Art. 7 
 
Disposizioni  in  materia  di  imposta  regionale   sulle   attivita'
                             produttive 
 
  1. La  legge  finanziaria  regionale  determina,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016: 
  a)  una  riduzione  dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive (IRAP) a favore dei soggetti che  conseguono  il
marchio di cui all'art. 9; 
  b) una maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP per le sale da gioco e
gli spazi per il gioco. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1, lettera a), opera nel rispetto
della disciplina in materia di aiuti di Stato.