Art. 2 
 
                         Denuncia dei lavori 
 
  1.  L'istanza  per  la  richiesta  di  "autorizzazione  sismica"  o
attestazione di avvenuto "deposito sismico",  di  seguito  denominata
anche "istanza", "denuncia" o  "preavviso  scritto",  consiste  nella
presentazione del progetto esecutivo e dei relativi allegati, a  cura
del committente dei lavori. Il contenuto minimo della  documentazione
da allegare all'istanza e' definito all'articolo 3. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 e' valida anche agli  effetti  della
"denuncia dei lavori" di cui  all'articolo  65  del  d.p.r.  380/2001
(articolo 8, comma  6,  l.r.  28/2011),  se  sottoscritta  anche  dal
costruttore, purche' il  progetto,  la  denuncia  di  deposito  e  la
relazione illustrativa sui materiali, abbiano  i  contenuti  previsti
dallo stesso articolo. 
  3. In caso di  lavori  a  committenza  privata,  e'  legittimato  a
presentare l'istanza di cui al comma 1: 
    a) il titolare del permesso di costruire; 
    b) il richiedente il titolo abilitativo; 
    c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori; 
    d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11
del d.p.r. 380/2001. 
  4. In caso di lavori  a  committenza  pubblica,  e'  legittimato  a
presentare istanza, il Responsabile Unico del Procedimento. 
  5. La denuncia e' presentata prima  dell'inizio  dei  lavori,  allo
Sportello Unico per l'Edilizia (di  seguito  S.U.E.)  competente  per
territorio (articolo 5 del d.p.r. n. 380/2001), al quale  compete  la
trasmissione dell'istanza agli Uffici competenti, entro 5 giorni  dal
ricevimento. Nelle more dell'istituzione del S.U.E.,  l'istanza  puo'
essere presentata direttamente agli Uffici competenti per territorio. 
  6. Per gli Uffici competenti dotati di  sistema  informatizzato  di
acquisizione delle pratiche, la presentazione di cui al comma  5,  si
intende  assolta  con  l'acquisizione  del   protocollo   informatico
rilasciato dal sistema. 
  7. L'istanza contiene l'indicazione dei dati anagrafici, del codice
fiscale  e   del   domicilio   del   committente,   del   progettista
architettonico,  del  progettista  strutturale,  del   geologo,   del
direttore dei  lavori,  del  collaudatore  in  corso  d'opera  e  del
costruttore. 
  8. La documentazione inerente i lavori da allegarsi all'istanza, da
redigersi nel rispetto  delle  norme  statali  e  regionali  vigenti,
consiste nel progetto architettonico e nel  progetto  strutturale  di
livello esecutivo che definisce compiutamente ed  in  ogni  dettaglio
l'intervento da realizzare, i cui  contenuti  minimi  sono  descritti
nell'articolo 3. 
  9. L'istanza contiene altresi': 
    a) asseverazione dei progettisti relativa a: 
      1) conformita' degli elaborati redatti alla normativa vigente; 
      2)  conformita'  degli  elaborati  strutturali  agli  elaborati
architettonici oggetto di titolo abitativo; 
      3) livello esecutivo della progettazione  e  completezza  della
stessa; 
      4) redazione del progetto sulla base dei risultati degli  studi
geologici, geotecnici e sismici; 
      5) rispetto delle  eventuali  prescrizioni  sismiche  contenute
negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; 
      6)  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni  contenute   negli
strumenti di pianificazione di bacino; 
      7) conformita' dello stato dei luoghi  a  quello  rappresentato
nel progetto; 
      8) inizio dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche  dal
direttore dei lavori); 
    b) asseverazione del geologo da cui risulti la conformita'  degli
elaborati  di   propria   competenza   alla   normativa   vigente   e
dell'avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosita' geologica
del sito in riferimento all'opera da realizzare; 
    c)  asseverazione   del   costruttore   che   si   impegna   alla
realizzazione  dell'opera  come  descritta  nel  progetto  e  che  la
denuncia dei lavori, gia' completa della Relazione illustrativa delle
caratteristiche, delle qualita' e delle dosature  dei  materiali  che
verranno impiegati nella costruzione, e' da ritenersi valida anche ai
sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  65,  comma  1,  del  d.p.r.
380/2001, cosi' come previsto dall'articolo 8, comma 6 della l.r.  n.
28/11. 
  10. All'istanza sono allegate le ricevute attestanti  il  pagamento
del  Contributo  Regionale  e  delle  Spese  di  istruttoria  di  cui
all'articolo 15 della l.r. 28/2011  secondo  le  modalita'  che  sono
indicate dalla Giunta regionale, in base ai criteri generali  dettati
in Appendice 4 al presente Regolamento. La  mancanza  delle  suddette
attestazioni di pagamento determina la non ricevibilita' dell'istanza
ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011  e  l'immediata
restituzione della stessa all'interessato. 
  11. La denuncia di inizio dei lavori, da comunicare ai soggetti  di
cui al comma 5, sottoscritta dal committente, dal costruttore  e  dal
direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'articolo 7,
comma 6 ed all'articolo 9, comma 4, della l.r. n. 28/2011, decorrente
dalla   data   del    rilascio    dell'attestazione    di    avvenuto
autorizzazione/deposito, pena la sua decadenza. L'omessa denuncia  di
inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al
30 per cento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 15  della
l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti per territorio. 
  12. Per "inizio  dei  lavori"  di  cui  al  comma  11,  si  intende
qualsiasi intervento finalizzato  alla  realizzazione  dell'opera  ad
eccezione dei lavori di allestimento del cantiere. 
  13. In caso di cessazione dell'incarico del direttore  dei  lavori,
del collaudatore in corso d'opera o del costruttore,  il  committente
ne da'  tempestiva  notizia  per  iscritto  agli  Uffici  competenti,
indicando  il  nominativo  del   tecnico   ovvero   del   costruttore
subentrante,   allegando    la    dichiarazione    di    accettazione
dell'incarico. Per le opere in conglomerato  cementizio  armato  o  a
struttura metallica, il costruttore subentrante adempie l'obbligo  di
denuncia di cui all'articolo 65 del d.p.r. n. 380/2001. 
  14. Per appalti di lavori  pubblici  e'  consentito  effettuare  la
denuncia dei lavori omettendo  l'indicazione  del  costruttore  nelle
more del completamento delle  procedure  di  scelta  del  contraente.
L'Ufficio competente effettua le attivita' istruttorie e, in caso  di
esito positivo, il dirigente emette un  provvedimento  con  il  quale
subordina il rilascio  della  "autorizzazione  sismica",  ovvero  del
"deposito sismico", alla comunicazione del nominativo del costruttore
e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi  dovuta  ai  sensi
dell'articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, cosi'  come  previsto
dall'articolo 8, comma 6 della l.r. n. 28/11. 
  15.  Per  le  attivita'   produttive,   l'istanza   e'   presentata
esclusivamente dal soggetto interessato, allo Sportello Unico per  le
Attivita' Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.  160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino  della  disciplina
sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,   ai   sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), al
quale compete la trasmissione dell'istanza  agli  Uffici  competenti,
entro cinque giorni dal ricevimento.