Art. 4 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
  1. L'istituzione  del  Comune  di  Alto  Reno  Terme  non  priva  i
territori montani dei benefici e degli  interventi  speciali  per  la
montagna stabiliti  dall'Unione  europea  e  dalle  leggi  statali  e
regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale  20  gennaio
2004, n. 2 (Legge per la montagna), il Comune di Alto Reno  Terme  e'
definito montano, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,  della  suddetta
legge. 
  2. Per quanto concerne l'esercizio, nel territorio  del  Comune  di
Alto Reno Terme, delle funzioni  regionali  in  materia  di  sviluppo
della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed
assetto idrogeologico, si applica la disciplina della legge regionale
21  dicembre  2012,  n.  21  (Misure  per   assicurare   il   governo
territoriale delle funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di
sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza),  nonche'  quella
dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40  della
legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40  in   coincidenza   con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione
per  l'esercizio  finanziario  2013  e   del   bilancio   pluriennale
2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione).