Art. 6 
 
                        Obblighi dei gestori 
 
  1. I gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco devono: 
    a) esporre all'interno dei locali, in prossimita' dei giochi e in
maniera ben visibile: 
  1) il materiale  informativo  di  cui  all'art.  7,  comma  5,  del
decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158  (Disposizioni  urgenti  per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un  piu'  alto  livello  di
tutela della salute), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8
novembre 2012, n. 189; 
  2) i recapiti  per  le  informazioni  relative  alle  attivita'  di
prevenzione e cura disciplinati dalla presente legge; 
    b) partecipare,  con  frequenza  almeno  biennale,  ai  corsi  di
formazione di cui all'art. 4, comma 6.