Art. 4 Prevenzione del vizio del gioco d'azzardo e contrasto alla dipendenza dallo stesso 1. E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale piu' breve, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori. 2. I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non e' ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi con la viabilita', l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 3. I Comuni possono inoltre disciplinare l'orario di funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco. 4. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale e in un settore dedicato dello stesso, l'accesso al quale e' vietato ai minori di anni 18. 5. E' vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c-bis), del regio decreto n. 773/1931. 6. L'Azienda USL, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e gli enti competenti, organizza, con frequenza almeno biennale, corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, con oneri a carico dei medesimi, finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al GAP, nonche' alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito. 7. L'esercizio delle nuove sale da gioco e di nuovi spazi per il gioco e' soggetto all'autorizzazione del sindaco del Comune territorialmente competente. 8. Nelle sale da gioco e negli spazi per il gioco gia' in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'aumento del numero di apparecchi e' consentito previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.