Art. 6 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, commi 2
e 3, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016  e  2017,
la Regione fa fronte mediante l'istituzione  nella  parte  spesa  del
bilancio  regionale  di  appositi  capitoli  nell'ambito  di   unita'
previsionali di base esistenti  o  mediante  l'istituzione  di  nuove
unita' previsionali di base o apportando  eventuali  modificazioni  a
capitoli e unita' previsionali di base esistenti, la cui copertura e'
assicurata dai fondi a tale scopo specifico  accantonati  nell'ambito
del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo  U86350
«Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da  provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti»  del
bilancio regionale per l'esercizio  finanziario  2015  e  pluriennale
2015-2017. 
  2. La Giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,  con  proprio
atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. 
  3. Per gli esercizi successivi al  2017,  la  Regione  provvede  al
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, commi  2  e  3,
della presente  legge,  nell'ambito  degli  stanziamenti  annualmente
autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della  legge
regionale 15  novembre  2001,  n.  40  (Ordinamento  contabile  della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42).