Art. 2 
 
                      Partecipazione e municipi 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto  legislativo  n.
267 del 2000, lo Statuto del Comune di Alto Reno Terme deve prevedere
che alle comunita' di origine, o ad alcune di esse, siano  assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 
  2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto  legislativo  n.  267  del
2000, lo Statuto  del  Comune  di  Alto  Reno  Terme  puo'  prevedere
l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine  o
di  alcune  di  esse.  Statuto   e   regolamento   comunali   possono
disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi,  prevedendo
anche  organi   eletti   a   suffragio   universale   diretto.   Agli
amministratori dei municipi si applica  la  disciplina  sullo  status
degli amministratori locali, di  cui  al  titolo  II,  capo  IV,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque  nei  limiti  previsti
dalla legge statale.