Art. 10 
 
                 Controlli e sanzioni amministrative 
 
  1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza  dei  divieti  e  degli
obblighi di cui alla presente legge, l'accertamento delle  violazioni
e l'applicazione delle sanzioni sono esercitate dai Comuni nei  quali
sono ubicate le sale da gioco e gli spazi per il gioco. 
  2. L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 5,  e
all'art.   8   e'   soggetta   all'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro  da  500  euro  a
3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione  e'
raddoppiata. 
  3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, e'
soggetta all'applicazione di una sanzione  amministrativa,  a  carico
del titolare, del pagamento di una somma di  denaro  da  500  euro  a
3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione  e'
raddoppiata. 
  4. L'inosservanza degli obblighi di  cui  all'art.  6  e'  soggetta
all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di  una
somma di denaro da 300 euro a 900 euro; in caso di reiterazione della
violazione, la sanzione e' raddoppiata. 
  5. I proventi delle sanzioni  amministrative  sono  introitati  sui
bilanci dei Comuni che accertano la violazione. 
  6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si
osservano le disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale). 
  7. Gli enti di cui al comma 1  procedono  a  verifiche  a  campione
riguardanti, nel corso di un anno, almeno il 10 per cento delle  sale
da gioco e degli spazi per il gioco in attivita'.