(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna - Parte Prima n. 253 del 5 ottobre 2015)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
(Omissis).
Art. 1
Obiettivi e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto
dei principi di legalita' e di sicurezza sul lavoro, persegue
l'obiettivo di dare attuazione alla decisione 1386/2013/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad
un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale
fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» e, nella
gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui
all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive, che prevede nell'ordine:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo;
e) smaltimento.
2. La presente legge, nel rispetto della gerarchia del trattamento
dei rifiuti, sostiene l'adozione delle misure dirette alla riduzione
della produzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione
per il riutilizzo, il riciclaggio od ogni altra operazione di
recupero di materia con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come
fonte di energia in conformita' a quanto previsto dall'articolo 179,
comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano
non inviato a riciclaggio con l'obiettivo di raggiungere un
quantitativo annuo procapite inferiore ai 150 chilogrammi per
abitante.
3. La Regione assume il principio dell'economia circolare, previsto
dalla decisione 1386/2013/UE, che promuove una gestione sostenibile
dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta
recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove
risorse.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 la Giunta regionale
istituisce il "Forum permanente per l'economia circolare" cui
partecipano le istituzioni locali, i rappresentanti della societa'
civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese
e le associazioni ambientaliste, definendo le modalita' di
partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti informatici.
La partecipazione non prevede oneri per la Regione. Sul portale
ambientale della Regione e' data evidenza delle attivita' del Forum.
5. In conformita' con quanto disposto dalla legge regionale 29
dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle
attivita' di informazione e di educazione alla sostenibilita'), la
Regione incentiva le attivita' di informazione ed educazione aventi
ad oggetto le misure dirette alla riduzione della produzione e al
recupero dei rifiuti, a partire dai soggetti facenti parte del
sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2 della medesima legge
e, in particolare, dei centri di educazione alla sostenibilita'
(CEAS). I comuni annualmente redigono un programma di iniziative di
informazione ed educazione a cui puo' essere destinata una quota
parte degli introiti derivati dall'applicazione della tariffa di cui
all'articolo 5.
6. La pianificazione regionale, anche con riferimento alla
programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, assume gli
obiettivi previsti dalla presente legge. In particolare pone come
obiettivi minimi al 2020:
a) la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal
20 per cento al 25 per cento, rispetto alla produzione del 2011;
b) la raccolta differenziata al 73 per cento;
c) il 70 per cento di riciclaggio di materia.
7. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 6
sono promosse le seguenti azioni:
a) incentivare con meccanismi economici i comuni che ottengono i
migliori risultati di riduzione dei rifiuti ed in particolare di
minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano non
inviato a riciclaggio;
b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione
dei rifiuti urbani;
c) favorire i progetti e le azioni di riduzione dello spreco
alimentare a partire dalla fase di produzione e commercializzazione
del prodotto, anche supportando la redazione di linee guida per le
imprese, le associazioni e gli enti locali e la condivisione di buone
prassi;
d) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;
e) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di
ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima
differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la
migliore qualita' delle frazioni raccolte separatamente, quali le
raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti che
ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della
produzione procapite di rifiuti non inviati a riciclaggio;
f) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della
qualita' delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi
incentivanti;
g) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e
al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto
residuale;
h) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di
modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le
modalita' di gestione carenti di risultato;
i) promuovere lo sviluppo dei centri di raccolta (CDR) in
sinergia ai centri per il riuso secondo quanto stabilito nelle linee
guida applicative di cui all'articolo 3.