Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
L'Aquila, 16 ottobre 2015
D'ALFONSO
(Omissis)