Art. 10 Controlli e sanzioni amministrative 1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi di cui alla presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicate le sale da gioco e gli spazi per il gioco. 2. L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 5, e all'art. 8 e' soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' raddoppiata. 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, e' soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' raddoppiata. 4. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 6 e' soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 300 euro a 900 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' raddoppiata. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati sui bilanci dei Comuni che accertano la violazione. 6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 7. Gli enti di cui al comma 1 procedono a verifiche a campione riguardanti, nel corso di un anno, almeno il 10 per cento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco in attivita'.