Art. 2 Modificazioni alla l.r. 29/2006 1. All'articolo 17 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi."; b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), e' inserito il seguente: "1-bis. Le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono altresi' essere finanziate, sotto forma di contributi a fondo perduto, ai sensi di specifici programmi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia dei programmi e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea."; c) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-bis"; d) al comma 3, le parole: ", lettere a) e c)," sono soppresse; e) al comma 4, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-bis". 2. All'articolo 18 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte e della disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 32."; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'approvazione di apposite graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili."; c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' l'eventuale limite massimo in relazione all'importo del mutuo concedibile". 3. L'articolo 20 della l.r. 29/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 20. (Revoca delle agevolazioni). 1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario: a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, comma 1; b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, dall'elenco di cui all'articolo 4; c) abbia cessato l'attivita' agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, salvi i casi di cessione di azienda; d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione. 2. La revoca e' altresi' disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicita' delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni. 3. La revoca e' disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si e' beneficiato dell'agevolazione. 4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. 5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 3 e 4 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria. 6. La Giunta regionale puo' autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attivita' agrituristica. In tali casi, i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.". 4. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29/2006, le parole: ", per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d) e d-bis)," sono soppresse. 5. All'articolo 23 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'attivita' agrituristica rientra tra le attivita' di carattere agro-silvo-pastorale ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera b), della l.r. 11/1998. I locali destinati all'esercizio di attivita' agrituristiche sono assimilabili, ad ogni effetto, alle abitazioni rurali."; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Per i beni immobili di nuova costruzione funzionali all'esercizio dell'attivita' agrituristica, ricadenti in zona E, per i quali l'esercizio della predetta attivita' sia venuto meno, non sono ammessi usi diversi da quello agro-silvo-pastorale, nei venti anni successivi alla dichiarazione di agibilita' delle opere. Decorso tale periodo, la nuova destinazione d'uso dell'immobile deve essere ammessa dal PRG.". 6. Al comma 3-bis dell'articolo 30 della l.r. 29/2006, le parole: ", 14 e 25" sono sostituite dalle seguenti: "e 14". 7. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 29/2006, le parole: ", lettere a) e c)" sono soppresse. 8. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 29/2006, le parole: "articolo 20, commi 4, lettera b), e 8" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 20, commi 3 e 6".