Allegato Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (Paes), in attuazione dell'articolo 4, comma 14 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20. (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), a favore dei Comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata "Patto dei Sindaci", fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) riferito al proprio territorio, nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa. Art. 2. Beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni, localizzati sul territorio regionale, che aderiscono al Patto dei Sindaci entro il 31 marzo 2016 e che intendono predisporre il PAES secondo quanto previsto dalle linee guida "Come sviluppare un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile - PAES" EUR 24360 IT - 2010 pubblicate dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC). Art. 3. Presentazione delle domande 1. La domanda di contributo deve pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di energia, Servizio competente in materia di energia, entro il termine del 15 ottobre 2015 come stabilito dall'articolo 4, comma 13 della legge regionale 20/2015, utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento disponibile sul sito internet della Regione. 2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, a pena di inammissibilita', e' corredata dalla seguente documentazione: a) deliberazione del Consiglio Comunale a mezzo della quale si sia assunto l'impegno di siglare il Patto dei Sindaci entro il 31 marzo 2016; b) relazione descrittiva dei contenuti del PAES, spesa prevista per la sua predisposizione e cronoprogramma contenente le tempistiche delle varie fasi previste a partire dalla firma del Patto dei Sindaci fino all'approvazione del Piano medesimo. Art. 4. Istruttoria delle domande 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche' la completezza della relativa domanda. 2. Il responsabile dell'istruttoria richiede eventuali integrazioni assegnando al soggetto richiedente un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione delle stesse. Art. 5. Oggetto del contributo e spese ammissibili 1. Oggetto del contributo sono le spese collegate alla redazione del PAES. 2. Il PAES dovra' essere redatto in conformita' con le linee guida "Come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" pubblicate da JRC, rispettando in particolare i criteri minimi di seguito elencati: a) contenere un chiaro riferimento all'obiettivo di riduzione del 20 per cento minimo, al 2020, delle emissioni di CO2 rispetto ad uno specifico anno base; b) riportare i risultati dell'Inventario di Base delle Emissioni (IBE): i dati dovranno essere specifici per ogni realta' locale, evitando le stime quando possibile, perche' solo conoscendo o stimando in modo accurato le emissioni di gas climalteranti prodotte all'interno del territorio dell'autorita' locale, e' possibile stabilire obiettivi di riduzione specifici e confrontare i risultati nel tempo attraverso un'azione di monitoraggio; c) includere, a partire dall'IBE, una lista di misure realizzabili a medio termine in particolare nei settori chiave, quali il pubblico, il residenziale, il terziario, i trasporti, tenuto anche conto del rapporto costi/benefici. Le strategie di lungo termine possono includere impegni sulla pianificazione urbana e territoriale, le procedure di appalti pubblici verdi, i regolamenti edilizi, l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); d) essere allineato con i contenuti dei piani vigenti sul territorio; e) prevedere forme partecipative per un efficace coinvolgimento di cittadini e stakeholders sul processo in corso; le iniziative saranno volte alla diffusione del Patto dei Sindaci, degli impegni presi e delle azioni previste dal Comune per stimolare azioni anche da parte dei cittadini/stakeholders per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano. 3. Sono ammissibili a contributo le spese relative ai compensi professionali, comprensivi di I.V.A. ed oneri previdenziali, da corrispondere per l'attivita' di redazione del PAES nelle diverse modalita' che la Commissione Europea ha previsto: a) opzione "standard SEAP", con l'impegno del singolo firmatario a ridurre di almeno il 20 per cento le emissioni di CO2 al 2020 entro il proprio territorio. Il firmatario deve predisporre un PAES con inclusi prioritariamente i risultati dell'IBE e le azioni da realizzare per raggiungere gli obiettivi previsti di riduzione delle emissioni. I firmatari devono inviare alla Commissione Europea il PAES ed il relativo Modello (Template); b) opzione "joint SEAP Option 1", con l'impegno dei firmatari associati a ridurre individualmente di almeno il 20 per cento le emissioni di CO2 al 