Allegato 
 
Regolamento  recante  i  requisiti  delle  strutture  e  dei  servizi
  funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi  dell'articolo
  3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12  (norme  in  materia
  funeraria e di polizia mortuaria). 
 
(Omissis). 
 
                               Capo I 
 
 
                               Oggetto 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i requisiti delle strutture
e  dei  servizi  funebri,  cimiteriali  e  di  polizia  mortuaria  in
attuazione dell'art. 3, della legge regionale 21 ottobre 2011, n.  12
(Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria). 
 
                               Capo II 
 
 
        I requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori 
 
 
                               Art. 2. 
 
 
   Caratteristiche e modalita' di realizzazione dei loculi stagni 
 
    1. La tumulazione dei defunti, di cui  all'art.  34  della  legge
regionale 12/2011, avviene in loculi stagni aventi le caratteristiche
definite dall'art. 76 del decreto del Presidente della  Repubblica 10
settembre 1990, n.  285  (Approvazione  del  regolamento  di  Polizia
mortuaria). 
    2. Le  casse  per  la  tumulazione  in  loculo  stagno  hanno  le
caratteristiche di cui all'art. 9. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                     Caratteristiche e modalita' 
                 di realizzazione dei loculi aerati 
 
    1. I loculi aerati, di cui  all'art.  34  della  legge  regionale
12/2011, prevedono sistemi che garantiscono,  un  idoneo  trattamento
sia dei liquidi che dei gas provenienti dai processi putrefattivi del
cadavere,  mediante   l'utilizzo   di   soluzioni   tecniche,   anche
costruttive, atte a favorire i processi di mineralizzazione. 
    2.  I  loculi  aerati  sono  realizzati  in  aree   appositamente
destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione  o
mediante ristrutturazione di quelli esistenti. 
    3. Le caratteristiche costruttive sono quelle previste  dall'art.
76 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, ad eccezione
delle soluzioni tecniche  per  la  raccolta  dei  liquidi  e  per  la
fuoriuscita dei gas disciplinate dai commi da 4 a 10. 
    4. La neutralizzazione degli  effetti  dei  gas  di  putrefazione
avviene mediante  un  sistema  di  aerazione  per  singolo  loculo  o
mediante l'utilizzo  di  canalizzazioni  per  gruppi  di  loculi.  In
entrambi i casi sono adottati i sistemi  di  depurazione  di  cui  ai
commi da 5 a 9. 
    5. Il sistema di depurazione  ha  lo  scopo  di  trattare  i  gas
derivanti  dalla  decomposizione  cadaverica  mediante  l'impiego  di
filtro assorbente con particolari caratteristiche  fisico-chimiche  o
di un filtro biologico oppure di soluzioni  miste.  La  capacita'  di
depurazione del filtro garantisce che non vi sia percezione olfattiva
in atmosfera di gas provenienti  dalla  putrefazione,  protratta  per
tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo. I parametri
di efficacia, per il periodo di funzionamento del  sistema,  rispetto
ai principali composti volatili rinvenibili nei gas  di  putrefazione
sono i seguenti: 
      a) 95% +/- 5% per ammoniaca (NH3 ) e acetone (CH3 COCH3 ); 
      b) 99% +/- 1% per l'etilmercaptano (CH3 CH2 SH). 
    6. I filtri riportano impresso il  marchio  del  fabbricante,  in
posizione visibile, e la sigla identificativa  delle  caratteristiche
possedute ai fini di controllo. 
    7.  La  neutralizzazione  dei  liquidi   cadaverici   e'   svolta
all'interno del loculo, o  all'esterno,  con  la  canalizzazione  del
percolato in apposito luogo confinato. 
    8. In caso di neutralizzazione interna  dei  liquidi  cadaverici,
sotto il feretro sono garantite condizioni di raccolta  durature  nel
tempo di eventuali  percolazioni  di  liquidi,  attraverso  soluzioni
fisse o mobili,  capaci  di  trattenere  almeno  cinquanta  litri  di
liquidi, e l'uso di quantita' adeguate  di  materiale  assorbente,  a
base batterico-enzimatica, biodegradante. 
    9. In caso di neutralizzazione esterna  dei  liquidi  cadaverici,
sono  garantite  condizioni  durature  di   raccolta   di   eventuale
percolazione di liquidi, attraverso soluzioni capaci  di  canalizzare
il  percolato  in  apposito   luogo   confinato   ed   opportunamente
dimensionato,  garantendo  l'impermeabilizzazione  del  sistema   per
evitare la contaminazione della falda. 
    10.  Il  loculo  e'  realizzato   con   materiali   o   soluzioni
tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas  di  putrefazione
dalle pareti, se non attraverso le  apposite  canalizzazioni  per  la
raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas. 
    Le  casse  per  la  tumulazione  in  loculo   aerato   hanno   le
caratteristiche di cui all'art. 9. 
    12. E' vietata la tumulazione aerata di feretri dotati  di  cassa
di metallo. 
    13. E' vietata la tumulazione aerata di feretri di defunti la cui
morte e' dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive  previste
dal successivo art. 14 del presente regolamento. 
    14. Le estumulazioni ordinarie dai loculi aerati si eseguono allo
scadere della concessione e comunque non prima di  dieci  anni  dalla
tumulazione ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 12/2011. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                I requisiti strutturali dei crematori 
 
