(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 109 Speciale del 21 ottobre 2015) Atto di promulgazione n. 30 Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 42/3 dell'8 ottobre 2015. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Legge regionale 16 ottobre 2015 n. 30 Modifiche alla L.R. 5/2015 (Soppressione dell'Autorita' dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale). E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Modifiche alla L.R. 5/2015 1. Al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorita' dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In presenza di motivate e documentate ragioni, la durata dell'incarico di commissario liquidatore puo' essere prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori novanta giorni.». 2. Al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 5/2015 le parole «in ogni caso» sono soppresse.