Art. 8 Controlli sulla realizzazione 1. L'Ufficio competente per territorio svolge attivita' di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica, ai sensi dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. 2. Le attivita' di controllo sono effettuate con sopralluoghi in cantiere secondo regolamentazioni interne agli uffici di cui al comma 1. Il controllo e' a campione mediante sorteggio in misura del 10 per cento delle pratiche autorizzate o depositate nel mese precedente. L'Ufficio provvede a comunicare agli interessati l'avvenuto sorteggio della pratica, e definisce le modalita' di effettuazione dei successivi controlli in corso d'opera. 3. Per le pratiche sorteggiate, il controllo e' finalizzato ad accertare: a) che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante; b) la corretta avvenuta regolarizzazione delle "varianti sostanziali" (soggette ad autorizzazione/deposito in base alla zona sismica) o delle "varianti rilevanti" (soggette a deposito); c) che il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza del d.p.r. 380/2001 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nonche' a quelli del presente regolamento; d) la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera; e) la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla "autorizzazione sismica"/"deposito sismico". 4. A conclusione di ogni sopralluogo e' redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni. 5. In presenza di varianti non sostanziali apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della Relazione a Strutture Ultimate. 6. In presenza di varianti sostanziali apportate in corso d'opera e non autorizzate oppure in presenza di "varianti rilevanti" (articolo 12, comma 3, lettera B) per le quali non sia stato effettuato il preventivo deposito, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. n. 380/2001. 7. Nel caso di pratiche non sorteggiate e per quelle in cui sia gia' stato effettuato almeno un sopralluogo in corso d'opera in cantiere da parte dell'Ufficio competente, il direttore dei lavori puo' dichiarare ultimate le strutture ed e' possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo. 8. Nel caso di pratiche soggette ad "autorizzazione" e di pratiche a "deposito" sorteggiate, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo all'Ufficio competente, il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori puo' redigere la Relazione a Strutture Ultimate, allegando opportuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari costruttivi, ed il collaudatore puo' procedere alle operazioni di collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione. 9. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, con l'assistenza degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001; nonche' da soggetti vincolati all'Ufficio competente con qualsiasi rapporto di collaborazione.