Art. 6 
 
                       Autorizzazione sismica 
 
  1. L'"autorizzazione sismica" e' obbligatoria per i lavori  di  cui
all'articolo 7 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone ad  alta
sismicita' (zona 1) e media sismicita' (zona 2). 
  2. Nelle  zone  a  bassa  sismicita'  (zona  3),  l'"autorizzazione
sismica" e' obbligatoria nei seguenti casi (articolo 7, comma 2, l.r.
28/2011): 
    a) interventi edilizi ricadenti nelle  "zone  di  attenzione  per
instabilita'  di  versante   attiva"   (ex   zone   suscettibile   di
instabilita'  di  versante  attiva)  individuate  nella  Carta  delle
Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) o, in assenza  dello
studio  di  microzonazione  sismica,  nelle   aree   classificate   a
pericolosita'  da  frana  elevata  (P2)   e   molto   elevata   (P3),
determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4),
individuate nei  vigenti  Piani  stralcio  di  bacino  per  l'Assetto
Idrogeologico (PAI). Per tali interventi, al progetto e' allegato  lo
stralcio della carta delle MOPS o del  PAI,  su  cui  e'  individuata
l'area di intervento ed una specifica relazione sugli  interventi  in
progetto che verifichi  l'influenza  degli  stessi  sulla  stabilita'
globale dell'area; in tali zone il  rilascio  dell'autorizzazione  e'
subordinato al parere favorevole di  compatibilita'  idrogeologica  o
equivalente  rilasciato  dal  Dipartimento  della  Giunta   regionale
competente in materia; 
    b) progetti presentati a sanatoria e a seguito di accertamento di
violazione delle norme antisismiche; 
    c) interventi relativi ad  edifici  a  carattere  "strategico"  o
"rilevante" di interesse regionale (Elenchi A e B in allegato 1  alla
deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 recante
"Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove  Norme
tecniche per le costruzioni (d.m. 14.01.2008) e alla  Classificazione
sismica del territorio regionale" e s.m.i.) e  di  interesse  statale
(Allegato 1 al decreto del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 3685 del 21 ottobre 2003  recante  "Disposizioni  attuative
dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  recante  "Primi
elementi in  materia  di  criteri  generali  per  la  classificazione
sismica del territorio nazionale  e  di  normative  tecniche  per  le
costruzioni in zona sismica"" e s.m.i.); 
    d)  interventi  di   sopraelevazioni   degli   edifici   di   cui
all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001; 
    e) interventi relativi ad edifici ubicati in aree classificate  a
pericolosita'  da  frana  elevata  (P2)  e  molto  elevata   (P3)   e
determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4),
individuate nei  vigenti  Piani  stralcio  di  bacino  per  l'assetto
idrogeologico (PAI), nei quali siano intervenuti od  intervengano  lo
Stato o la Regione per opere di consolidamento  di  abitato,  di  cui
all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001. 
  3. Sono da escludere dalle fattispecie di cui al comma  2,  lettera
a),  gli  interventi  da  effettuarsi  nelle  aree  classificate   ad
instabilita' di versante "quiescente" o "inattiva" nella carta  delle
MOPS dello studio di microzonazione  sismica  di  Livello  1,  ovvero
nelle zone a  pericolosita'  moderata  P1  e  nelle  zone  a  rischio
idrogeologico moderato R1 o medio R2,  per  i  quali  si  procede  ad
effettuare il "deposito sismico" di cui all'articolo  4.  All'istanza
e' allegata una specifica relazione sugli interventi in  progetto  in
merito alla stabilita' globale e alle condizioni idrogeologiche della
zona, alla progettazione ed al calcolo ai sensi  delle  NTC  2008  di
eventuali  opere  di  stabilizzazione,  consolidamento  o  drenaggio,
ritenute necessarie dal progettista. 
  4. Le modalita' di presentazione dell'istanza per  l'autorizzazione
sismica sono stabilite negli articoli 2 e 3. 
  5.  Con  la  presentazione  della  richiesta   di   "autorizzazione
sismica",     l'Ufficio      competente      avvia      l'istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione  del  provvedimento
di  "autorizzazione  sismica",  da  adottarsi  entro  il  termine  di
sessanta giorni dall'avvio del procedimento. 
  6. L'Ufficio competente,  nell'ambito  dell'attivita'  istruttoria,
verifica la correttezza amministrativa  della  denuncia  dei  lavori,
nonche' la correttezza delle impostazioni  progettuali  in  relazione
alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo  di  liste  di  controllo,
secondo le modalita' stabilite nell'articolo 7. 
  7. L'Ufficio competente, qualora riscontri la non completezza della
documentazione secondo  quando  indicato  all'articolo  7,  comma  2,
lettera  a),  numero  2,  entro  dieci  giorni  dall'acquisizione  al
protocollo  dell'istanza,  puo'   far   richiesta   di   integrazione
documentale,    direttamente    agli     interessati,     dichiarando
contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento (articolo
8, comma 5, l.r. 28/2011). Il termine dei sessanta giorni riprende  a
decorrere  per  intero  dalla  data   di   ricevimento   degli   atti
integrativi. Il termine massimo  per  fornire  gli  atti  documentali
richiesti e' fissato  in  trenta  giorni,  decorso  inutilmente  tale
termine, la richiesta di autorizzazione e' negata  ed  e'  comunicata
contestualmente al richiedente,  al  progettista,  al  direttore  dei
lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali. 
  8. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio competente puo'  richiedere
agli interessati, anche mediante convocazione per  le  vie  brevi,  i
chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata
e la rimozione delle irregolarita' e dei vizi  formali  nella  stessa
riscontrati. 
  9. Il termine dei sessanta giorni puo' essere interrotto  una  sola
volta per  la  richiesta  di  chiarimenti  o  integrazioni  tecniche;
qualora i suddetti chiarimenti o  integrazioni  non  vengano  forniti
entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'autorizzazione
si intende negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi. 
  10.  In  caso  di  diniego,  la  richiesta  di  autorizzazione   e'
archiviata con  provvedimento  motivato  del  Dirigente  dell'Ufficio
competente e comunicata al committente, al progettista, al  direttore
dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti. 
  11. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito  positivo,  il
Dirigente  dell'Ufficio  competente  emette   il   provvedimento   di
"autorizzazione  sismica".   Costituiscono   parte   integrante   del
provvedimento: l'istanza della denuncia dei lavori, le dichiarazioni,
il progetto e la  documentazione  allegata,  debitamente  timbrati  e
vistati dall'ufficio competente. Il provvedimento  di  autorizzazione
sismica e' comunicato al committente, al  progettista,  al  direttore
dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti. 
  12. I lavori strutturali e le varianti  sostanziali  possono  avere
inizio   solo   dopo   l'avvenuto   ritiro   del   provvedimento   di
"autorizzazione  sismica"  da  custodire  in  cantiere.   Il   ritiro
dell'autorizzazione puo' essere effettuato dal committente  o  da  un
suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, il ritiro
coincide con la corretta ricezione  via  PEC  dell'autorizzazione  da
parte del committente o del suo  delegato  e  la  copia  cartacea  da
custodire  in  cantiere  e'  ricavata  dalla  stampa,  a   cura   del
committente,   dei   file   firmati    elettronicamente,    trasmessi
dall'Ufficio competente. 
  13. Per gli interventi  di  sopraelevazione  di  cui  al  comma  2,
lettera d), il rilascio dell'autorizzazione sismica e'  valido  anche
ai fini della certificazione preventiva di cui  all'articolo  90  del
d.p.r. 380/2001 (articolo 7, comma 4, l.r. 28/2011). 
  14. L'inizio dei lavori, da comunicare con le  modalita'  stabilite
al comma  11  dell'articolo  2,  avviene  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 7, comma 6, della l.r. n. 28/2011, decorrente dalla data
del  rilascio  dell'attestazione  di  autorizzazione,  pena  la   sua
decadenza. 
  15.  Il   rinnovo   dell'autorizzazione   decaduta   e   la   nuova
autorizzazione conseguente ad  un  diniego  determinato  da  anomalie
formali, sono rilasciati dall'Ufficio  competente,  previo  pagamento
del 30 per cento delle spese di istruttoria di  cui  all'articolo  15
della l.r. 28/2011. 
  16. In caso di esito negativo o in caso  di  mancato  rilascio  del
provvedimento entro i termini  stabiliti  dal  comma  5,  e'  ammesso
ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.