Art. 17 
 
                      Oneri e spese istruttorie 
 
  1. I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti  e
spese di cui all'articolo 15, comma 1  della  l.r.  28/2011  e  delle
procedure di  corresponsione  degli  stessi  da  parte  dei  soggetti
privati richiedenti  sono  riportati  nell'Appendice  4  allegata  al
presente Regolamento. 
  2. Gli oneri di cui al comma 1 sono distinti in: 
    a) contributo a favore della Regione Abruzzo  per  l'espletamento
delle funzioni di competenza regionale di cui  all'articolo  2  della
l.r. 28/2011; 
    b)  diritti  di  istruttoria   e   spese   di   conservazione   e
consultazione  dei  progetti  corrisposti  alle  strutture   tecniche
competenti per territorio per l'espletamento delle attivita'  di  cui
agli articoli 7, 9 e 13 della l.r. 28/2011. 
  3. Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 2: 
    a) gli interventi effettuati a qualsiasi titolo: 
      1)  dalla  pubblica  amministrazione  e  dagli  enti   di   cui
all'articolo 16 dell'Allegato  B  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di
bollo); 
      2) dalle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
(ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di  promozione  sportiva
riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 27-bis dell'Allegato  B  al
d.p.r. 642/1972; 
    b) gli interventi di ricostruzione a  seguito  del  sisma  del  6
aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1 della legge regionale  10
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie  per  la  redazione  del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo
(Legge Finanziaria Regionale 2012). 
  4. Ai sensi dell'articolo  15,  comma  3  della  l.r.  28/2011,  il
mancato  versamento  degli  oneri  di  cui  al  comma  2  costituisce
motivazione dell'improcedibilita' della domanda. 
  5. I diritti di cui al comma 2,  lettera  b)  sono  riscossi  dalle
amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 28/2011 ed
in base alle percentuali ivi indicate. 
  6. Le somme riscosse sono  vincolate  alla  copertura  delle  spese
indicate all'articolo 15,  comma  5,  lettere  a)  e  b)  della  l.r.
28/2011.