Art. 3 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per i contributi a fondo perduto concessi ai  sensi  della  l.r.
29/2006 precedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge, continua a  trovare  applicazione  l'articolo  20  della  l.r.
29/2006, nella versione antecedente alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.