Allegato 
 
Regolamento per la concessione dei  contributi  di  cui  all'art.  3,
  commi da 27 a 34  della  legge  regionale  6  agosto  2015,  n.  20
  (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per  gli
  anni  2015-2017,  ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale
  21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di  contributi  per
  la rimozione dell'amianto  dagli  edifici  pubblici  di  proprieta'
  comunale. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento definisce i criteri  di  assegnazione,
le spese ammissibili e le modalita' di concessione  e  di  erogazione
dei contributi di cui all'art. 3, commi  da  27  a  34,  della  legge
regionale 6 agosto n.  20  (Assestamento  del  bilancio  2015  e  del
bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai  sensi  dell'art.  34
della   legge   regionale   21/2007),   nonche'   le   modalita'   di
rendicontazione della spesa. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento
i Comuni localizzati sul territorio regionale che intendono  eseguire
interventi  di  rimozione  dell'amianto  dagli  edifici  pubblici  di
proprieta' comunale. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1.  La  domanda  di  contributo  e'  presentata,  a  mezzo  posta
elettronica  certificata,  alla  Direzione  centrale  competente   in
materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti
inquinati, entro il termine di cui all'art. 33, comma 1, della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e  diritto  di  accesso)  utilizzando  il
modello di cui all'allegato A al presente regolamento  e  disponibile
sul sito internet della Regione. 
    2. La  domanda  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  del  Comune  o  da  altro  soggetto  autorizzato,  e'
corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: 
      a) relazione tecnica dell' Azienda per l'assistenza  sanitaria,
competente per territorio, attestante la situazione di  pericolosita'
del manufatto con amianto da rimuovere, con valutazione  del  rischio
mediante indice di sistema di valutazione del rischio  basato  su  un
modello bidimensionale (VERSAR); 
      b) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare,  quadro
economico, cronoprogramma comprensivo delle fasi di  progettazione  e
di esecuzione dell'intervento ai sensi del  comma  1,  dell'art.  56,
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica  dei
lavori pubblici); 
      c)   dichiarazione    attestante    la    sussistenza    ovvero
l'insussistenza di altri contributi  pubblici  per  la  realizzazione
dell'intervento; 
      d)  dichiarazione  attestante  che  l'IVA  costituisce  o   non
costituisce un costo per il Comune; 
      e) dichiarazione attestante la  densita'  abitativa  risultante
dai dati ISTAT. 
    3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 1 della  legge
regionale 17 luglio 2015 (La  disciplina  della  finanza  locale  del
Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi
regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal
2016  e  fino  alla  completa  attivazione  del  nuovo   sistema   di
finanziamento regionale previsto nell'art. 14  della  medesima  legge
regionale, le  domande  sono  presentate  dalle  Unioni  territoriali
intercomunali per conto dei Comuni di riferimento. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda. 
    2. Il responsabile dell'istruttoria provvede a chiedere ulteriore
documentazione integrativa o  sostitutiva  indicandone  le  cause  ed
assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                   Spese ammissibili a contributo 
 
    1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente: 
      a) le spese necessarie alla rimozione, trasporto e  smaltimento
dei materiali contenenti amianto, ivi comprese  le  spese  necessarie
per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione  del  piano
di lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9  aprile  2008
n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro); 
      b)  le  spese  tecniche  come  disciplinate  dal  decreto   del
Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31
maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione  aliquote  spese
di progettazione, generali e di collaudo); 
      c) oneri per la sicurezza; 
      d) l'IVA se rappresenta un costo per l'Ente. 
    2. Ai fini dell'ammissibilita'  a  contributo,  le  spese  devono
essere sostenute successivamente alla  data  di  presentazione  della
domanda. 
    3.  Non  sono  ammissibili  le   spese   inerenti   all'eventuale
sostituzione del materiale rimosso. 
 
                               Art. 6. 
 
 
         Assegnazione del contributo e cumulo di contributi 
 
    1. Il contributo e' assegnato, nella misura dell'  80  per  cento
della spesa  riconosciuta  ammissibile  e  per  un  massimo  di  euro
100.000,00, con il  procedimento  valutativo  a  graduatoria  di  cui
all'art.  36  della  legge  regionale   7/2000   nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse
finanziarie stanziate nel  bilancio  regionale  siano  sufficienti  a
finanziare tutte le richieste. 
    2. La graduatoria delle domande  di  contributo  e'  formata  dal
punteggio risultante dai  punti  assegnati  in  relazione  all'indice
VERSAR come da allegato B al presente regolamento. 
    3. Nel caso di  parita'  di  posizione  di  graduatoria  e'  data
priorita' al Comune con maggior densita' abitativa secondo gli ultimi
dati ISTAT disponibili. 
    4. La graduatoria ha validita' sino ad esaurimento delle  risorse
stanziate nell'anno di approvazione della graduatoria stessa. 
    5. Con l'atto di approvazione  della  graduatoria  delle  domande
ammissibili  a  contributo  si  procede  al  riparto  delle   risorse
finanziarie disponibili. 
    6. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri  contributi
pubblici per la realizzazione dell'intervento  oggetto  del  presente
regolamento il contributo e' assegnato in misura pari alla differenza
tra l'importo calcolato ai sensi del comma 1 e l'importo degli  altri
contributi ottenuti dall'Ente. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1.  Ferma  restando  la  determinazione  dell'importo  ammesso  a
contributo ai sensi dell'art. 6, il contributo e' concesso  a  fronte
del costo complessivo dell'intervento e non per le  singole  voci  di
spesa del quadro economico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). 
    2. Il procedimento di  concessione  del  contributo  si  conclude
entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  finale  stabilito
per la presentazione delle domande di contributo. 
    3. Con  il  provvedimento  di  concessione  del  contributo  sono
fissati i termini di esecuzione degli interventi nonche'  quello  per
la presentazione della documentazione di rendicontazione della  spesa
che  non  puo'  essere  superiore  di  dodici  mesi  a   quello   per
l'esecuzione dell'intervento finanziato. 
    4. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile
a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, e'  finanziata
a  condizione  che  il  soggetto  richiedente  presenti,  a  pena  di
decadenza,  entro  il  termine   assegnato   dal   responsabile   del
procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo  nella
misura ridotta e di assunzione,  a  carico  del  bilancio  dell'ente,
della spesa eccedente tale contributo. 
    5. La concessione del contributo e'  disposta  sulla  base  della
documentazione prevista all'art. 2  nonche'  della  dichiarazione  di
accettazione del contributo nella  misura  assegnata  e  di  avvenuta
assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa  necessaria
per  la  realizzazione  dell'intervento  sottoscritta  dal   soggetto
competente  in  base  all'ordinamento  del   Comune   richiedente   e
presentata, a pena di  decadenza,  entro  il  termine  assegnato  dal
responsabile del procedimento. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. Il contributo e' erogato, su richiesta  del  beneficiario,  in
base alla progressione della spesa, in  relazione  alle  obbligazioni
giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del
Comune in conformita' a  quanto  previsto  all'art.  57  della  legge
regionale 14/2002. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1.  Ai  fini  della  rendicontazione  della   spesa,   i   Comuni
beneficiari presentano la documentazione indicata dai commi  1  e  2,
dell'art. 42, della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro
il trentesimo giorno successivo all'entrata in  vigore  del  presente
regolamento. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento,  trovano  applicazione  le  disposizioni   della   legge
regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
    (Omissis). 
 
                                   Visto: Il Presidente: Serracchiani