Art. 14 Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in euro 4.700 a decorrere dal 2015. 2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unita' previsionale di base 1.15.02.12 (Altri interventi correnti non ripartibili) a valere sugli stanziamenti previsti per la legge regionale n. 11/2010. 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unita' previsionale di base 1.16.02.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto C 1 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso. 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 15 giugno 2015. ROLLANDIN (Omissis).