Art. 14 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione  della  presente
legge e' determinato in euro 4.700 a decorrere dal 2015. 
  2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio di previsione della Regione per il  triennio
2015/2017  nell'unita'  previsionale  di   base   1.15.02.12   (Altri
interventi correnti non  ripartibili)  a  valere  sugli  stanziamenti
previsti per la legge regionale n. 11/2010. 
  3. Al finanziamento dell'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante l'utilizzo per  pari  importo  degli  stanziamenti  iscritti
nello stesso bilancio nell'unita'  previsionale  di  base  1.16.02.10
(Fondo  globale   di   parte   corrente)   a   valere   sull'apposito
accantonamento previsto al punto C  1  (Disposizioni  in  materia  di
prevenzione, contrasto  e  trattamento  della  dipendenza  dal  gioco
d'azzardo) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso. 
  4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
    Aosta, 15 giugno 2015. 
 
                              ROLLANDIN 
 
(Omissis).