Art. 5 Controlli sui depositi sismici 1. Gli Uffici competenti svolgono attivita' di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali e' stato emesso il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011. 2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli Uffici competenti, nella misura del 10 per cento degli attestati di avvenuto deposito emessi nel mese precedente. 3. Le estrazioni di cui al comma 2 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell'ufficio competente con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio e' redatto apposito verbale. 4. Gli Uffici competenti inviano la comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al titolare del provvedimento di "deposito sismico", al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ove presente, ed agli uffici comunali competenti. 5. L'attivita' di controllo sulla progettazione e' finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalita' stabilite nell'articolo 7, comma 2, lettere a) e b). 6. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione e' di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione. Gli Uffici competenti adottano le procedure e la tempistica previste dall'articolo 8, commi 3, 4 e 5 della l.r. 28/2011. 7. In caso di esito positivo, gli Uffici competenti emettono il provvedimento finale e lo comunicano ai soggetti di cui al comma 4, ai fini delle attivita' di controllo sulla realizzazione, definite all'articolo 8. 8. Qualora gli elaborati progettuali non risultino conformi a quanto stabilito all'articolo 3 o le integrazioni richieste non siano state prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, il provvedimento finale emesso dal Dirigente dell'Ufficio competente ha esito negativo. 9. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l'annullamento dell'attestazione di avvenuto "deposito sismico" precedentemente emesso e, conseguentemente: a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessita' di produrre una nuova denuncia dei lavori; b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, e le relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali; c) nel caso di lavori gia' collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la comunicazione al committente e all'Ufficio comunale competente, dell'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilita' e dell'utilizzabilita' dell'opera. 10. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, e' ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.