Art. 3 
 
    Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali 
 
  1. Il Comune di Alto Reno Terme subentra  nella  titolarita'  delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi  che  afferiscono
ai preesistenti Comuni di Granaglione  e  Porretta  Terme,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge  regionale  n.  24
del 1996. 
  2. I beni demaniali  e  patrimoniali  dei  preesistenti  Comuni  di
Granaglione e  Porretta  Terme  sono  trasferiti  al  demanio  ed  al
patrimonio del Comune di Alto Reno Terme. 
  3. Il personale dei preesistenti Comuni di Granaglione  e  Porretta
Terme  e'  trasferito  al  Comune  di  Alto  Reno  Terme,  ai   sensi
dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento  dei  diritti  dei
lavoratori in caso di trasferimento  d'azienda)  e  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 31 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
  4. I regolamenti e gli atti amministrativi  a  contenuto  generale,
ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di  Granaglione  e
Porretta Terme, restano in vigore, in quanto  compatibili,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino
a quando non vi provveda il Comune di Alto Reno Terme. 
  5. Fino all'esecutivita' dei regolamenti del Comune  di  Alto  Reno
Terme continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14,  comma  3,
della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti  territoriali  dei
Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai
rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti  nella
competenza dei Comuni. 
  6. Al Comune di Alto Reno Terme si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  1,  comma  133,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni).