Allegato 
 
Regolamento per  la  concessione  ai  Comuni  di  contributi  per  la
  predisposizione del  Piano  di  azione  per  l'energia  sostenibile
  (Paes),  in  attuazione  dell'articolo  4,  comma  14  della  legge
  regionale 6 agosto 2015, n. 20. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la determinazione, la concessione e l'erogazione  dei  contributi
di cui all'articolo 4, comma 12 della legge regionale 6 agosto  2015,
n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale  per
gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34  della  legge  regionale
21/2007),  a  favore  dei  Comuni   che   aderiscono   all'iniziativa
comunitaria denominata "Patto dei Sindaci", fino  al  100  per  cento
della spesa ritenuta ammissibile per la predisposizione del Piano  di
azione  per  l'energia  sostenibile  (PAES)   riferito   al   proprio
territorio, nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento
i Comuni, localizzati sul territorio  regionale,  che  aderiscono  al
Patto dei Sindaci entro il 31 marzo 2016 e che intendono  predisporre
il PAES secondo quanto previsto dalle linee guida "Come sviluppare un
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile - PAES" EUR 24360 IT - 2010
pubblicate dal Centro Comune di  Ricerca  della  Commissione  Europea
(JRC). 
 
                               Art. 3. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di  contributo  deve  pervenire,  esclusivamente  a
mezzo  posta  elettronica  certificata,   alla   Direzione   centrale
competente in materia di energia, Servizio competente in  materia  di
energia,  entro  il  termine  del  15  ottobre  2015  come  stabilito
dall'articolo 4, comma 13 della legge regionale 20/2015,  utilizzando
il modello di cui all'allegato A al presente regolamento  disponibile
sul sito internet della Regione. 
    2.  La   domanda   di   contributo,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante  o  da  altro  soggetto   autorizzato,   a   pena   di
inammissibilita', e' corredata dalla seguente documentazione: 
      a) deliberazione del Consiglio Comunale a mezzo della quale  si
sia assunto l'impegno di siglare il Patto dei  Sindaci  entro  il  31
marzo 2016; 
      b) relazione descrittiva dei contenuti del PAES, spesa prevista
per la sua predisposizione e cronoprogramma contenente le tempistiche
delle varie fasi previste a partire dalla firma del Patto dei Sindaci
fino all'approvazione del Piano medesimo. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche'
la completezza della relativa domanda. 
    2.   Il   responsabile   dell'istruttoria   richiede    eventuali
integrazioni  assegnando  al  soggetto  richiedente  un  termine  non
superiore a quindici giorni per la presentazione delle stesse. 
 
                               Art. 5. 
 
 
             Oggetto del contributo e spese ammissibili 
 
    1. Oggetto del contributo sono le spese collegate alla  redazione
del PAES. 
    2. Il PAES dovra' essere redatto  in  conformita'  con  le  linee
guida "Come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile -
PAES" pubblicate da JRC, rispettando in particolare i criteri  minimi
di seguito elencati: 
      a) contenere un chiaro riferimento all'obiettivo  di  riduzione
del 20 per cento minimo, al 2020, delle emissioni di CO2 rispetto  ad
uno specifico anno base; 
      b)  riportare  i  risultati  dell'Inventario  di   Base   delle
Emissioni (IBE): i dati dovranno essere specifici  per  ogni  realta'
locale, evitando le stime quando possibile, perche' solo conoscendo o
stimando in modo accurato le emissioni di gas climalteranti  prodotte
all'interno  del  territorio  dell'autorita'  locale,  e'   possibile
stabilire obiettivi di riduzione specifici e confrontare i  risultati
nel tempo attraverso un'azione di monitoraggio; 
      c)  includere,  a  partire  dall'IBE,  una  lista   di   misure
realizzabili a medio termine in particolare nei settori chiave, quali
il pubblico, il residenziale, il terziario, i trasporti, tenuto anche
conto del rapporto costi/benefici.  Le  strategie  di  lungo  termine
possono includere impegni sulla pianificazione urbana e territoriale,
le procedure  di  appalti  pubblici  verdi,  i  regolamenti  edilizi,
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione
(ICT); 
      d) essere allineato con  i  contenuti  dei  piani  vigenti  sul
territorio; 
      e) prevedere forme partecipative per un efficace coinvolgimento
di cittadini e stakeholders sul  processo  in  corso;  le  iniziative
saranno volte alla diffusione del Patto dei  Sindaci,  degli  impegni
presi e delle azioni previste dal Comune per stimolare  azioni  anche
da parte  dei  cittadini/stakeholders  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi previsti nel piano. 
    3. Sono ammissibili a contributo le spese  relative  ai  compensi
professionali, comprensivi  di  I.V.A.  ed  oneri  previdenziali,  da
corrispondere per l'attivita' di redazione  del  PAES  nelle  diverse
modalita' che la Commissione Europea ha previsto: 
      a)  opzione  "standard  SEAP",  con   l'impegno   del   singolo
firmatario a ridurre di almeno il 20 per cento le emissioni di CO2 al
2020 entro il proprio territorio. Il firmatario deve  predisporre  un
PAES con inclusi prioritariamente i risultati dell'IBE e le azioni da
realizzare per raggiungere gli obiettivi previsti di riduzione  delle
emissioni. I firmatari devono inviare  alla  Commissione  Europea  il
PAES ed il relativo Modello (Template); 
      b) opzione "joint SEAP Option 1", con l'impegno  dei  firmatari
associati a ridurre individualmente di almeno  il  20  per  cento  le
emissioni di CO2 al 2020 entro i propri territori. I firmatari devono
predisporre un unico  PAES  che  deve  riportare  prioritariamente  i
risultati dei singoli IBE, uno per firmatario, ed una serie di azioni
comuni ed individuali che contribuiranno a raggiungere gli  obiettivi
di  riduzione  delle  emissioni.  I  firmatari  devono  inviare  alla
Commissione  Europea  il  PAES  congiunto  ed  i   relativi   Modelli
(Template), uno per Comune; 
      c) opzione "joint SEAP Option 2" con  l'impegno  dei  firmatari
associati a ridurre collettivamente di almeno  il  20  per  cento  le
emissioni di CO2 al 2020. I firmatari  devono  predisporre  un  unico
PAES che deve riportare prioritariamente i risultati  dell'IBE  unico
ed una serie di azioni comuni ed  individuali  che  contribuiranno  a
raggiungere gli obiettivi previsti di riduzione  delle  emissioni.  I
firmatari devono inviare alla Commissione Europea il  PAES  congiunto
ed il relativo Modello congiunto (Template). 
    4.  L'I.V.A.  e'  ammessa  a  contributo  solo  qualora  non  sia
recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                    Assegnazione del contributo, 
                       imite massimo e cumulo 
 
    1. Il contributo e' assegnato nella  misura  del  100  per  cento
della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento valutativo a
graduatoria di cui all'articolo 36 della  legge  regionale  20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), entro il limite  massimo  di
euro 10.000 (diecimila). 
    2. Il contributo e' assegnato  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie previste dalla legge  regionale  20/2015,  salvo  che  le
risorse  finanziarie   stanziate   nel   bilancio   regionale   siano
sufficienti a finanziare tutte le richieste. 
    3. La graduatoria delle domande di contributo  e'  formata  sulla
base dell'applicazione dei criteri di attribuzione del  punteggio  di
cui all'allegato B al presente regolamento, in relazione  al  livello
di predisposizione del PAES ed al numero di Comuni coinvolti in  caso
di PAES congiunto. 
    4.  All'interno  della  graduatoria,  nel  caso  di  parita'   di
punteggio, e' data precedenza al Comune che ha aderito da piu'  tempo
al Patto dei Sindaci e, in caso di ulteriore parita',  al  Comune  la
cui domanda di contributo e' pervenuta prima; in tal  caso  si  tiene
conto  della  data  e  dell'ora  di  ricezione  al  Protocollo  della
Direzione centrale competente in materia di energia. 
    5. Qualora il Comune dichiari di aver ottenuto  altri  contributi
pubblici per la predisposizione del PAES, il contributo e'  assegnato
in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato ai  sensi  del
comma 1 e  l'importo  degli  altri  contributi  ottenuti  dal  Comune
medesimo. 
    6. Con l'atto di approvazione  della  graduatoria  delle  domande
ammissibili  a  contributo  si  procede  al  riparto  delle   risorse
finanziarie disponibili. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                             Concessione 
 
    1. Il procedimento di  concessione  del  contributo  si  conclude
entro novanta giorni dalla scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione delle domande di contributo. 
    2. Con il provvedimento di concessione del contributo e'  fissato
il termine  per  l'approvazione  del  PAES  da  parte  del  Consiglio
Comunale, che comunque non puo' essere  superiore  a  dodici  mesi  a
decorrere dalla data del provvedimento medesimo, nonche'  il  termine
per la presentazione della documentazione  di  rendicontazione  della
spesa che non puo' essere superiore a  centoventi  giorni  decorrenti
dal termine assegnato per l'approvazione del PAES. 
    3. La concessione del contributo e'  disposta  sulla  base  della
documentazione prevista dall'articolo 3, nonche' della  dichiarazione
di accettazione del contributo nella misura  assegnata,  sottoscritta
dal  soggetto  competente  in   base   all'ordinamento   del   Comune
richiedente e presentata, a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine
assegnato dal responsabile del procedimento. 
    4. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile
a causa dell'insufficiente disponibilita' di risorse, e' finanziata a
condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza,
entro il termine assegnato dal  responsabile  del  procedimento,  una
dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                             Erogazione 
 
    1. Il contributo e' erogato previa richiesta del  beneficiario  e
presentazione della seguente documentazione: 
      a) deliberazione da parte del Consiglio Comunale a mezzo  della
quale si sia siglato il Patto dei Sindaci con la Commissione UE -  DG
Energia; 
      b) ricevimento della notifica di accettazione dell'adesione  da
parte dell'Ufficio del Patto dei Sindaci (CoMO); 
      c) deliberazione del Consiglio  Comunale  di  approvazione  del
PAES; 
      d) dichiarazione circa l'avvenuta compilazione del modulo  PAES
online (Template) sul sito istituzionale del Patto  dei  Sindaci  per
l'approvazione del Piano da parte del JRC. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Nel termine previsto  dal  provvedimento  di  concessione  del
contributo, il Comune presenta la dichiarazione di  cui  all'articolo
42, comma 1 della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                              Controlli 
 
    1. L'Amministrazione regionale ha facolta' di disporre  controlli
ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o  di  chiarimenti
al beneficiario, ai sensi  dell'articolo  42,  comma  3  della  legge
regionale 7/2000. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                               Revoche 
 
    1. E' revocato il contributo concesso ai Comuni: 
      a) in mancanza di  adesione  al  Patto  dei  Sindaci  entro  il
termine del 31 marzo 2016; 
      b) in mancanza di approvazione del PAES da parte del  Consiglio
Comunale entro il termine previsto dal provvedimento di concessione. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                     Modifica della modulistica 
 
    1.  Alle  eventuali  modifiche  del  modello  della  domanda   di
contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede
con decreto del Direttore centrale competente in materia di energia. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla  legge  regionale  7/2000  e  alle  altre  norme
vigenti in materia. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio alle leggi richiamate nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani