Art. 7 
 
                    Controlli sulla progettazione 
 
  1. Nella valutazione del progetto, l'Ufficio  competente,  dopo  la
verifica di completezza e regolarita' formale del progetto  esecutivo
riguardante le strutture, prende in esame primariamente  i  contenuti
della "Relazione sintetica del progetto strutturale.' (redatta  sulla
base dello schema proposto dal Tavolo tecnico di coordinamento  delle
province (TTCP) ed approvato dalla Giunta regionale), procedendo, ove
necessario,  all'esame  delle  elaborazioni  di   maggior   dettaglio
presenti nelle restanti  parti  del  progetto,  a  cui  la  relazione
sintetica fa espresso rimando. 
  2. In particolare, il controllo del progetto  e'  articolato  nelle
seguenti attivita': 
    a)  verifica  della  completezza  formale   del   progetto,   con
particolare riguardo alla: 
      1)  completezza  e  regolarita'  formale  della  documentazione
amministrativa: istanza  di  autorizzazione/deposito;  asseverazioni;
versamento del Contributo regionale e  delle  Spese  di  istruttoria;
nomina del collaudatore (nei  casi  previsti).  Tali  documenti  sono
prodotti utilizzando la modulistica unificata  redatta  sullo  schema
approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTCP; 
      2)  completezza  e  regolarita'  formale  degli  elaborati  del
progetto: corrispondenza con l'elenco degli elaboratin progettuali di
cui all'articolo 3; presenza della relazione sintetica;  leggibilita'
degli elaborati; regolarita' della sottoscrizione e timbratura  degli
elaborati  tecnici  da  parte  dei   professionisti   coinvolti   nel
procedimento; numerazione delle pagine  degli  elaborati  costitutivi
del progetto; 
    b) controllo di  conformita'  del  progetto  alle  vigenti  norme
tecniche per le costruzioni, con particolare riguardo alla: 
      1) corrispondenza tra la  tipologia  di  intervento  dichiarata
nell'istanza e gli elaborati progettuali; 
      2) completezza e adeguatezza del progetto a  rappresentare  gli
interventi strutturali e dei particolari esecutivi limitatamente alle
parti strutturali; 
      3) conformita' del  progetto  architettonico  con  il  progetto
strutturale; 
      4) congruenza tra i parametri geologici  e  geotecnici  con  il
progetto strutturale; 
      5) rispetto della qualita' dei materiali e dei prodotti per uso
strutturale  (paragrafo  11  NTC  2008)  e  corrispondenza   tra   le
caratteristiche meccaniche dei  materiali  adottati  e  l'indicazione
degli stessi negli altri elaborati progettuali e di calcolo; 
      6)  completezza  ed  analisi  dei  contenuti  della   Relazione
sintetica,  diretta  a  valutare  la   conformita'   degli   elementi
essenziali del progetto ivi descritti, alle  vigenti  norme  tecniche
per le costruzioni e alle eventuali prescrizioni contenute nei  Piani
stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI); 
      7) adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale
per le costruzioni esistenti; 
      8) adeguatezza delle indagini per le costruzioni esistenti; 
      9) presenza della verifica di tutti gli elementi resistenti; 
      10) presenza di opportune verifiche di stabilita' del  sito  in
assenza  ed  in  presenza  dell'opera  e  di  adeguato   sistema   di
regimazione delle acque per gli interventi edilizi ricadenti in  aree
classificate a pericolosita' elevata (P2) e molto elevata  (P3)  o  a
rischio idrogeologico elevato (R3) e molto elevato  (R4)  individuate
nei vigenti PAI, negli abitati da  consolidare  (ex  articolo  2,  l.
64/1974 e articolo 61 d.p.r. 380/2001) o, in mancanza, nelle zone  ad
instabilita' di versante attiva perimetrata nelle carte delle MOPS. 
  3. Nelle ordinarie attivita'  istruttorie  dei  progetti  esecutivi
riguardanti le strutture, l'Ufficio competente non  ha  l'obbligo  di
effettuare: 
    a) prove sui materiali e sulle strutture, indagini  sui  terreni,
con risorse tecniche e strumentali proprie; 
    b) elaborazioni autonome di calcolo; 
    c) validazione dei risultati ottenuti  attraverso  l'utilizzo  di
codici di calcolo automatico (paragrafo 10.2 NTC 2008); 
    d) esame di tabulati numerici allegati alla relazione di  calcolo
strutturale; 
    e) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte  progettuali  del
progettista. 
  4. Il controllo del progetto non riguarda: 
    a) la progettazione degli elementi strutturali e non strutturali,
regolata  da  specifiche  normative  di  settore  (ad  es.  macchine,
impianti a fune, tralicci, pale eoliche, etc.); 
    b) la  progettazione  degli  elementi  non  strutturali  e  degli
impianti, salvo le eventuali interazioni con  le  strutture,  di  cui
comunque la progettazione tiene conto; 
    c) la progettazione nei confronti della resistenza all'incendio e
alle altre azioni di carattere eccezionale (paragrafo 6, NTC 2008). 
  5. Per la verifica  di  ulteriori  contenuti  non  specificati  nel
presente documento,  fanno  fede  le  attestazioni,  asseverazioni  e
autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati  (committente,
progettista, costruttore, direttore  dei  lavori,  collaudatore),  ai
sensi della vigente normativa.