Art. 7 Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive 1. La legge finanziaria regionale determina, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016: a) una riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui all'art. 9; b) una maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP per le sale da gioco e gli spazi per il gioco. 2. L'agevolazione di cui al comma 1, lettera a), opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.