Art. 2 Partecipazione e municipi 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Alto Reno Terme deve prevedere che alle comunita' di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Alto Reno Terme puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo II, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.