(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
             della Regione Liguria del 2 dicembre 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
          Programmi comunali per lo sviluppo della raccolta 
                   differenziata e del riciclaggio 
 
  1. Tutti i comuni predispongono e presentano, entro la data del  31
marzo 2016, alla Regione e  alla  Provincia  o  Citta'  metropolitana
competente per territorio programmi  organizzativi  per  l'incremento
della raccolta differenziata e del riciclaggio. 
  2. I programmi di cui al comma 1 devono indicare: 
    a) azioni per introdurre sistemi di raccolta differenziata  delle
frazioni riciclabili  che  consentano  di  raggiungere  risultati  di
riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto  delle  medesime  frazioni,
almeno del 45 per cento al 2016 e del 65 per cento al 2020 in termini
di peso; 
    b) azioni finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione
puntuale a fronte  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,
parametrati sulle quantita' di rifiuto indifferenziato prodotto. 
  3. Il programma relativo  al  Comune  di  Genova  deve  indicare  i
seguenti risultati minimi di riciclaggio: 40 per cento al 2016  e  65
per cento al 2020 in termini di peso. 
  4.  I  programmi  dei  comuni  devono  indicare  le  azioni  e  gli
interventi finalizzati al riciclaggio in loco della frazione organica
prodotta tramite sistemi di compostaggio domestico o di comunita'. 
  5. La stesura dei programmi di cui al comma 1 e'  coordinata  dalla
Provincia o  Citta'  metropolitana  ai  fini  della  definizione  dei
contenuti della pianificazione di competenza circa la  strutturazione
ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al  trasporto
dei rifiuti. 
  6. La raccolta differenziata deve essere prevista con modalita' che
consentano la massimizzazione del successivo recupero di materia.