  di  altri  Servizi  della  Giunta
regionale; 
    d) un funzionario con qualifica  di  "specialista  avvocato"  del
Servizio regionale competente in materia di prevenzione  del  rischio
sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale. 
  6. La conformazione minima di cui al comma 5, puo' essere integrata
con i seguenti componenti aggiuntivi con  documentata  esperienza  in
campo sismico e di progettazione,  o  per  aspetti  legali  legati  a
questioni  edilizie,  scelti  e  convocati  di  volta  in  volta  dal
Coordinatore in base agli specifici argomenti oggetto della seduta: 
    a) un  rappresentante  del  Dipartimento  di  Ingegneria  civile,
edile-architettura,   ambientale   dell'Universita'    degli    studi
dell'L'Aquila; 
    b) un rappresentante del Dipartimento di  ingegneria  e  geologia
dell'Universita' degli studi di Chieti; 
    c)  un  rappresentante   del   Dipartimento   di   Giurisprudenza
dell'Universita' degli Studi di Teramo; 
    d)  un  rappresentante  dell'Istituto  per  le  Tecnologie  della
Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di L'Aquila; 
    e) un rappresentantev  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica  e
vulcanologia, sede di L'Aquila; 
    f)  un   rappresentante   esperto   in   ingegneria   antisismica
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila; 
    g)  un   rappresentante   esperto   in   ingegneria   antisismica
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere; 
    h)  un  rappresentante  esperto  in  ingegneria  antisismica  del
Dipartimento della Protezione civile; 
    i)  un  rappresentante  esperto  in  ingegneria  antisismica  per
ciascun Ordine professionale degli ingegneri, degli architetti e  dei
geologi; 
  7. Ciascun Ente, Istituto o  Ordine  indicato  nei  commi  5  e  6,
comunica al citato Servizio regionale competente, il  nominativo  del
referente e di un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi, puo'
essere nominato un delegato che presenzia alla riunione  con  diritto
di voto. Il Servizio  predispone  apposito  atto  di  nomina  per  la
formazione nominativa del TTS. 
  8. Il Coordinatore convoca le  sedute,  determinando  l'ordine  del
giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un  terzo  dei
componenti  di  cui  al  comma  5.  Il  Coordinatore  presiede   allo
svolgimento delle sedute. In caso di impedimento  o  di  assenza  del
Coordinatore del TTS le funzioni sono svolte da altro membro  a  cio'
delegato. 
  9. La convocazione del TTS e' comunicata per le vie brevi o a mezzo
mail, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti.  L'avviso  di
convocazione, contenente l'elenco degli  argomenti  da  trattare,  e'
fatto pervenire ai componenti almeno tre giorni prima  della  seduta,
salvo casi di dichiarata urgenza. 
  10. Il TTS  ha  sede  presso  gli  uffici  del  Servizio  regionale
competente  in  materia  di  prevenzione  del  rischio  sismico.   Il
Coordinatore  o  suo  delegato  cura  l'attuazione   di   tutti   gli
adempimenti relativi  alla  costituzione,  al  funzionamento  e,  per
quanto  di  sua  competenza,  alla  attuazione  delle  deliberazioni,
avvalendosi della propria struttura. 
  11. Per la validita' delle riunioni e' necessaria  la  presenza  di
almeno la meta' dei componenti indicati al comma 5  e  la  meta'  dei
componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per  la  seduta.  I
pareri sono validi quando  riportano  la  maggioranza  dei  voti  dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto del Coordinatore. 
  12.  Per  questioni  relative   al   rilascio   di   autorizzazione
sismica/deposito sismico, il Dirigente dell'Ufficio competente che ha
richiesto il parere al TTS, si astiene dalla  votazione  in  fase  di
parere finale. Il Dirigente puo' tener conto del suddetto  parere  in
fase di rilascio o diniego dell'autorizzazione,  dandone  indicazione
nella relativa documentazione. 
  13. Se il TTS e'  rinviato  per  mancanza  del  numero  legale,  in
seconda  convocazione  puo'  deliberare  validamente  purche'   siano
presenti almeno un terzo dei componenti indicati al  comma  5  ed  un
terzo dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6  convocati  per  la
seduta, con arrotondamento all'unita' superiore, e comunque non  meno
di cinque. Della circostanza e' fatta specifica menzione  nell'avviso
di convocazione. 
  14. Alle riunioni possono  partecipare  senza  diritto  di  voto  i
collaboratori della struttura  operativa  facente  capo  agli  Uffici
competenti ed al Servizio competente in materia  di  prevenzione  del
rischio sismico. 
  15. Per l'esame di progetti o quesiti di  particolare  complessita'
il TTS puo' costituire una o piu' Commissioni ristrette o  gruppi  di
lavoro, formati da suoi componenti o delegati,  per  un  primo  esame
degli  atti  soggetti  a  parere.  Ciascuna   Commissione/gruppo   e'
presieduta da un componente del TTS, incaricato dal Coordinatore.