(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 20 ottobre 2015) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  1102  del  22
settembre 2015; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e
successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera g): 
  "g)  i  locatari  che  rinunciano  a  un  alloggio  loro  assegnato
dall'Istituto per l'Edilizia Sociale, per un periodo di  cinque  anni
dalla data della rinuncia." 
  2. Il comma 11 dell'articolo 20 del decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
cosi' sostituito: 
  "11. La prestazione ammonta al 100 per cento  della  spesa  ammessa
per i nuclei familiari con un valore della situazione economica  fino
a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 15 per cento per  i  nuclei
familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7.". 
  3. Dopo il comma 12 dell'articolo 20  del  decreto  del  Presidente
della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e  successive
modifiche, e' inserito il seguente comma 12/bis: 
  "12/bis. I componenti  del  nucleo  familiare  beneficiario  devono
mantenere dimora stabile e ininterrotta in provincia di  Bolzano  per
la durata della concessione della relativa  prestazione.  Qualora  si
accerti, nel caso di concessione in corso, che uno o piu' componenti,
senza giustificato motivo, non soddisfano piu' tali requisiti, l'ente
assume, dalla data  dell'accertamento  e  con  comunicazione  scritta
all'utente,  una  nuova  decisione  per  la  durata   residua   della
concessione,  sulla  base  dei  dati  e  delle  informazioni  in  suo
possesso.".