2020 entro i propri territori. I firmatari devono predisporre un unico PAES che deve riportare prioritariamente i risultati dei singoli IBE, uno per firmatario, ed una serie di azioni comuni ed individuali che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. I firmatari devono inviare alla Commissione Europea il PAES congiunto ed i relativi Modelli (Template), uno per Comune; c) opzione "joint SEAP Option 2" con l'impegno dei firmatari associati a ridurre collettivamente di almeno il 20 per cento le emissioni di CO2 al 2020. I firmatari devono predisporre un unico PAES che deve riportare prioritariamente i risultati dell'IBE unico ed una serie di azioni comuni ed individuali che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi previsti di riduzione delle emissioni. I firmatari devono inviare alla Commissione Europea il PAES congiunto ed il relativo Modello congiunto (Template). 4. L'I.V.A. e' ammessa a contributo solo qualora non sia recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. Art. 6. Assegnazione del contributo, imite massimo e cumulo 1. Il contributo e' assegnato nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il limite massimo di euro 10.000 (diecimila). 2. Il contributo e' assegnato nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge regionale 20/2015, salvo che le risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste. 3. La graduatoria delle domande di contributo e' formata sulla base dell'applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio di cui all'allegato B al presente regolamento, in relazione al livello di predisposizione del PAES ed al numero di Comuni coinvolti in caso di PAES congiunto. 4. All'interno della graduatoria, nel caso di parita' di punteggio, e' data precedenza al Comune che ha aderito da piu' tempo al Patto dei Sindaci e, in caso di ulteriore parita', al Comune la cui domanda di contributo e' pervenuta prima; in tal caso si tiene conto della data e dell'ora di ricezione al Protocollo della Direzione centrale competente in materia di energia. 5. Qualora il Comune dichiari di aver ottenuto altri contributi pubblici per la predisposizione del PAES, il contributo e' assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato ai sensi del comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dal Comune medesimo. 6. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili. Art. 7. Concessione 1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro novanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di contributo. 2. Con il provvedimento di concessione del contributo e' fissato il termine per l'approvazione del PAES da parte del Consiglio Comunale, che comunque non puo' essere superiore a dodici mesi a decorrere dalla data del provvedimento medesimo, nonche' il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non puo' essere superiore a centoventi giorni decorrenti dal termine assegnato per l'approvazione del PAES. 3. La concessione del contributo e' disposta sulla base della documentazione prevista dall'articolo 3, nonche' della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento. 4. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilita' di risorse, e' finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta. Art. 8. Erogazione 1. Il contributo e' erogato previa richiesta del beneficiario e presentazione della seguente documentazione: a) deliberazione da parte del Consiglio Comunale a mezzo della quale si sia siglato il Patto dei Sindaci con la Commissione UE - DG Energia; b) ricevimento della notifica di accettazione dell'adesione da parte dell'Ufficio del Patto dei Sindaci (CoMO); c) deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del PAES; d) dichiarazione circa l'avvenuta compilazione del modulo PAES online (Template) sul sito istituzionale del Patto dei Sindaci per l'approvazione del Piano da parte del JRC. Art. 9. Rendicontazione della spesa 1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000. Art. 10. Controlli 1. L'Amministrazione regionale ha facolta' di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge regionale 7/2000. Art. 11. Revoche 1. E' revocato il contributo concesso ai Comuni: a) in mancanza di adesione al Patto dei Sindaci entro il termine del 31 marzo 2016; b) in mancanza di approvazione del PAES da parte del Consiglio Comunale entro il termine previsto dal provvedimento di concessione. Art. 12. Modifica della modulistica 1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di energia. Art. 13. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alle altre norme vigenti in materia. Art. 14. Rinvio dinamico 1. Il rinvio alle leggi richiamate nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Presidente: Serracchiani