Art. 4 
 
Prevenzione del vizio del gioco d'azzardo e contrasto alla dipendenza
                            dallo stesso 
 
  1. E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per  il  gioco
in luoghi che siano ubicati ad una  distanza,  misurata  in  base  al
percorso pedonale piu' breve,  inferiore  a  500  metri  da  istituti
scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative
o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti  in
ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture  ricettive  per
categorie protette e ludoteche per minori. 
  2. I Comuni possono  prevedere  una  distanza  maggiore  da  quella
prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili  nei  pressi
dei quali non e' ammessa l'apertura di sale da gioco e di  spazi  per
il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto  urbano
e sulla sicurezza  urbana,  nonche'  dei  problemi  connessi  con  la
viabilita',  l'inquinamento  acustico  e  il  disturbo  della  quiete
pubblica. 
  3. I Comuni possono inoltre disciplinare l'orario di  funzionamento
delle sale da gioco e degli spazi per il gioco. 
  4. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di
azzardo devono essere  collocate  in  modo  da  non  essere  visibili
dall'esterno del locale  e  in  un  settore  dedicato  dello  stesso,
l'accesso al quale e' vietato ai minori di anni 18. 
  5. E' vietato  consentire  ai  minori  di  anni  18  l'utilizzo  di
apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110,  comma
7, lettera c-bis), del regio decreto n. 773/1931. 
  6.  L'Azienda  USL,  in  collaborazione  con  le  istituzioni,   le
associazioni e gli enti competenti, organizza, con  frequenza  almeno
biennale, corsi di formazione per i gestori delle  sale  da  gioco  e
degli  spazi  per  il  gioco,  con  oneri  a  carico  dei   medesimi,
finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al
GAP, nonche' alla conoscenza generale della normativa in  materia  di
gioco d'azzardo lecito. 
  7. L'esercizio delle nuove sale da gioco e di nuovi  spazi  per  il
gioco  e'  soggetto  all'autorizzazione  del   sindaco   del   Comune
territorialmente competente. 
  8. Nelle sale da gioco e negli spazi per il gioco gia' in esercizio
al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'aumento del
numero di apparecchi e' consentito previa verifica del  rispetto  dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2.