Art. 3 
 
                        Documentazione minima 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo: 
    a) sono volte a definire la documentazione minima da presentare a
corredo   dell'istanza   di   deposito   sismico   o   di    rilascio
dell'autorizzazione sismica a norma dell'articolo 93, commi 3, 4 e  5
del d.p.r. 380/2001; 
    b) si applicano per le nuove costruzioni  e  per  gli  interventi
sulle costruzioni esistenti. 
  2. Ai fini  della  verifica  di  completezza  dell'istanza  per  il
rilascio  del  deposito  sismico  o  dell'autorizzazione  sismica,  i
progetti strutturali di livello esecutivo, sono composti dai seguenti
elaborati, in conformita' a quanto disposto  dal  d.p.r.  380/2001  e
dalle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008)  di  cui  al
decreto  ministeriale  14  gennaio  2008  e  successive  modifiche  e
integrazioni: 
    a) relazione tecnica generale; 
    b)  progetto  architettonico  (articolo  93,  comma   3,   d.p.r.
380/2001); 
    c) relazione sintetica del progetto strutturale (schema approvato
dalla Giunta regionale); 
    d) relazione di calcolo strutturale (articolo 65, comma 3, d.p.r.
380/2001 - paragrafo 10.2 NTC 2008); 
    e) relazione sui materiali (articolo 65, comma 3, d.p.r. 380/2001
- paragrafi 10.1 e 11 NTC 2008); 
    f)  elaborati  grafici  esecutivi   e   particolari   costruttivi
(articolo 65, comma 3 e articolo  93,  comma  3,  d.p.r.  380/2001  -
paragrafo 10.1 NTC 2008); 
    g) piano  di  manutenzione  della  parte  strutturale  dell'opera
(paragrafo 10.1 NTC 2008); 
    h)   relazioni   specialistiche   sui   risultati    sperimentali
corrispondenti alle indagini ritenute necessarie  alla  realizzazione
dell'opera (articolo 65 comma 3, e articolo 93 commi 4 e 5, d.p.r. n.
380/2001 - paragrafi 10.1, 3 e 6 NTC 2008), anche  in  considerazione
delle  indicazioni  contenute   nella   Carta   delle   microaree   a
comportamento sismico omogeneo  (carta  delle  MOPS)  rilevate  dallo
studio di microzonazione sismica di Livello 1 e negli approfondimenti
superiori (Livello 2 e 3), ove disponibili: 
      1)  relazione  geologica  e  modellazione  sismica   del   sito
(paragrafi 6.2.1 e 3.2 NTC 2008); 
      2) relazione geotecnica  sulle  indagini,  caratterizzazione  e
modellazione del volume significativo di terreno (paragrafo 6.2.2 NTC
2008); 
      3) relazione geotecnica  sulle  fondazioni  e  verifiche  della
sicurezza e delle prestazioni (paragrafi 6 e 7 NTC 2008). 
  3. In aggiunta agli  elaborati  di  cui  al  comma  2,  i  progetti
strutturali di livello esecutivo relativi alle costruzioni  esistenti
sono composti altresi' dai seguenti documenti: 
    a)   elaborati   grafici   del   rilievo   geometrico-strutturale
(paragrafo 8.5.2 NTC 2008); 
    b) elaborati grafici del rilievo del danno se presente (paragrafo
8.5.2 NTC 2008); 
    c) caratterizzazione meccanica dei materiali (paragrafo 8.5.3 NTC
2008); 
    d) livelli di conoscenza e fattori di confidenza (paragrafo 8.5.4
NTC 2008); 
    e) valutazione della sicurezza (paragrafi 8.3 e 8.5 NTC 2008); 
    f) documentazione fotografica (stato di fatto). 
  4.  Ogni  elaborato  (relazione,  tabulato  di  calcolo,  piano  di
manutenzione, ...) e' singolarmente fascicolato, riporta su  ciascuna
facciata la numerazione progressiva e  totale  delle  pagine  che  lo
costituiscono (esempio: 1 di 20 o 1/20) e reca  sul  frontespizio  il
totale del numero di facciate di cui esso e' costituito. 
  5. Nelle more della realizzazione del sistema informativo unico per
la presentazione delle pratiche, la documentazione di cui ai commi  3
e 4 e' prodotta in: 
    a)  due  copie  cartacee  ed  una   copia   informatizzata   (con
indicazione  dei  riferimenti  del  progetto  sulla   copertina)   se
l'istanza e' presentata direttamente agli Uffici competenti; 
    b) due copie cartacee e due copie informatizzate se l'istanza  e'
presentata allo Sportello unico  per  l'edilizia  (S.U.E.)  il  quale
trasferisce, entro cinque giorni, le due copie cartacee e  una  copia
digitale agli Uffici competenti per territorio. Il S.U.E. provvede al
ritiro, presso gli Uffici competenti, della copia  cartacea  vidimata
da restituire al committente. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano  agli  Uffici
competenti gia' dotati  di  sistema  informatizzato  di  acquisizione
delle pratiche, fermo restando l'obbligo di presentazione  al  S.U.E.
di una copia digitale della documentazione di cui ai commi 3 e 4, per
i  Comuni  in  cui  esso  e'  istituito.  Tale  obbligo  si   intende
implicitamente assolto qualora il  sistema  informatico  consenta  al
S.U.E.   l'accesso   in   visualizzazione,   tramite   procedura   di
autenticazione, di tutte le pratiche presentate presso il  Comune  di
riferimento. 
  7. Ciascuna copia del progetto e'  custodita  in  idonea  custodia,
recante gli  stessi  dati  riportati  sul  frontespizio  del  modello
allegato alla denuncia dei lavori;  i  progetti  privi  dell'apposita
custodia sono irricevibili da parte degli uffici preposti  alla  loro
accettazione e restituiti immediatamente all'interessato.