Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I Sindaci dei Comuni di origine,  entro  il  31  dicembre  2015,
d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti  utili
per consentire la piena operativita' del Comune di  Alto  Reno  Terme
dal  1°   gennaio   2016,   sia   con   riguardo   all'organizzazione
amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi  primari  dei
cittadini, con l'obiettivo di garantire continuita' nell'accesso alle
prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in  capo  ai  cittadini
stessi. 
  2. E' istituito, senza  costi  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
regionale,  un  organismo  consultivo  composto   dai   Sindaci   dei
preesistenti Comuni di origine, con il  compito  di  collaborare  con
l'organo di amministrazione straordinaria del  Comune  di  Alto  Reno
Terme che sara' nominato  ai  sensi  della  normativa  statale,  fino
all'elezione degli organi del Comune di Alto Reno Terme nella tornata
elettorale dell'anno 2016. 
  3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma  1,  la
sede provvisoria del Comune di Alto Reno Terme e' situata  presso  la
sede dell'estinto Comune di Porretta Terme. 
  4. In via transitoria, alla data di istituzione del Comune di  Alto
Reno Terme, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti
alla fusione decadono e, fino alla nomina  dell'organo  di  revisione
contabile del Comune di Alto Reno  Terme,  le  funzioni  sono  svolte
provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in  carica,  alla
data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica. 
  5. In conformita' all'articolo 1,  comma  125,  lettera  b),  della
legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Alto  Reno  Terme,
per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno  precedente,  si
fa riferimento alla sommatoria delle risorse  stanziate  nei  bilanci
definitivamente approvati dai Comuni estinti. 
  6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014,
in conformita' all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo  n.
267  del  2000,  i   consiglieri   comunali   cessati   per   effetto
dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad  esercitare,  fino
alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro  eventualmente
attribuiti. I rappresentanti del Comune  estinto  in  enti,  aziende,
istituzioni o  altri  organismi  continuano  ad  esercitare  il  loro
mandato fino alla nomina dei successori. 
  7. I Comuni interessati dal processo di fusione hanno  facolta'  di
chiedere standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle
risorse locali rispetto a quelli determinati per l'ambito  gestionale
del servizio idrico integrato. A tal fine entro il 31  dicembre  2015
e' stipulato un accordo di programma fra il regolatore del servizio e
le Amministrazioni comunali interessate, attualmente  esistenti,  per
lo sviluppo di  una  forma  di  gestione  coordinata  per  supportare
l'implementazione  di  sinergie  tese  a  favorire  lo  sviluppo  del
territorio e la valorizzazione dei prodotti locali. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 23 novembre 2015 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).