Art. 8 
 
                    Controlli sulla realizzazione 
 
  1.  L'Ufficio  competente  per  territorio  svolge   attivita'   di
controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica,  ai  sensi
dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. 
  2. Le attivita' di controllo sono effettuate  con  sopralluoghi  in
cantiere secondo regolamentazioni interne agli uffici di cui al comma
1. Il controllo e' a campione mediante sorteggio in misura del 10 per
cento delle pratiche autorizzate o depositate  nel  mese  precedente.
L'Ufficio provvede a comunicare agli interessati l'avvenuto sorteggio
della  pratica,  e  definisce  le  modalita'  di  effettuazione   dei
successivi controlli in corso d'opera. 
  3. Per le pratiche sorteggiate,  il  controllo  e'  finalizzato  ad
accertare: 
    a) che presso il cantiere  sia  conservato  il  provvedimento  di
"autorizzazione sismica"/"deposito sismico", comprensivo di tutta  la
documentazione che ne costituisce parte integrante; 
    b)  la  corretta  avvenuta   regolarizzazione   delle   "varianti
sostanziali" (soggette ad autorizzazione/deposito in base  alla  zona
sismica) o delle "varianti rilevanti" (soggette a deposito); 
    c) che il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto  agli
altri obblighi che gli competono in forza del d.p.r. 380/2001 e delle
vigenti norme tecniche per  le  costruzioni,  nonche'  a  quelli  del
presente regolamento; 
    d) la presenza  dei  verbali  di  accettazione  dei  materiali  e
prodotti per uso strutturale messi in opera; 
    e) la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati  al  progetto
allegato alla "autorizzazione sismica"/"deposito sismico". 
  4. A conclusione di ogni sopralluogo e'  redatto  apposito  verbale
con le eventuali prescrizioni. 
  5. In presenza di  varianti  non  sostanziali  apportate  in  corso
d'opera, il  direttore  dei  lavori  ne  documenta  la  progettazione
esecutiva in  fase  di  presentazione  della  Relazione  a  Strutture
Ultimate. 
  6. In presenza di varianti sostanziali apportate in corso d'opera e
non autorizzate oppure in presenza di "varianti rilevanti"  (articolo
12, comma 3, lettera B) per le quali  non  sia  stato  effettuato  il
preventivo deposito, si procede ai sensi degli articoli 96 e  97  del
d.p.r. n. 380/2001. 
  7. Nel caso di pratiche non sorteggiate e per  quelle  in  cui  sia
gia' stato effettuato almeno  un  sopralluogo  in  corso  d'opera  in
cantiere da parte dell'Ufficio competente, il  direttore  dei  lavori
puo' dichiarare ultimate le strutture ed e' possibile  procedere  con
le opere di  finitura  della  costruzione  e  con  le  operazioni  di
collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo. 
  8. Nel caso di pratiche soggette ad "autorizzazione" e di  pratiche
a "deposito" sorteggiate, in  cui  non  sia  stato  effettuato  alcun
sopralluogo  in  corso  d'opera  in  cantiere,  prima  di  dichiarare
ultimate  le  strutture,  il  direttore  dei   lavori   richiede   il
sopralluogo all'Ufficio competente, il quale effettua il  sopralluogo
entro il termine perentorio di venti  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta  del  direttore  dei  lavori.  Decorso  inutilmente  questo
termine, il  direttore  dei  lavori  puo'  redigere  la  Relazione  a
Strutture Ultimate, allegando  opportuna  documentazione  fotografica
dello stato dei luoghi e dei principali particolari  costruttivi,  ed
il collaudatore puo' procedere  alle  operazioni  di  collaudo  ed  i
lavori possono  proseguire  regolarmente  fino  alle  finiture  della
costruzione. 
  9. I sopralluoghi in cantiere  sono  svolti,  ove  necessario,  con
l'assistenza degli altri soggetti di cui all'articolo 103,  comma  1,
del d.p.r. n. 380/2001; nonche'  da  soggetti  vincolati  all'Ufficio
competente con qualsiasi rapporto di collaborazione.