Art. 5 Disposizioni finanziarie 1. Per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge la dotazione iniziale del fondo di rotazione costituito presso la societa' finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) ai sensi della l.r. 29/2006 e' aumentato di euro 1.000.000, mediante il prelievo di disponibilita' dal fondo di rotazione costituito presso FINAOSTA S.p.A. ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura). 2. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, gli occorrenti storni fra i fondi di rotazione di cui al comma 1. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 30 marzo 2015. ROLLANDIN (Omissis).