Art. 6 Obblighi dei gestori 1. I gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco devono: a) esporre all'interno dei locali, in prossimita' dei giochi e in maniera ben visibile: 1) il materiale informativo di cui all'art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 2) i recapiti per le informazioni relative alle attivita' di prevenzione e cura disciplinati dalla presente legge; b) partecipare, con frequenza almeno biennale, ai corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 6.