Art. 5 
 
                Trattamento della dipendenza dal GAP 
 
  1. La Regione, per il tramite dell'Azienda USL, favorisce l'accesso
delle persone affette da dipendenza dal GAP a trattamenti sanitari  e
assistenziali adeguati. 
  2. Il trattamento terapeutico del GAP e delle  eventuali  patologie
correlate,  nonche'  il   sostegno   ai   familiari,   e'   garantito
dall'Azienda USL. 
  3. L'Azienda USL  monitora  annualmente  il  numero  delle  persone
affette da dipendenza dal GAP, anche ai fini di cui all'art. 13.