Art. 9 Marchio regionale 1. E' istituito il marchio regionale «Slot-Free - Regione autonoma Valle d'Aosta», rilasciato ai titolari di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che, pur avendone la facolta', scelgono di non detenere nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di commercio, stabilisce le caratteristiche ideografiche del marchio, i criteri e le modalita' di rilascio e di uso, nonche' i casi di sospensione, decadenza e revoca del medesimo. Il marchio e' scelto tramite concorso destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione. 3. I Comuni possono prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, agevolazioni sui tributi di propria competenza a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui al comma 1.