(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Abruzzo  n.  109
                    Speciale del 21 ottobre 2015) 
 
 
                     Atto di promulgazione n. 30 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale  n.  42/3  dell'8  ottobre
2015. 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
  Legge regionale 16 ottobre 2015 n. 30 
  Modifiche alla L.R. 5/2015 (Soppressione dell'Autorita' dei  bacini
di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale  del  fiume  Sangro,
modifiche alle leggi  regionali  9/2011,  39/2014,  2/2013,  77/1999,
9/2000,  5/2008  e  disposizioni   urgenti   per   il   funzionamento
dell'Agenzia Sanitaria regionale). 
  E ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche alla L.R. 5/2015 
 
  1. Al  comma  1  dell'art.  2  della  L.R.  10  marzo  2015,  n.  5
(Soppressione  dell'Autorita'  dei  bacini   di   rilievo   regionale
abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro,  modifiche  alle  leggi
regionali  9/2011,  39/2014,  2/2013,  77/1999,  9/2000,   5/2008   e
disposizioni urgenti  per  il  funzionamento  dell'Agenzia  Sanitaria
regionale) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
    «In  presenza  di  motivate  e  documentate  ragioni,  la  durata
dell'incarico di commissario liquidatore puo' essere  prorogata,  per
una sola volta, per un massimo di ulteriori novanta giorni.». 
  2. Al comma 1 dell'art. 2 della L.R.  5/2015  le  parole  «in  ogni
caso» sono soppresse.