Art. 2 Denuncia dei lavori 1. L'istanza per la richiesta di "autorizzazione sismica" o attestazione di avvenuto "deposito sismico", di seguito denominata anche "istanza", "denuncia" o "preavviso scritto", consiste nella presentazione del progetto esecutivo e dei relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il contenuto minimo della documentazione da allegare all'istanza e' definito all'articolo 3. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' valida anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 (articolo 8, comma 6, l.r. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore, purche' il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa sui materiali, abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo. 3. In caso di lavori a committenza privata, e' legittimato a presentare l'istanza di cui al comma 1: a) il titolare del permesso di costruire; b) il richiedente il titolo abilitativo; c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori; d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 380/2001. 4. In caso di lavori a committenza pubblica, e' legittimato a presentare istanza, il Responsabile Unico del Procedimento. 5. La denuncia e' presentata prima dell'inizio dei lavori, allo Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito S.U.E.) competente per territorio (articolo 5 del d.p.r. n. 380/2001), al quale compete la trasmissione dell'istanza agli Uffici competenti, entro 5 giorni dal ricevimento. Nelle more dell'istituzione del S.U.E., l'istanza puo' essere presentata direttamente agli Uffici competenti per territorio. 6. Per gli Uffici competenti dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, la presentazione di cui al comma 5, si intende assolta con l'acquisizione del protocollo informatico rilasciato dal sistema. 7. L'istanza contiene l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore. 8. La documentazione inerente i lavori da allegarsi all'istanza, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nell'articolo 3. 9. L'istanza contiene altresi': a) asseverazione dei progettisti relativa a: 1) conformita' degli elaborati redatti alla normativa vigente; 2) conformita' degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo abitativo; 3) livello esecutivo della progettazione e completezza della stessa; 4) redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici; 5) rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; 6) rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino; 7) conformita' dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto; 8) inizio dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori); b) asseverazione del geologo da cui risulti la conformita' degli elaborati di propria competenza alla normativa vigente e dell'avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosita' geologica del sito in riferimento all'opera da realizzare; c) asseverazione del costruttore che si impegna alla realizzazione dell'opera come descritta nel progetto e che la denuncia dei lavori, gia' completa della Relazione illustrativa delle caratteristiche, delle qualita' e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, e' da ritenersi valida anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, cosi' come previsto dall'articolo 8, comma 6 della l.r. n. 28/11. 10. All'istanza sono allegate le ricevute attestanti il pagamento del Contributo Regionale e delle Spese di istruttoria di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011 secondo le modalita' che sono indicate dalla Giunta regionale, in base ai criteri generali dettati in Appendice 4 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina la non ricevibilita' dell'istanza ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011 e l'immediata restituzione della stessa all'interessato. 11. La denuncia di inizio dei lavori, da comunicare ai soggetti di cui al comma 5, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'articolo 7, comma 6 ed all'articolo 9, comma 4, della l.r. n. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell'attestazione di avvenuto autorizzazione/deposito, pena la sua decadenza. L'omessa denuncia di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti per territorio. 12. Per "inizio dei lavori" di cui al comma 11, si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere. 13. In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, il committente ne da' tempestiva notizia per iscritto agli Uffici competenti, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del d.p.r. n. 380/2001. 14. Per appalti di lavori pubblici e' consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. L'Ufficio competente effettua le attivita' istruttorie e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio della "autorizzazione sismica", ovvero del "deposito sismico", alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, cosi' come previsto dall'articolo 8, comma 6 della l.r. n. 28/11. 15. Per le attivita' produttive, l'istanza e' presentata esclusivamente dal soggetto interessato, allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), al quale compete la trasmissione dell'istanza agli Uffici competenti, entro cinque giorni dal ricevimento.