    1.  Nella  realizzazione  dei  crematori  sono  predisposte  sale
attigue  agli  stessi  per  consentire  il  rispetto  dei   riti   di
commemorazione del defunto e un dignitoso commiato. 
    2. Si applicano le previsioni delle «Linee guida  in  materia  di
requisiti igienico-sanitari  dei  luoghi  di  lavoro  destinati  alle
attivita' di produzione di beni e dei servizi di cui  alla  direttiva
123/2006 CE», approvate con deliberazione della Giunta  regionale  16
novembre 2013, n. 2117. 
    3. Le sale destinate all'esposizione e al deposito  dei  feretri,
la sala dell'impianto,  i  corridoi  e  comunque  tutte  le  aree  di
deposito/magazzino, in considerazione della contiguita' delle  stesse
e dei percorsi  necessari  allo  svolgimento  delle  attivita',  sono
dotate di idonea illuminazione e ventilazione, di pavimenti  lavabili
e disinfettabili, di pareti lavabili e disinfettabili fino a m  2  di
altezza e di acqua corrente in lavabi con comando di  erogazione  non
manuale. Il pavimento e' disposto in  modo  da  garantire  il  facile
scolo delle acque di lavaggio, di cui  e'  assicurato  il  facile  ed
innocuo smaltimento. 
    4. Le casse per la cremazione hanno  le  caratteristiche  di  cui
all'art. 9. 
    5. E' vietata la  cremazione  dei  feretri  dotati  di  cassa  in
metallo,  quale  intervento  primario  per  il   contenimento   delle
emissioni in atmosfera e per la riduzione dell'impatto ambientale dei
processi di combustione. 
    6. Per quanto concerne la cremazione di feretri, trascorsi almeno
vent'anni dalla tumulazione, a seguito di estumulazione per rotazione
cimiteriale,  e'  consentita,  presso  gli  impianti  crematori,   la
traslazione  dei  resti  mortali,  con  trasferimento  da  cassa   in
legno/zinco a cassa idonea alla cremazione di cui all'art. 9. 
    7. Analogamente e' consentita,  presso  gli  impianti  crematori,
anche la traslazione del cadavere da cassa  in  legno/zinco  a  cassa
idonea alla cremazione anche in caso di estumulazione  straordinaria,
effettuata su richiesta degli aventi diritto. 
    8. La traslazione avviene in una sala avente  le  caratteristiche
previste dall'art. 66 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
285/1990. 
 
                              Capo III 
 
 
    I requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale 
 
 
                               Art. 5. 
 
 
     Requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale 
 
    1. Le strutture destinate al servizio obitoriale, di cui all'art.
15 della legge regionale  12/2011,  rispondono  ai  requisiti  minimi
previsti dai capi III, XI e XII  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 285/90. Sono istituite nell'ambito del cimitero del Comune
stesso o in convenzione con  altro  Comune,  presso  gli  ospedali  o
presso altri istituti sanitari. 
    2. Nel locale destinato a fungere da deposito di osservazione  e'
assicurata una temperatura tra 16°C e 18°C durante  l'intero  periodo
di  osservazione,  ottenibile  anche   con   sistemi   amovibili   di
riscaldamento/condizionamento. 
    3. Nel locale destinato a fungere da deposito di osservazione  e'
predisposto un servizio di sorveglianza e/o un sistema di rilevazione
e segnalazione a distanza, fisso o amovibile, per la sorveglianza del
cadavere, anche ai fini del rilevamento di  eventuali  manifestazioni
di vita durante l'intero periodo di osservazione. 
 
