Art. 17 Oneri e spese istruttorie 1. I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui all'articolo 15, comma 1 della l.r. 28/2011 e delle procedure di corresponsione degli stessi da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice 4 allegata al presente Regolamento. 2. Gli oneri di cui al comma 1 sono distinti in: a) contributo a favore della Regione Abruzzo per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2011; b) diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti corrisposti alle strutture tecniche competenti per territorio per l'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 7, 9 e 13 della l.r. 28/2011. 3. Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 2: a) gli interventi effettuati a qualsiasi titolo: 1) dalla pubblica amministrazione e dagli enti di cui all'articolo 16 dell'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo); 2) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 27-bis dell'Allegato B al d.p.r. 642/1972; b) gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012). 4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011, il mancato versamento degli oneri di cui al comma 2 costituisce motivazione dell'improcedibilita' della domanda. 5. I diritti di cui al comma 2, lettera b) sono riscossi dalle amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 28/2011 ed in base alle percentuali ivi indicate. 6. Le somme riscosse sono vincolate alla copertura delle spese indicate all'articolo 15, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 28/2011.