Art. 8 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati all'articolo 1. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2017 e successivamente con cadenza triennale, anche avvalendosi del contributo dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed Atersir, presenta alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni: a) circa gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 6, sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; b) sul funzionamento del Fondo, i destinatari dei relativi contributi alla luce della verifica biennale prevista dall'articolo 4; c) sulle percentuali e sui quantitativi di rifiuti smaltiti. 2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.