Allegato Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprieta' comunale. Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento definisce i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 3, commi da 27 a 34, della legge regionale 6 agosto n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa. Art. 2. Beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni localizzati sul territorio regionale che intendono eseguire interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprieta' comunale. Art. 3. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo e' presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, entro il termine di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione. 2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da altro soggetto autorizzato, e' corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: a) relazione tecnica dell' Azienda per l'assistenza sanitaria, competente per territorio, attestante la situazione di pericolosita' del manufatto con amianto da rimuovere, con valutazione del rischio mediante indice di sistema di valutazione del rischio basato su un modello bidimensionale (VERSAR); b) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare, quadro economico, cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dell'intervento ai sensi del comma 1, dell'art. 56, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); c) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento; d) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune; e) dichiarazione attestante la densita' abitativa risultante dai dati ISTAT. 3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'art. 14 della medesima legge regionale, le domande sono presentate dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento. Art. 4. Istruttoria delle domande 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda. 2. Il responsabile dell'istruttoria provvede a chiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Art. 5. Spese ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente: a) le spese necessarie alla rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); b) le spese tecniche come disciplinate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo); c) oneri per la sicurezza; d) l'IVA se rappresenta un costo per l'Ente. 2. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. 3. Non sono ammissibili le spese inerenti all'eventuale sostituzione del materiale rimosso. Art. 6. Assegnazione del contributo e cumulo di contributi 1. Il contributo e' assegnato, nella misura dell' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di euro 100.000,00, con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste. 2. La graduatoria delle domande di contributo e' formata dal punteggio risultante dai punti assegnati in relazione all'indice VERSAR come da allegato B al presente regolamento. 3. Nel caso di parita' di posizione di graduatoria e' data priorita' al Comune con maggior densita' abitativa secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. 4. La graduatoria ha validita' sino ad esaurimento delle risorse stanziate nell'anno di approvazione della graduatoria stessa. 5. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili. 6. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente regolamento il contributo e' assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato ai sensi del comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente. Art. 7. Concessione del contributo 1. Ferma restando la determinazione dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'art. 6, il contributo e' concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del quadro economico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). 2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo. 3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi nonche' quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non puo' essere superiore di dodici mesi a quello per l'esecuzione dell'intervento finanziato. 4. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, e' finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo. 5. La concessione del contributo e' disposta sulla base della documentazione prevista all'art. 2 nonche' della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento. Art. 8. Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune in conformita' a quanto previsto all'art. 57 della legge regionale 14/2002. Art. 9. Rendicontazione della spesa 1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni beneficiari presentano la documentazione indicata dai commi 1 e 2, dell'art. 42, della legge regionale 7/2000. Art. 10. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 11. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002. Art. 12. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto: Il Presidente: Serracchiani