(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 2 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Programmi comunali per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio 1. Tutti i comuni predispongono e presentano, entro la data del 31 marzo 2016, alla Regione e alla Provincia o Citta' metropolitana competente per territorio programmi organizzativi per l'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio. 2. I programmi di cui al comma 1 devono indicare: a) azioni per introdurre sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45 per cento al 2016 e del 65 per cento al 2020 in termini di peso; b) azioni finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrati sulle quantita' di rifiuto indifferenziato prodotto. 3. Il programma relativo al Comune di Genova deve indicare i seguenti risultati minimi di riciclaggio: 40 per cento al 2016 e 65 per cento al 2020 in termini di peso. 4. I programmi dei comuni devono indicare le azioni e gli interventi finalizzati al riciclaggio in loco della frazione organica prodotta tramite sistemi di compostaggio domestico o di comunita'. 5. La stesura dei programmi di cui al comma 1 e' coordinata dalla Provincia o Citta' metropolitana ai fini della definizione dei contenuti della pianificazione di competenza circa la strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti. 6. La raccolta differenziata deve essere prevista con modalita' che consentano la massimizzazione del successivo recupero di materia.