Art. 4 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 4 della l.r. 67/1992; 
    b) la lettera d-bis) del comma 1 e il comma  2  dell'articolo  16
della l.r. 29/2006; 
    c) il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 29/2006; 
    d) i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 18 luglio
2012, n. 21 (Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999,  n.
27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato),  e
4  dicembre  2006,  n.   29   (Nuova   disciplina   dell'agriturismo.
Abrogazione della legge regionale  24  luglio  1995,  n.  27,  e  del
regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1)).