Art. 8 
 
                       Divieto di pubblicita' 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa  statale  in
materia, in particolare dall'art. 7 del decreto-legge n. 158/2012, e'
vietata qualsiasi attivita'  pubblicitaria  relativa  all'apertura  o
all'esercizio di sale da gioco e di spazi per il gioco.