Art. 9 
 
                          Marchio regionale 
 
  1. E' istituito il marchio regionale «Slot-Free - Regione  autonoma
Valle d'Aosta», rilasciato ai titolari di  esercizi  commerciali,  ai
gestori   di   circoli   privati   e   di   altri   luoghi   deputati
all'intrattenimento che, pur avendone la facolta',  scelgono  di  non
detenere nel  proprio  esercizio  le  apparecchiature  per  il  gioco
d'azzardo. 
  2. La Giunta regionale,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
della  struttura  regionale  competente  in  materia  di   commercio,
stabilisce le caratteristiche ideografiche del marchio, i  criteri  e
le modalita' di rilascio e di uso, nonche'  i  casi  di  sospensione,
decadenza e  revoca  del  medesimo.  Il  marchio  e'  scelto  tramite
concorso destinato alle scuole secondarie di primo  e  secondo  grado
della Regione. 
  3. I Comuni possono prevedere, nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di aiuti  di  Stato,  agevolazioni  sui  tributi  di  propria
competenza a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui  al
comma 1.