Art. 5 
 
                   Controlli sui depositi sismici 
 
  1. Gli Uffici  competenti  svolgono  attivita'  di  controllo,  con
metodo a campione, sui progetti  per  i  quali  e'  stato  emesso  il
provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico  ai  sensi
degli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011. 
  2. Il campionamento  avviene  mediante  sorteggio,  da  effettuarsi
presso gli Uffici competenti, nella misura del  10  per  cento  degli
attestati di avvenuto deposito emessi nel mese precedente. 
  3. Le estrazioni di cui al comma  2  sono  aperte  al  pubblico  ed
effettuate dal Dirigente dell'ufficio competente con l'ausilio di due
addetti,  con  un  sistema  automatizzato  ove  disponibile,   ovvero
manualmente.  I  calendari  delle   estrazioni   sono   stabiliti   a
discrezione degli Uffici competenti e pubblicati  in  bacheca  e  sui
rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio
e' redatto apposito verbale. 
  4. Gli Uffici competenti inviano la  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  di  controllo  sulla  progettazione,  a   mezzo   posta
elettronica certificata  (PEC),  al  titolare  del  provvedimento  di
"deposito sismico", al  progettista,  al  direttore  dei  lavori,  al
collaudatore, ove presente, ed agli uffici comunali competenti. 
  5. L'attivita' di controllo sulla progettazione  e'  finalizzata  a
verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione
alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo  di  liste  di  controllo,
secondo le modalita' stabilite nell'articolo 7, comma 2, lettere a) e
b). 
  6. Il termine per la  conclusione  del  procedimento  di  controllo
sulla progettazione e' di sessanta giorni dalla data di  invio  della
comunicazione di avvenuta estrazione. Gli Uffici competenti  adottano
le procedure e la tempistica previste dall'articolo 8, commi 3, 4 e 5
della l.r. 28/2011. 
  7. In caso di esito positivo, gli  Uffici  competenti  emettono  il
provvedimento finale e lo comunicano ai soggetti di cui al  comma  4,
ai fini delle attivita' di controllo  sulla  realizzazione,  definite
all'articolo 8. 
  8. Qualora gli  elaborati  progettuali  non  risultino  conformi  a
quanto stabilito all'articolo 3 o le integrazioni richieste non siano
state prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte  o  in  modo  non
esaustivo rispetto a quanto richiesto, il provvedimento finale emesso
dal Dirigente dell'Ufficio competente ha esito negativo. 
  9. In caso di esito negativo, il  relativo  provvedimento  comporta
l'annullamento  dell'attestazione  di  avvenuto  "deposito   sismico"
precedentemente emesso e, conseguentemente: 
    a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessita'  di
produrre una nuova denuncia dei lavori; 
    b) nel  caso  in  cui  i  lavori  siano  iniziati  e  non  ancora
collaudati, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli  96
e 97 del d.p.r. 380/2001, e le relative segnalazioni  agli  ordini  e
collegi professionali; 
    c) nel caso di lavori gia' collaudati, oltre a quanto  prescritto
alla lettera  b),  la  comunicazione  al  committente  e  all'Ufficio
comunale competente, dell'inefficacia del certificato di collaudo  ai
fini dell'agibilita' e dell'utilizzabilita' dell'opera. 
  10. In caso di esito negativo o in caso  di  mancato  rilascio  del
provvedimento entro i termini  stabiliti  dal  comma  6,  e'  ammesso
ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.