Art. 7 Controlli sulla progettazione 1. Nella valutazione del progetto, l'Ufficio competente, dopo la verifica di completezza e regolarita' formale del progetto esecutivo riguardante le strutture, prende in esame primariamente i contenuti della "Relazione sintetica del progetto strutturale.' (redatta sulla base dello schema proposto dal Tavolo tecnico di coordinamento delle province (TTCP) ed approvato dalla Giunta regionale), procedendo, ove necessario, all'esame delle elaborazioni di maggior dettaglio presenti nelle restanti parti del progetto, a cui la relazione sintetica fa espresso rimando. 2. In particolare, il controllo del progetto e' articolato nelle seguenti attivita': a) verifica della completezza formale del progetto, con particolare riguardo alla: 1) completezza e regolarita' formale della documentazione amministrativa: istanza di autorizzazione/deposito; asseverazioni; versamento del Contributo regionale e delle Spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti sono prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTCP; 2) completezza e regolarita' formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l'elenco degli elaboratin progettuali di cui all'articolo 3; presenza della relazione sintetica; leggibilita' degli elaborati; regolarita' della sottoscrizione e timbratura degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento; numerazione delle pagine degli elaborati costitutivi del progetto; b) controllo di conformita' del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, con particolare riguardo alla: 1) corrispondenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali; 2) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali e dei particolari esecutivi limitatamente alle parti strutturali; 3) conformita' del progetto architettonico con il progetto strutturale; 4) congruenza tra i parametri geologici e geotecnici con il progetto strutturale; 5) rispetto della qualita' dei materiali e dei prodotti per uso strutturale (paragrafo 11 NTC 2008) e corrispondenza tra le caratteristiche meccaniche dei materiali adottati e l'indicazione degli stessi negli altri elaborati progettuali e di calcolo; 6) completezza ed analisi dei contenuti della Relazione sintetica, diretta a valutare la conformita' degli elementi essenziali del progetto ivi descritti, alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e alle eventuali prescrizioni contenute nei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI); 7) adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti; 8) adeguatezza delle indagini per le costruzioni esistenti; 9) presenza della verifica di tutti gli elementi resistenti; 10) presenza di opportune verifiche di stabilita' del sito in assenza ed in presenza dell'opera e di adeguato sistema di regimazione delle acque per gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate a pericolosita' elevata (P2) e molto elevata (P3) o a rischio idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4) individuate nei vigenti PAI, negli abitati da consolidare (ex articolo 2, l. 64/1974 e articolo 61 d.p.r. 380/2001) o, in mancanza, nelle zone ad instabilita' di versante attiva perimetrata nelle carte delle MOPS. 3. Nelle ordinarie attivita' istruttorie dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, l'Ufficio competente non ha l'obbligo di effettuare: a) prove sui materiali e sulle strutture, indagini sui terreni, con risorse tecniche e strumentali proprie; b) elaborazioni autonome di calcolo; c) validazione dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo di codici di calcolo automatico (paragrafo 10.2 NTC 2008); d) esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale; e) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali del progettista. 4. Il controllo del progetto non riguarda: a) la progettazione degli elementi strutturali e non strutturali, regolata da specifiche normative di settore (ad es. macchine, impianti a fune, tralicci, pale eoliche, etc.); b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione tiene conto; c) la progettazione nei confronti della resistenza all'incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale (paragrafo 6, NTC 2008). 5. Per la verifica di ulteriori contenuti non specificati nel presente documento, fanno fede le attestazioni, asseverazioni e autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati (committente, progettista, costruttore, direttore dei lavori, collaudatore), ai sensi della vigente normativa.