Art. 5 Trattamento della dipendenza dal GAP 1. La Regione, per il tramite dell'Azienda USL, favorisce l'accesso delle persone affette da dipendenza dal GAP a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati. 2. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate, nonche' il sostegno ai familiari, e' garantito dall'Azienda USL. 3. L'Azienda USL monitora annualmente il numero delle persone affette da dipendenza dal GAP, anche ai fini di cui all'art. 13.