Art. 4 
 
                          Deposito sismico 
 
  1. Il "deposito sismico"  e'  obbligatorio  per  i  lavori  di  cui
all'articolo 9 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone a  bassa
sismicita' (zona 3), come individuate  con  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 438 del 29 marzo  2005  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 7,  comma  2  della
medesima legge regionale. 
  2. Il soggetto interessato all'esecuzione dei  lavori  presenta  il
preavviso scritto e deposita il progetto e  gli  allegati,  ai  sensi
dell'articolo 3, agli uffici indicati  all'articolo  2,  comma  5,  i
quali rilasciano la  ricevuta  di  avvenuto  deposito.  Nel  caso  di
deposito al S.U.E. o allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive
(S.U.A.P.), questi rilasciano all'interessato la ricevuta di avvenuto
deposito e la trasmettono  agli  Uffici  competenti  per  territorio,
entro il termine di  cinque  giorni  dal  deposito,  unitamente  alla
documentazione di cui all'articolo 3, comma 5. 
  3. Gli uffici di cui al  comma  2  verificano,  senza  entrare  nel
merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata,
la completezza della  documentazione,  anche  a  mezzo  di  liste  di
controllo, secondo le modalita' stabilite nell'articolo 7,  comma  2,
lettera a), certificando l'accettabilita' dell'istanza attraverso  la
"ricevuta" di avvenuto deposito di cui al comma 2, datata, timbrata e
firmata da parte dell'addetto  dell'Ufficio  competente  deputato  al
rilascio. La carenza anche di un solo  documento  tra  quelli  minimi
richiesti, determina la non ricevibilita' del progetto e la  relativa
immediata restituzione all'interessato,  previa  verbalizzazione  dei
motivi ostativi. Le disposizioni di cui  al  presente  comma  non  si
applicano   agli   Uffici   competenti   gia'   dotati   di   sistema
informatizzato di  acquisizione  delle  pratiche,  per  le  quali  la
verifica di completezza documentale e' automaticamente effettuata dal
sistema in modo propedeutico all'acquisizione della denuncia. 
  4. L'Ufficio competente, acquisita  la  documentazione  di  cui  al
comma  2,  avvia   l'istruttoria   finalizzata   all'emanazione   del
provvedimento di attestazione  di  avvenuto  "deposito  sismico",  da
adottarsi entro il termine di venti giorni dalla data di acquisizione
al protocollo della stessa. 
  5. L'Ufficio  competente  verifica,  anche  a  mezzo  di  liste  di
controllo, la  completezza  e  la  correttezza  della  documentazione
trasmessa con particolare riguardo a: 
    a) condizioni per le quali e' previsto il "deposito sismico"; 
    b) correttezza dell'impostazione dell'istanza; 
    c) rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e  quelli
prescritti; 
    d) completezza della documentazione e  la  sua  corrispondenza  a
quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali; 
    e)  competenza  dei  tecnici  incaricati,  desunta   dalla   loro
abilitazione professionale. 
  6. Ove sussistano motivi  ostativi  all'accoglimento  dell'istanza,
l'Ufficio  competente  ne  comunica  al   richiedente   le   ragioni,
consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni  scritte  ai
sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi) in un termine  non  superiore  a
trenta giorni. In tal caso, il procedimento e' interrotto  fino  alla
presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque  non
oltre trenta giorni. L'interruzione puo' verificarsi una sola  volta.
Il termine dei venti giorni di cui al comma 4, riprende  a  decorrere
per  intero  dalla  data  di  ricevimento  degli  atti   integrativi.
Trascorso  infruttuosamente  tale  termine  o  persistendo  i  motivi
ostativi all'accoglimento  dell'istanza,  il  Dirigente  dell'Ufficio
competente dichiara la non depositabilita'  della  stessa  e  ne  da'
comunicazione  contestuale  all'interessato,   al   progettista,   al
direttore dei lavori ed agli uffici comunali. 
  7. A conclusione dell'istruttoria, in caso di  esito  positivo,  il
Dirigente  dell'Ufficio  competente  emette   il   provvedimento   di
attestazione di avvenuto deposito  sismico  e  ne  da'  comunicazione
contestuale all'interessato, al progettista, al direttore dei lavori,
al S.U.E. o S.U.A.P. ovvero agli uffici comunali. Costituiscono parte
integrante della suddetta attestazione una copia del  progetto  e  la
relativa documentazione  allegata,  debitamente  timbrati  e  vistati
dall'Ufficio competente. 
  8. I lavori strutturali possono avere inizio solo  dopo  l'avvenuto
ritiro del provvedimento di attestazione del deposito sismico di  cui
al comma 7, da custodire in cantiere con i relativi allegati vistati.
Il ritiro del provvedimento puo' essere effettuato dal committente  o
da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata,  la
copia analogica da custodire in cantiere  e'  stampata,  a  cura  del
committente,  dal  file  vidimato  con  timbro  e  firma  elettronica
dell'Ufficio competente. 
  9. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i
lavori che comportano varianti sostanziali rispetto a quelli  oggetto
di un precedente provvedimento  di  deposito  sismico.  Nel  caso  di
varianti in corso d'opera le prescrizioni di cui  al  comma  8,  sono
riferite all'effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante. 
  10. Nel caso si chieda il rinnovo  dell'istanza  di  cui  e'  stata
dichiarata la non depositabilita' ovvero per decorrenza  dei  termini
di cui all'articolo 9, comma 4, della l.r. n. 28/2011,  le  spese  di
istruttoria per la nuova pratica ammontano al 30 per cento di  quelle
previste all'articolo 15 della l.r. 28/2011. 
  11. In caso di esito negativo o in caso  di  mancato  rilascio  del
provvedimento entro i termini  stabiliti  dal  comma  4,  e'  ammesso
ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.