Art. 6 Autorizzazione sismica 1. L'"autorizzazione sismica" e' obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 7 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicita' (zona 1) e media sismicita' (zona 2). 2. Nelle zone a bassa sismicita' (zona 3), l'"autorizzazione sismica" e' obbligatoria nei seguenti casi (articolo 7, comma 2, l.r. 28/2011): a) interventi edilizi ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilita' di versante attiva" (ex zone suscettibile di instabilita' di versante attiva) individuate nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) o, in assenza dello studio di microzonazione sismica, nelle aree classificate a pericolosita' da frana elevata (P2) e molto elevata (P3), determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Per tali interventi, al progetto e' allegato lo stralcio della carta delle MOPS o del PAI, su cui e' individuata l'area di intervento ed una specifica relazione sugli interventi in progetto che verifichi l'influenza degli stessi sulla stabilita' globale dell'area; in tali zone il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole di compatibilita' idrogeologica o equivalente rilasciato dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia; b) progetti presentati a sanatoria e a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche; c) interventi relativi ad edifici a carattere "strategico" o "rilevante" di interesse regionale (Elenchi A e B in allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 recante "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14.01.2008) e alla Classificazione sismica del territorio regionale" e s.m.i.) e di interesse statale (Allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"" e s.m.i.); d) interventi di sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001; e) interventi relativi ad edifici ubicati in aree classificate a pericolosita' da frana elevata (P2) e molto elevata (P3) e determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001. 3. Sono da escludere dalle fattispecie di cui al comma 2, lettera a), gli interventi da effettuarsi nelle aree classificate ad instabilita' di versante "quiescente" o "inattiva" nella carta delle MOPS dello studio di microzonazione sismica di Livello 1, ovvero nelle zone a pericolosita' moderata P1 e nelle zone a rischio idrogeologico moderato R1 o medio R2, per i quali si procede ad effettuare il "deposito sismico" di cui all'articolo 4. All'istanza e' allegata una specifica relazione sugli interventi in progetto in merito alla stabilita' globale e alle condizioni idrogeologiche della zona, alla progettazione ed al calcolo ai sensi delle NTC 2008 di eventuali opere di stabilizzazione, consolidamento o drenaggio, ritenute necessarie dal progettista. 4. Le modalita' di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione sismica sono stabilite negli articoli 2 e 3. 5. Con la presentazione della richiesta di "autorizzazione sismica", l'Ufficio competente avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'avvio del procedimento. 6. L'Ufficio competente, nell'ambito dell'attivita' istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, nonche' la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalita' stabilite nell'articolo 7. 7. L'Ufficio competente, qualora riscontri la non completezza della documentazione secondo quando indicato all'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 2, entro dieci giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza, puo' far richiesta di integrazione documentale, direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento (articolo 8, comma 5, l.r. 28/2011). Il termine dei sessanta giorni riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti e' fissato in trenta giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione e' negata ed e' comunicata contestualmente al richiedente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali. 8. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio competente puo' richiedere agli interessati, anche mediante convocazione per le vie brevi, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarita' e dei vizi formali nella stessa riscontrati. 9. Il termine dei sessanta giorni puo' essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'autorizzazione si intende negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi. 10. In caso di diniego, la richiesta di autorizzazione e' archiviata con provvedimento motivato del Dirigente dell'Ufficio competente e comunicata al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti. 11. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica". Costituiscono parte integrante del provvedimento: l'istanza della denuncia dei lavori, le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall'ufficio competente. Il provvedimento di autorizzazione sismica e' comunicato al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti. 12. I lavori strutturali e le varianti sostanziali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica" da custodire in cantiere. Il ritiro dell'autorizzazione puo' essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, il ritiro coincide con la corretta ricezione via PEC dell'autorizzazione da parte del committente o del suo delegato e la copia cartacea da custodire in cantiere e' ricavata dalla stampa, a cura del committente, dei file firmati elettronicamente, trasmessi dall'Ufficio competente. 13. Per gli interventi di sopraelevazione di cui al comma 2, lettera d), il rilascio dell'autorizzazione sismica e' valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (articolo 7, comma 4, l.r. 28/2011). 14. L'inizio dei lavori, da comunicare con le modalita' stabilite al comma 11 dell'articolo 2, avviene entro il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. n. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell'attestazione di autorizzazione, pena la sua decadenza. 15. Il rinnovo dell'autorizzazione decaduta e la nuova autorizzazione conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, sono rilasciati dall'Ufficio competente, previo pagamento del 30 per cento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011. 16. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 5, e' ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.