Art. 12 Disposizioni transitorie 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i divieti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco gia' in esercizio alla medesima data, rispettivamente per un periodo di otto e di cinque anni. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'art. 4, comma 5, non si applica alle sale da gioco e agli spazi per il gioco gia' in esercizio alla medesima data, per un periodo di cinque anni.