Art. 3 Documentazione minima 1. Le disposizioni del presente articolo: a) sono volte a definire la documentazione minima da presentare a corredo dell'istanza di deposito sismico o di rilascio dell'autorizzazione sismica a norma dell'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001; b) si applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti. 2. Ai fini della verifica di completezza dell'istanza per il rilascio del deposito sismico o dell'autorizzazione sismica, i progetti strutturali di livello esecutivo, sono composti dai seguenti elaborati, in conformita' a quanto disposto dal d.p.r. 380/2001 e dalle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni: a) relazione tecnica generale; b) progetto architettonico (articolo 93, comma 3, d.p.r. 380/2001); c) relazione sintetica del progetto strutturale (schema approvato dalla Giunta regionale); d) relazione di calcolo strutturale (articolo 65, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafo 10.2 NTC 2008); e) relazione sui materiali (articolo 65, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafi 10.1 e 11 NTC 2008); f) elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008); g) piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera (paragrafo 10.1 NTC 2008); h) relazioni specialistiche sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera (articolo 65 comma 3, e articolo 93 commi 4 e 5, d.p.r. n. 380/2001 - paragrafi 10.1, 3 e 6 NTC 2008), anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo (carta delle MOPS) rilevate dallo studio di microzonazione sismica di Livello 1 e negli approfondimenti superiori (Livello 2 e 3), ove disponibili: 1) relazione geologica e modellazione sismica del sito (paragrafi 6.2.1 e 3.2 NTC 2008); 2) relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (paragrafo 6.2.2 NTC 2008); 3) relazione geotecnica sulle fondazioni e verifiche della sicurezza e delle prestazioni (paragrafi 6 e 7 NTC 2008). 3. In aggiunta agli elaborati di cui al comma 2, i progetti strutturali di livello esecutivo relativi alle costruzioni esistenti sono composti altresi' dai seguenti documenti: a) elaborati grafici del rilievo geometrico-strutturale (paragrafo 8.5.2 NTC 2008); b) elaborati grafici del rilievo del danno se presente (paragrafo 8.5.2 NTC 2008); c) caratterizzazione meccanica dei materiali (paragrafo 8.5.3 NTC 2008); d) livelli di conoscenza e fattori di confidenza (paragrafo 8.5.4 NTC 2008); e) valutazione della sicurezza (paragrafi 8.3 e 8.5 NTC 2008); f) documentazione fotografica (stato di fatto). 4. Ogni elaborato (relazione, tabulato di calcolo, piano di manutenzione, ...) e' singolarmente fascicolato, riporta su ciascuna facciata la numerazione progressiva e totale delle pagine che lo costituiscono (esempio: 1 di 20 o 1/20) e reca sul frontespizio il totale del numero di facciate di cui esso e' costituito. 5. Nelle more della realizzazione del sistema informativo unico per la presentazione delle pratiche, la documentazione di cui ai commi 3 e 4 e' prodotta in: a) due copie cartacee ed una copia informatizzata (con indicazione dei riferimenti del progetto sulla copertina) se l'istanza e' presentata direttamente agli Uffici competenti; b) due copie cartacee e due copie informatizzate se l'istanza e' presentata allo Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.) il quale trasferisce, entro cinque giorni, le due copie cartacee e una copia digitale agli Uffici competenti per territorio. Il S.U.E. provvede al ritiro, presso gli Uffici competenti, della copia cartacea vidimata da restituire al committente. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano agli Uffici competenti gia' dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, fermo restando l'obbligo di presentazione al S.U.E. di una copia digitale della documentazione di cui ai commi 3 e 4, per i Comuni in cui esso e' istituito. Tale obbligo si intende implicitamente assolto qualora il sistema informatico consenta al S.U.E. l'accesso in visualizzazione, tramite procedura di autenticazione, di tutte le pratiche presentate presso il Comune di riferimento. 7. Ciascuna copia del progetto e' custodita in idonea custodia, recante gli stessi dati riportati sul frontespizio del modello allegato alla denuncia dei lavori; i progetti privi dell'apposita custodia sono irricevibili da parte degli uffici preposti alla loro accettazione e restituiti immediatamente all'interessato.