Art. 9 
 
               Certificato di rispondenza delle opere 
 
  1. Ai fini del  rilascio  del  certificato  di  agibilita'  di  cui
all'articolo 24 del d.p.r. n. 380/2001,  previa  richiesta  da  parte
dell'interessato, l'Ufficio competente rilascia, entro il termine  di
sessanta giorni, il certificato di cui all'articolo 62 del d.p.r.  n.
380/2001, attestante la conformita' delle opere eseguite  nelle  zone
sismiche alle disposizioni di cui al  capo  IV  della  parte  II  del
medesimo d.p.r. Ove, per motivate ragioni di complessita'  tecnica  o
procedurale, non sia possibile  rispettare  il  termine  di  sessanta
giorni, l'ufficio competente  ne  da'  comunicazione  al  committente
indicando i motivi e stabilendo il termine entro cui e' rilasciato il
certificato. In ogni caso, il termine non puo'  superare  il  massimo
stabilito dalla l. 241/90. 
  2. Il Certificato di rispondenza delle opere  e'  rilasciato  sulla
base dei possibili  accertamenti  condotti  dall'Ufficio  competente,
come  normato  dal  presente  Regolamento  e   sulla   scorta   delle
dichiarazioni e certificazioni fornite dal progettista, direttore dei
lavori e collaudatore. 
  3. Per i depositi sismici non sorteggiati, la conformita' di cui al
comma 1  e'  attestata  dal  collaudatore;  per  gli  interventi  non
soggetti a collaudo e' attestata dal direttore dei  lavori  il  quale
allega al certificato di conformita', la relazione  sull'accettazione
dei materiali e prodotti per uso strutturale.