Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per il finanziamento delle iniziative  previste  dalla  presente
legge la dotazione iniziale del fondo di rotazione costituito  presso
la societa' finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.)  ai  sensi  della
l.r. 29/2006 e' aumentato di euro 1.000.000, mediante il prelievo  di
disponibilita' dal fondo  di  rotazione  costituito  presso  FINAOSTA
S.p.A. ai sensi  della  legge  regionale  24  dicembre  1996,  n.  43
(Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di  opere
di miglioramento fondiario in agricoltura). 
  2. Per l'applicazione della presente legge la Giunta  regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
gli occorrenti storni fra i fondi di rotazione di cui al comma 1. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
    Aosta, 30 marzo 2015. 
 
                              ROLLANDIN 
 
(Omissis).