Art. 4 Deposito sismico 1. Il "deposito sismico" e' obbligatorio per i lavori di cui all'articolo 9 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicita' (zona 3), come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 438 del 29 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della medesima legge regionale. 2. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori presenta il preavviso scritto e deposita il progetto e gli allegati, ai sensi dell'articolo 3, agli uffici indicati all'articolo 2, comma 5, i quali rilasciano la ricevuta di avvenuto deposito. Nel caso di deposito al S.U.E. o allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (S.U.A.P.), questi rilasciano all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e la trasmettono agli Uffici competenti per territorio, entro il termine di cinque giorni dal deposito, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 5. 3. Gli uffici di cui al comma 2 verificano, senza entrare nel merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalita' stabilite nell'articolo 7, comma 2, lettera a), certificando l'accettabilita' dell'istanza attraverso la "ricevuta" di avvenuto deposito di cui al comma 2, datata, timbrata e firmata da parte dell'addetto dell'Ufficio competente deputato al rilascio. La carenza anche di un solo documento tra quelli minimi richiesti, determina la non ricevibilita' del progetto e la relativa immediata restituzione all'interessato, previa verbalizzazione dei motivi ostativi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli Uffici competenti gia' dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale e' automaticamente effettuata dal sistema in modo propedeutico all'acquisizione della denuncia. 4. L'Ufficio competente, acquisita la documentazione di cui al comma 2, avvia l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento di attestazione di avvenuto "deposito sismico", da adottarsi entro il termine di venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della stessa. 5. L'Ufficio competente verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa con particolare riguardo a: a) condizioni per le quali e' previsto il "deposito sismico"; b) correttezza dell'impostazione dell'istanza; c) rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti; d) completezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali; e) competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale. 6. Ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'Ufficio competente ne comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il procedimento e' interrotto fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre trenta giorni. L'interruzione puo' verificarsi una sola volta. Il termine dei venti giorni di cui al comma 4, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Trascorso infruttuosamente tale termine o persistendo i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il Dirigente dell'Ufficio competente dichiara la non depositabilita' della stessa e ne da' comunicazione contestuale all'interessato, al progettista, al direttore dei lavori ed agli uffici comunali. 7. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico e ne da' comunicazione contestuale all'interessato, al progettista, al direttore dei lavori, al S.U.E. o S.U.A.P. ovvero agli uffici comunali. Costituiscono parte integrante della suddetta attestazione una copia del progetto e la relativa documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall'Ufficio competente. 8. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di attestazione del deposito sismico di cui al comma 7, da custodire in cantiere con i relativi allegati vistati. Il ritiro del provvedimento puo' essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, la copia analogica da custodire in cantiere e' stampata, a cura del committente, dal file vidimato con timbro e firma elettronica dell'Ufficio competente. 9. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che comportano varianti sostanziali rispetto a quelli oggetto di un precedente provvedimento di deposito sismico. Nel caso di varianti in corso d'opera le prescrizioni di cui al comma 8, sono riferite all'effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante. 10. Nel caso si chieda il rinnovo dell'istanza di cui e' stata dichiarata la non depositabilita' ovvero per decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, della l.r. n. 28/2011, le spese di istruttoria per la nuova pratica ammontano al 30 per cento di quelle previste all'articolo 15 della l.r. 28/2011. 11. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 4, e' ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.