                               Capo IV 
 
 
I Requisiti  strutturali  delle  case  funerarie  e  delle  sale  del
                              commiato 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
             Requisiti strutturali delle case funerarie 
 
    1. La casa funeraria, di cui all'art. 16  della  legge  regionale
12/2011, e' la struttura gestita da soggetti esercitanti  l'attivita'
funebre che provvede, a richiesta dei familiari  o  di  altri  aventi
titolo, allo svolgimento delle funzioni di osservazione del cadavere,
trattamento   conservativo,    trattamenti    di    tanatoprassi    e
tanatocosmesi, custodia  ed  esposizione  del  cadavere  e  attivita'
proprie della sala del commiato. 
    2. Il  regolamento  comunale  di  polizia  mortuaria  stabilisce,
l'ubicazione,  le  condizioni  di  esercizio  e  di  utilizzo   delle
strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie,
in relazione alla situazione locale, fermo restando il rispetto della
distanza  minima  di  metri  cinquanta  dalle   strutture   sanitarie
pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori. 
    3. L'edificio ha  destinazione  d'uso  esclusivo  e  risponde  ai
seguenti requisiti minimi generali: 
      a) locali, ubicati al piano terra, distinti e separati  per  le
seguenti attivita': 
        1) accoglimento e osservazione della salma durante il periodo
di osservazione (deposito di osservazione); 
        2) esecuzione dei trattamenti  consentiti,  preparazione  del
cadavere; 
        3) esposizione, eventualmente anche  durante  il  periodo  di
osservazione,  della  salma  e  custodia  del  cadavere  prima  della
chiusura della cassa (camera ardente); 
        4) celle frigorifere, almeno due  di  tipo  monoposto  o  una
stanza frigorifera; 
        5) celebrazione del commiato (sala del commiato); 
      b) ulteriori locali richiesti: 
        1) locali ed uffici destinati all'attivita' amministrativa; 
        2) servizi igienici per il personale; 
        3) spogliatoi per  il  personale,  attrezzati  di  armadietti
individuali a doppio scomparto; 
        4) servizi igienici per i dolenti  accessibili  e  attrezzati
anche per le persone con disabilita'; 
      c) assenza  di  barriere  architettoniche  nel  rispetto  della
normativa vigente; 
      d) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8
della  superficie  in  pianta  dei  singoli   locali,   uniformemente
distribuita  ovvero  adeguato   impianto   di   condizionamento   con
ventilazione artificiale in grado di assicurare almeno 6  ricambi/ora
con aria esterna; 
      e) altezza libera interna non inferiore a m  3,00  fatte  salve
diverse  previsioni  stabilite  dai  regolamenti  edilizi  locali  in
relazione a situazioni geografiche particolari; 
      f) impianto di illuminazione di emergenza; 
      g)  locale/spazio  per  il  deposito   del   materiale   d'uso,
attrezzature e strumenti; 
      h) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il  deposito
del materiale sporco e dei rifiuti speciali. 
    4. Sono requisiti minimi specifici per tutti i  locali  destinati
alla sosta delle salme/cadaveri: 
      a) il deposito di osservazione  ha  una  superficie  minima  in
pianta non inferiore a mq 20, con lato minimo non inferiore a m 4; 
      b) il locale per l'esecuzione dei trattamenti e preparazione ha
una  superficie  minima  in  pianta  tale  da  consentire  un'agevole
movimentazione del feretro; 
      c) per i locali destinati solo  ad  esposizione  della  singola
salma, anche durante il periodo di osservazione, ovvero  destinati  a
custodia del  singolo  cadavere  prima  della  chiusura  della  cassa
(camere ardenti), si prevede una superficie minima in pianta tale  da
consentire una agevole movimentazione del feretro; 
      d) pavimenti,  pareti  fino  all'altezza  di  almeno  m  2  dal
pavimento e superfici di lavoro, lavabili, disinfettabili e privi  di
connessioni ad angolo; 
      e) condizionamento ambientale idoneo a garantire: 
        1) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18
°C; 
        2) umidita' relativa 60% (± 5%); 
        3) ricambio d'aria pari a 15 ricambi/ora con aria esterna. 
    5. Costituiscono ulteriori requisiti per il solo locale destinato
ai trattamenti e preparazione del cadavere: 
      a) lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non
manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico; 
      b) tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti  in  acciaio
inox o  pietra  naturale  ben  levigata  od  altro  idoneo  materiale
perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di  canalizzazione
per il rapido e sicuro allontanamento e  smaltimento  dei  liquidi  e
acque di lavaggio; 
      c) sistema di aspirazione dei gas. 
    6.  I  locali  destinati  all'accoglimento  e  osservazione   del
cadavere  sono  accessibili  da  parte  del  pubblico  con   percorsi
indipendenti  da  quelli  utilizzati  dal  personale   addetto   alle
attivita' funerarie e dotati  di  apparecchiature  di  rilevazione  e
segnalazione a distanza per la sorveglianza  del  cadavere  anche  ai
fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. 
    7. La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione
risponde ai requisiti specifici previsti per la "sala  del  commiato"
di cui all'art. 7. 
    8. Il gestore predispone formalmente e regolamenta  le  procedure
di corretta gestione delle attivita' svolte dal personale all'interno
della casa funeraria con documenti a firma  del  responsabile  legale
della struttura. 
    9.  Il  gestore  redige  la  carta  dei  servizi  e  la  mette  a
disposizione degli utenti. 
 
                               Art. 7. 
 
 
            Requisiti strutturali della sala del commiato 
 
    1. La sala del commiato, di cui all'art. 17 della legge regionale
12/2011, e' la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri
aventi titolo, a ricevere e tenere  in  custodia  per  brevi  periodi
nonche'  esporre  il  feretro  per  la  celebrazione   di   riti   di
commemorazione e di dignitoso commiato. 
    2.  Il  regolamento  comunale  di  polizia  mortuaria  stabilisce
l'ubicazione,  le  condizioni  di  esercizio  e  di  utilizzo   delle
strutture obitoriali e delle sale  del  commiato  in  relazione  alla
situazione locale, ferma restante la distanza non inferiore  a  metri
cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private,  quando  non
ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale. 
    3. La struttura ha destinazione d'uso  esclusivo  e  risponde  ai
seguenti requisiti, documentabili anche attraverso tavole grafiche di
progetto: 
      a) locali ubicati al piano terra e direttamente comunicanti con
l'esterno; 
      b) assenza  di  barriere  architettoniche  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia; 
      c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8
della  superficie  in  pianta  dei  singoli   locali,   uniformemente
distribuita; 
      d) altezza libera interna non inferiore a m  3,00  fatte  salve
diverse  previsioni  stabilite  dai  regolamenti  edilizi  locali  in
relazione a situazioni geografiche particolari; 
      e)  superficie  minima  in  pianta  dei   singoli   locali   di
commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore  a
m 7; 
      f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare  condizioni
microclimatiche confortevoli; 
      g) servizi igienici per il pubblico  accessibili  e  attrezzati
anche per le persone con disabilita'; 
      h) dotazione di arredi adeguati  all'accoglimento  del  feretro
(cassa chiusa) e dei partecipanti. 
    4. Non costituisce sala del commiato  il  locale  destinato  alla
sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze. 
 
                               Capo V 
 
 
      I requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse 
 
 
                               Art. 8. 
 
 
              Requisiti dei mezzi di trasporto funebre 
 
    1. I mezzi di trasporto funebre, di cui all'art. 24  della  legge
regionale  12/2011,  sono  dotati  di  un   comparto   destinato   al
posizionamento del feretro, nettamente separato dal posto  di  guida,
rivestito internamente di lamiera  metallica  o  di  altro  materiale
impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. 
    2. Tali mezzi di trasporto sono  inoltre  attrezzati  con  idonei
sistemi  che  impediscono  lo  spostamento  del  feretro  durante  il
trasporto. 
    3. Detti mezzi di trasporto sono  posti  in  servizio  solo  dopo
esser stati  riconosciuti  idonei  dal  Dipartimento  di  Prevenzione
dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria  competente  per  territorio,
che ne controlla almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. 
    4. Un apposito registro, dal quale risulti  la  dichiarazione  di
idoneita', e' conservato sul carro in  ogni  suo  trasferimento,  per
essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Requisiti delle casse 
 
    1. I requisiti per la  costruzione  delle  casse  lignee  ad  uso
funerario, di cui all'art. 19 della  legge  regionale  12/2011,  sono
quelli stabiliti  con  le  norme  tecniche  UNI  11520  e  11519.  In
particolare: 
      a) per l'inumazione le casse lignee rispondono alle particolari
disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520; 
      b)  per  l'uso  crematorio  le  casse  lignee  rispondono  alle
particolari disposizioni di cui ai punti 7.3 ed appendice  A.3  della
norma UNI 11520; valgono le previsioni della nota 2 del punto 7.3 per
la realizzazione di cofani con spessore inferiore  e  minore  impatto
ambientale; 
      c)  per  la  tumulazione  in  loculo  stagno  le  casse  lignee
rispondono alle particolari disposizioni di cui al  punto  7.1  della
norma UNI 11520; 
      d) per la tumulazione aerata, le casse lignee, rispondono  alle
particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520; 
      e)  per  ogni  altra  caratteristica  relativa  ai  contenitori
interni, involucri, dispositivi  ed  accessori  si  rinvia  a  quanto
stabilito   dalla   normativa   nazionale   ed    alle    conseguenti
autorizzazioni ministeriali, raccomandando il  rispetto  delle  norme
UNI  EN  13432  o   14995   in   materia   di   biodegradabilita'   e
compostabilita'; 
    2. L'utilizzo di casse  in  materiale  sintetico  biodegradabile,
comunque previamente  autorizzate  dal  Ministero  della  Salute,  e'
soggetto al rispetto delle norme tecniche UNI EN 14995. 
 
                               Capo VI 
 
 
         I requisiti strutturali, gestionali e professionali 
               per l'esercizio dell'attivita' funebre 
 
 
                              Art. 10. 
 
 
I requisiti strutturali, gestionali e professionali  per  l'esercizio
                       dell'attivita' funebre 
 
    1. Al fine dell'esercizio dell'attivita' funebre, di cui all'art.
6 della legge regionale 12/2011,  le  imprese  esercenti  l'attivita'
funebre sono in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) un responsabile  della  conduzione  dell'attivita'  funebre,
specificamente   individuato,   anche    coincidente    col    legale
rappresentante dell'impresa. 
      b) disponibilita' di una sede, regolarmente aperta al pubblico,
idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo  delle  pratiche
relative al decesso, alla vendita  di  casse  mortuarie  e  di  altri
articoli funebri e ad ogni altra attivita' inerente al funerale; 
      c) carta dei servizi e delle prestazioni con relativo prezzario
esposta al pubblico in ogni sede commerciale dell'impresa; 
      d) disponibilita' continuativa di almeno un mezzo funebre; 
      e) disponibilita' continuativa di un'autorimessa attrezzata per
la disinfezione e il ricovero di tutti i carri funebri gestiti; 
      f)   personale   in    possesso    di    adeguate    conoscenze
teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte, formato  ai
sensi dell'art. 37 del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
(Attuazione dell'articolo i della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro). 
 
                              Capo VII 
 
Le caratteristiche e le modalita'  di  realizzazione  delle  cappelle
  private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri 
 
                              Art. 11. 
 
 
Caratteristiche e modalita' di realizzazione delle  cappelle  private
                         fuori dai cimiteri 
 
    1. Le cappelle private fuori dal cimitero,  di  cui  all'art.  39
della legge regionale 12/2011, sono disciplinate dagli articoli  102,
103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990. 
 
                              Art. 12. 
 
 
Caratteristiche  e  modalita'  di  realizzazione  delle   tumulazioni
                   privilegiate fuori dai cimiteri 
 
 
                              Capo VIII 
 
 
Elenco  delle   malattie   infettive   che   richiedono   particolari
prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la  esumazione
                          ed estumulazione 
 
 
                              Art. 13. 
 
 
Elenco  delle   malattie   infettive   che   richiedono   particolari
                            prescrizioni 
per  la  sepoltura  o  per  la  cremazione,  per  la  esumazione   ed
                            estumulazione 
 
    1. Le malattie  infettive  (infettivo-diffusive)  che  richiedono
particolari prescrizioni per la sepoltura o per  la  cremazione  sono
quelle individuate negli elenchi del Ministero della Salute. 
 
                               Capo IX 
 
 
                   Disposizioni transitorie finali 
 
 
                              Art. 14. 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
    1. Le strutture e le attivita' gia'  esistenti  o  per  le  quali
siano gia' state rilasciate le autorizzazioni previste si adeguano ai
requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6,  7  e  io  entro  un  anno
dall'entrata in vigore del regolamento, per le sole modifiche che non
comportino interventi edilizi di carattere straordinario. 
    2. Al fine di consentire l'utilizzo di giacenze di  magazzino  e'
prorogato per un periodo massimo di un anno dalla data di entrata  in
vigore del presente regolamento, l'utilizzo di casse conformi al solo
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
285/1990. 
    3. Ai sensi dell'art. 53,  comma  5,  della  legge  regionale  n.
12/2011,  per  tutto  quanto  non  espressamente   previsto   o   non
diversamente disposto dal presente  regolamento  si  fa  rinvio  alla
normativa statale vigente. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani