Art. 12 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
i divieti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, non si applicano alle  sale
da gioco e agli spazi per il gioco gia' in  esercizio  alla  medesima
data, rispettivamente per un periodo di otto e di cinque anni. 
  2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
il divieto di cui all'art. 4, comma 5, non si applica  alle  sale  da
gioco e agli spazi per il gioco gia' in esercizio alla medesima data,
per un periodo di cinque anni.