Art. 16 Tavolo Tecnico Scientifico 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 28/2011 e' istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS). 2. Il TTS e' l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui e' garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica. 3. Sono attivita' principali del TTS: a) esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia sismica, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attivita' inerenti la valutazione del rischio sismico; b) emanare circolari attinenti l'interpretazione delle norme tecniche vigenti e linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali; c) collaborare con gli Uffici competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessita' ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente; d) collaborare nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di sicurezza delle costruzioni; e) supportare la Giunta regionale nell'attivita' di vigilanza sull'attuazione della disciplina in materia di riduzione del rischio sismico e nelle funzioni ispettive e valutative, anche nei casi previsti all'articolo 100 del d.p.r. 380/2001. 4. Il TTS e' composto da componenti fissi scelti tra il personale tecnico interno alla Giunta regionale e degli Uffici competenti e da componenti aggiuntivi esterni esperti in materia sismica o che abbiano svolto attivita' istituzionale afferenti l'attivita' edilizia in zona sismica. 5. Il TTS e' costituito in seno al Servizio regionale competente in materia ,di prevenzione del rischio sismico ed e' composto, nella forma minima, da: a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico in qualita' di coordinatore; b) due funzionari con qualifica di "specialista tecnico ingegnere/architetto" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale; c) un funzionario con qualifica di "specialista tecnico geologo" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale; d) un funzionario con qualifica di "specialista avvocato" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale. 6. La conformazione minima di cui al comma 5, puo' essere integrata con i seguenti componenti aggiuntivi con documentata esperienza in campo sismico e di progettazione, o per aspetti legali legati a questioni edilizie, scelti e convocati di volta in volta dal Coordinatore in base agli specifici argomenti oggetto della seduta: a) un rappresentante del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale dell'Universita' degli studi dell'L'Aquila; b) un rappresentante del Dipartimento di ingegneria e geologia dell'Universita' degli studi di Chieti; c) un rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Teramo; d) un rappresentante dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di L'Aquila; e) un rappresentantev dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede di L'Aquila; f) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila; g) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere; h) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della Protezione civile; i) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica per ciascun Ordine professionale degli ingegneri, degli architetti e dei geologi; 7. Ciascun Ente, Istituto o Ordine indicato nei commi 5 e 6, comunica al citato Servizio regionale competente, il nominativo del referente e di un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi, puo' essere nominato un delegato che presenzia alla riunione con diritto di voto. Il Servizio predispone apposito atto di nomina per la formazione nominativa del TTS. 8. Il Coordinatore convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 5. Il Coordinatore presiede allo svolgimento delle sedute. In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore del TTS le funzioni sono svolte da altro membro a cio' delegato. 9. La convocazione del TTS e' comunicata per le vie brevi o a mezzo mail, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, e' fatto pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi di dichiarata urgenza. 10. Il TTS ha sede presso gli uffici del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico. Il Coordinatore o suo delegato cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, alla attuazione delle deliberazioni, avvalendosi della propria struttura. 11. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei componenti indicati al comma 5 e la meta' dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Coordinatore. 12. Per questioni relative al rilascio di autorizzazione sismica/deposito sismico, il Dirigente dell'Ufficio competente che ha richiesto il parere al TTS, si astiene dalla votazione in fase di parere finale. Il Dirigente puo' tener conto del suddetto parere in fase di rilascio o diniego dell'autorizzazione, dandone indicazione nella relativa documentazione. 13. Se il TTS e' rinviato per mancanza del numero legale, in seconda convocazione puo' deliberare validamente purche' siano presenti almeno un terzo dei componenti indicati al comma 5 ed un terzo dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta, con arrotondamento all'unita' superiore, e comunque non meno di cinque. Della circostanza e' fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione. 14. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto i collaboratori della struttura operativa facente capo agli Uffici competenti ed al Servizio competente in materia di prevenzione del rischio sismico. 15. Per l'esame di progetti o quesiti di particolare complessita' il TTS puo' costituire una o piu' Commissioni ristrette o gruppi di lavoro, formati da suoi componenti o delegati, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna Commissione/gruppo e' presieduta da un componente del TTS, incaricato dal Coordinatore.