Art. 9 Certificato di rispondenza delle opere 1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilita' di cui all'articolo 24 del d.p.r. n. 380/2001, previa richiesta da parte dell'interessato, l'Ufficio competente rilascia, entro il termine di sessanta giorni, il certificato di cui all'articolo 62 del d.p.r. n. 380/2001, attestante la conformita' delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del medesimo d.p.r. Ove, per motivate ragioni di complessita' tecnica o procedurale, non sia possibile rispettare il termine di sessanta giorni, l'ufficio competente ne da' comunicazione al committente indicando i motivi e stabilendo il termine entro cui e' rilasciato il certificato. In ogni caso, il termine non puo' superare il massimo stabilito dalla l. 241/90. 2. Il Certificato di rispondenza delle opere e' rilasciato sulla base dei possibili accertamenti condotti dall'Ufficio competente, come normato dal presente Regolamento e sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni fornite dal progettista, direttore dei lavori e collaudatore. 3. Per i depositi sismici non sorteggiati, la conformita' di cui al comma 1 e' attestata dal collaudatore; per gli interventi non soggetti a collaudo e' attestata dal direttore dei lavori il quale allega al certificato di conformita', la relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale.