Allegato Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (norme in materia funeraria e di polizia mortuaria). (Omissis). Capo I Oggetto Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria in attuazione dell'art. 3, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria). Capo II I requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori Art. 2. Caratteristiche e modalita' di realizzazione dei loculi stagni 1. La tumulazione dei defunti, di cui all'art. 34 della legge regionale 12/2011, avviene in loculi stagni aventi le caratteristiche definite dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria). 2. Le casse per la tumulazione in loculo stagno hanno le caratteristiche di cui all'art. 9. Art. 3. Caratteristiche e modalita' di realizzazione dei loculi aerati 1. I loculi aerati, di cui all'art. 34 della legge regionale 12/2011, prevedono sistemi che garantiscono, un idoneo trattamento sia dei liquidi che dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere, mediante l'utilizzo di soluzioni tecniche, anche costruttive, atte a favorire i processi di mineralizzazione. 2. I loculi aerati sono realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o mediante ristrutturazione di quelli esistenti. 3. Le caratteristiche costruttive sono quelle previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, ad eccezione delle soluzioni tecniche per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas disciplinate dai commi da 4 a 10. 4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione avviene mediante un sistema di aerazione per singolo loculo o mediante l'utilizzo di canalizzazioni per gruppi di loculi. In entrambi i casi sono adottati i sistemi di depurazione di cui ai commi da 5 a 9. 5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico oppure di soluzioni miste. La capacita' di depurazione del filtro garantisce che non vi sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo. I parametri di efficacia, per il periodo di funzionamento del sistema, rispetto ai principali composti volatili rinvenibili nei gas di putrefazione sono i seguenti: a) 95% +/- 5% per ammoniaca (NH3 ) e acetone (CH3 COCH3 ); b) 99% +/- 1% per l'etilmercaptano (CH3 CH2 SH). 6. I filtri riportano impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini di controllo. 7. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici e' svolta all'interno del loculo, o all'esterno, con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato. 8. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro sono garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi, e l'uso di quantita' adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante. 9. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, sono garantite condizioni durature di raccolta di eventuale percolazione di liquidi, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato ed opportunamente dimensionato, garantendo l'impermeabilizzazione del sistema per evitare la contaminazione della falda. 10. Il loculo e' realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, se non attraverso le apposite canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas. Le casse per la tumulazione in loculo aerato hanno le caratteristiche di cui all'art. 9. 12. E' vietata la tumulazione aerata di feretri dotati di cassa di metallo. 13. E' vietata la tumulazione aerata di feretri di defunti la cui morte e' dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive previste dal successivo art. 14 del presente regolamento. 14. Le estumulazioni ordinarie dai loculi aerati si eseguono allo scadere della concessione e comunque non prima di dieci anni dalla tumulazione ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 12/2011. Art. 4. I requisiti strutturali dei crematori 1. Nella realizzazione dei crematori sono predisposte sale attigue agli stessi per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato. 2. Si applicano le previsioni delle «Linee guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attivita' di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE», approvate con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013, n. 2117. 3. Le sale destinate all'esposizione e al deposito dei feretri, la sala dell'impianto, i corridoi e comunque tutte le aree di deposito/magazzino, in considerazione della contiguita' delle stesse e dei percorsi necessari allo svolgimento delle attivita', sono dotate di idonea illuminazione e ventilazione, di pavimenti lavabili e disinfettabili, di pareti lavabili e disinfettabili fino a m 2 di altezza e di acqua corrente in lavabi con comando di erogazione non manuale. Il pavimento e' disposto in modo da garantire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui e' assicurato il facile ed innocuo smaltimento. 4. Le casse per la cremazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 9. 5. E' vietata la cremazione dei feretri dotati di cassa in metallo, quale intervento primario per il contenimento delle emissioni in atmosfera e per la riduzione dell'impatto ambientale dei processi di combustione. 6. Per quanto concerne la cremazione di feretri, trascorsi almeno vent'anni dalla tumulazione, a seguito di estumulazione per rotazione cimiteriale, e' consentita, presso gli impianti crematori, la traslazione dei resti mortali, con trasferimento da cassa in legno/zinco a cassa idonea alla cremazione di cui all'art. 9. 7. Analogamente e' consentita, presso gli impianti crematori, anche la traslazione del cadavere da cassa in legno/zinco a cassa idonea alla cremazione anche in caso di estumulazione straordinaria, effettuata su richiesta degli aventi diritto. 8. La traslazione avviene in una sala avente le caratteristiche previste dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990. Capo III I requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale Art. 5. Requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale 1. Le strutture destinate al servizio obitoriale, di cui all'art. 15 della legge regionale 12/2011, rispondono ai requisiti minimi previsti dai capi III, XI e XII del decreto del Presidente della Repubblica 285/90. Sono istituite nell'ambito del cimitero del Comune stesso o in convenzione con altro Comune, presso gli ospedali o presso altri istituti sanitari. 2. Nel locale destinato a fungere da deposito di osservazione e' assicurata una temperatura tra 16°C e 18°C durante l'intero periodo di osservazione, ottenibile anche con sistemi amovibili di riscaldamento/condizionamento. 3. Nel locale destinato a fungere da deposito di osservazione e' predisposto un servizio di sorveglianza e/o un sistema di rilevazione e segnalazione a distanza, fisso o amovibile, per la sorveglianza del cadavere, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita durante l'intero periodo di osservazione. Capo IV I Requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato Art. 6. Requisiti strutturali delle case funerarie 1. La casa funeraria, di cui all'art. 16 della legge regionale 12/2011, e' la struttura gestita da soggetti esercitanti l'attivita' funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle funzioni di osservazione del cadavere, trattamento conservativo, trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi, custodia ed esposizione del cadavere e attivita' proprie della sala del commiato. 2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria stabilisce, l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo delle strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie, in relazione alla situazione locale, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori. 3. L'edificio ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti minimi generali: a) locali, ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attivita': 1) accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione (deposito di osservazione); 2) esecuzione dei trattamenti consentiti, preparazione del cadavere; 3) esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma e custodia del cadavere prima della chiusura della cassa (camera ardente); 4) celle frigorifere, almeno due di tipo monoposto o una stanza frigorifera; 5) celebrazione del commiato (sala del commiato); b) ulteriori locali richiesti: 1) locali ed uffici destinati all'attivita' amministrativa; 2) servizi igienici per il personale; 3) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto; 4) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per le persone con disabilita'; c) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente; d) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita ovvero adeguato impianto di condizionamento con ventilazione artificiale in grado di assicurare almeno 6 ricambi/ora con aria esterna; e) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari; f) impianto di illuminazione di emergenza; g) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti; h) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali. 4. Sono requisiti minimi specifici per tutti i locali destinati alla sosta delle salme/cadaveri: a) il deposito di osservazione ha una superficie minima in pianta non inferiore a mq 20, con lato minimo non inferiore a m 4; b) il locale per l'esecuzione dei trattamenti e preparazione ha una superficie minima in pianta tale da consentire un'agevole movimentazione del feretro; c) per i locali destinati solo ad esposizione della singola salma, anche durante il periodo di osservazione, ovvero destinati a custodia del singolo cadavere prima della chiusura della cassa (camere ardenti), si prevede una superficie minima in pianta tale da consentire una agevole movimentazione del feretro; d) pavimenti, pareti fino all'altezza di almeno m 2 dal pavimento e superfici di lavoro, lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo; e) condizionamento ambientale idoneo a garantire: 1) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C; 2) umidita' relativa 60% (± 5%); 3) ricambio d'aria pari a 15 ricambi/ora con aria esterna. 5. Costituiscono ulteriori requisiti per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere: a) lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico; b) tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio; c) sistema di aspirazione dei gas. 6. I locali destinati all'accoglimento e osservazione del cadavere sono accessibili da parte del pubblico con percorsi indipendenti da quelli utilizzati dal personale addetto alle attivita' funerarie e dotati di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. 7. La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione risponde ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato" di cui all'art. 7. 8. Il gestore predispone formalmente e regolamenta le procedure di corretta gestione delle attivita' svolte dal personale all'interno della casa funeraria con documenti a firma del responsabile legale della struttura. 9. Il gestore redige la carta dei servizi e la mette a disposizione degli utenti. Art. 7. Requisiti strutturali della sala del commiato 1. La sala del commiato, di cui all'art. 17 della legge regionale 12/2011, e' la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonche' esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. 