Art. 2 
 
                   Modificazioni alla l.r. 29/2006 
 
  1. All'articolo 17 della l.r. 29/2006, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Per la realizzazione delle iniziative di cui  all'articolo  16,
comma 1, possono essere  concessi  mutui  a  tasso  agevolato,  nella
misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile,  di  durata
quindicennale, per gli interventi di cui  al  medesimo  articolo  16,
comma 1, lettere a),  b)  e  d),  e  di  durata  decennale,  per  gli
interventi  di  cui  alla  lettera  c),  oltre  ad  un   periodo   di
preammortamento della durata massima di quarantotto mesi."; 
    b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), e' inserito
il seguente: 
  "1-bis. Le iniziative di cui  all'articolo  16,  comma  1,  possono
altresi'  essere  finanziate,  sotto  forma  di  contributi  a  fondo
perduto, ai sensi  di  specifici  programmi  cofinanziati  dal  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, approvati con  deliberazione
del  Consiglio  regionale,  su  proposta  della   Giunta   regionale.
L'efficacia dei programmi e' subordinata alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea."; 
    c) al comma 2, le parole: "al  comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1 e 1-bis"; 
    d) al comma 3, le parole: ", lettere a) e c)," sono soppresse; 
    e) al comma 4, le parole: "al  comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1 e 1-bis". 
  2. All'articolo 18 della l.r. 29/2006, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le agevolazioni sono concesse con  deliberazione  della  Giunta
regionale, fatta salva l'accettazione da parte  di  FINAOSTA  S.p.A.,
sulla base delle garanzie offerte e della disponibilita' del fondo di
rotazione di cui all'articolo 32."; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. La Giunta regionale definisce,  con  propria  deliberazione,  i
criteri per l'approvazione di apposite graduatorie, in relazione alle
risorse finanziarie disponibili."; 
    c) al comma 5, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",
nonche' l'eventuale limite massimo in relazione all'importo del mutuo
concedibile". 
  3. L'articolo 20 della l.r. 29/2006 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 20. (Revoca delle agevolazioni). 
  1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario: 
    a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, comma 1; 
    b) sia cancellato,  prima  della  scadenza  dei  termini  di  cui
all'articolo 19, comma 1, dall'elenco di cui all'articolo 4; 
    c) abbia cessato l'attivita' agrituristica, prima della  scadenza
dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, salvi i casi di cessione
di azienda; 
    d)  non  ultimi  le  iniziative  correlate  alle  spese  di   cui
all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con  deliberazione
della Giunta regionale, comunque non superiore a  cinque  anni  dalla
data di concessione dell'agevolazione. 
  2. La revoca e' altresi' disposta qualora dai controlli  effettuati
emerga la non veridicita' delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai
fini della concessione delle agevolazioni. 
  3. La revoca e' disposta con deliberazione della Giunta regionale e
comporta  l'obbligo  di  restituire,  entro  sessanta  giorni   dalla
relativa  comunicazione,  il  capitale   residuo   maggiorato   degli
interessi calcolati  sulla  base  della  media  ponderata  del  tasso
ufficiale  di  riferimento,  relativa  al  periodo  in  cui   si   e'
beneficiato dell'agevolazione. 
  4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni
di  rateizzazione,  per  un  periodo   comunque   non   superiore   a
ventiquattro mesi. 
  5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui
ai commi 3 e 4 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente,  di
beneficiare  di  ogni  altra  agevolazione  economica  a  carico  del
bilancio regionale,  fatti  salvi  i  contributi  per  prestazioni  o
servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione
fiscale, per un periodo di  cinque  anni  decorrente  dalla  data  di
comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto  viene
meno  all'atto  dell'eventuale  regolarizzazione  della   complessiva
posizione debitoria. 
  6. La Giunta regionale puo' autorizzare, con propria deliberazione,
prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma  1,  a
richiesta del beneficiario, il mutamento  della  destinazione  d'uso,
fatti salvi  i  vincoli  di  natura  urbanistica,  nel  caso  in  cui
sopravvengano  gravi  e  comprovati   motivi   che   impediscono   la
prosecuzione dell'attivita' agrituristica.  In  tali  casi,  i  mutui
erogati devono essere estinti anticipatamente  mediante  il  rimborso
del capitale residuo.". 
  4. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29/2006,  le  parole:  ",
per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo  16,  comma  1,
lettere a), b), d) e d-bis)," sono soppresse. 
  5. All'articolo 23 della l.r. 29/2006, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. L'attivita' agrituristica rientra tra le attivita' di carattere
agro-silvo-pastorale ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera  b),
della l.r. 11/1998. I locali  destinati  all'esercizio  di  attivita'
agrituristiche sono assimilabili, ad ogni  effetto,  alle  abitazioni
rurali."; 
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  "4-bis.  Per  i  beni  immobili  di  nuova  costruzione  funzionali
all'esercizio dell'attivita' agrituristica, ricadenti in zona E,  per
i quali l'esercizio della predetta attivita'  sia  venuto  meno,  non
sono ammessi usi diversi da quello  agro-silvo-pastorale,  nei  venti
anni successivi alla dichiarazione di agibilita' delle opere. Decorso
tale periodo, la nuova destinazione d'uso dell'immobile  deve  essere
ammessa dal PRG.". 
  6. Al comma 3-bis dell'articolo 30 della l.r. 29/2006,  le  parole:
", 14 e 25" sono sostituite dalle seguenti: "e 14". 
  7. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 29/2006,  le  parole:  ",
lettere a) e c)" sono soppresse. 
  8. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 29/2006,
le parole: "articolo 20, commi 4, lettera b), e  8"  sono  sostituite
dalle seguenti: "articolo 20, commi 3 e 6".