2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo delle strutture obitoriali e delle sale del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restante la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale. 3. La struttura ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti, documentabili anche attraverso tavole grafiche di progetto: a) locali ubicati al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno; b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia; c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita; d) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari; e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7; f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli; g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per le persone con disabilita'; h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro (cassa chiusa) e dei partecipanti. 4. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze. Capo V I requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse Art. 8. Requisiti dei mezzi di trasporto funebre 1. I mezzi di trasporto funebre, di cui all'art. 24 della legge regionale 12/2011, sono dotati di un comparto destinato al posizionamento del feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. 2. Tali mezzi di trasporto sono inoltre attrezzati con idonei sistemi che impediscono lo spostamento del feretro durante il trasporto. 3. Detti mezzi di trasporto sono posti in servizio solo dopo esser stati riconosciuti idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, che ne controlla almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. 4. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneita', e' conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. Art. 9. Requisiti delle casse 1. I requisiti per la costruzione delle casse lignee ad uso funerario, di cui all'art. 19 della legge regionale 12/2011, sono quelli stabiliti con le norme tecniche UNI 11520 e 11519. In particolare: a) per l'inumazione le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520; b) per l'uso crematorio le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui ai punti 7.3 ed appendice A.3 della norma UNI 11520; valgono le previsioni della nota 2 del punto 7.3 per la realizzazione di cofani con spessore inferiore e minore impatto ambientale; c) per la tumulazione in loculo stagno le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.1 della norma UNI 11520; d) per la tumulazione aerata, le casse lignee, rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520; e) per ogni altra caratteristica relativa ai contenitori interni, involucri, dispositivi ed accessori si rinvia a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed alle conseguenti autorizzazioni ministeriali, raccomandando il rispetto delle norme UNI EN 13432 o 14995 in materia di biodegradabilita' e compostabilita'; 2. L'utilizzo di casse in materiale sintetico biodegradabile, comunque previamente autorizzate dal Ministero della Salute, e' soggetto al rispetto delle norme tecniche UNI EN 14995. Capo VI I requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attivita' funebre Art. 10. I requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attivita' funebre 1. Al fine dell'esercizio dell'attivita' funebre, di cui all'art. 6 della legge regionale 12/2011, le imprese esercenti l'attivita' funebre sono in possesso dei seguenti requisiti: a) un responsabile della conduzione dell'attivita' funebre, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa. b) disponibilita' di una sede, regolarmente aperta al pubblico, idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attivita' inerente al funerale; c) carta dei servizi e delle prestazioni con relativo prezzario esposta al pubblico in ogni sede commerciale dell'impresa; d) disponibilita' continuativa di almeno un mezzo funebre; e) disponibilita' continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di tutti i carri funebri gestiti; f) personale in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte, formato ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo i della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Capo VII Le caratteristiche e le modalita' di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri Art. 11. Caratteristiche e modalita' di realizzazione delle cappelle private fuori dai cimiteri 1. Le cappelle private fuori dal cimitero, di cui all'art. 39 della legge regionale 12/2011, sono disciplinate dagli articoli 102, 103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990. Art. 12. Caratteristiche e modalita' di realizzazione delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri Capo VIII Elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed estumulazione Art. 13. Elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed estumulazione 1. Le malattie infettive (infettivo-diffusive) che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione sono quelle individuate negli elenchi del Ministero della Salute. Capo IX Disposizioni transitorie finali Art. 14. Norme finali e transitorie 1. Le strutture e le attivita' gia' esistenti o per le quali siano gia' state rilasciate le autorizzazioni previste si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e io entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, per le sole modifiche che non comportino interventi edilizi di carattere straordinario. 2. Al fine di consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino e' prorogato per un periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'utilizzo di casse conformi al solo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990. 3. Ai sensi dell'art. 53, comma 5, della legge regionale n. 12/2011, per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale vigente. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani