Art. 10 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente  legge  si
provvede: 
    per  l'anno   finanziario   2015,   mediante   l'utilizzo   dello
stanziamento di euro 1.000.000,00, in  termini  di  competenza  e  di
cassa,  disponibile  all'U.P.B.  18.207  «Fondo  speciale  di   conto
capitale»  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del   bilancio
regionale  da  destinare  nello  stato  di  previsione  della   spesa
all'U.P.B. 4.201 «Interventi nel settore dell'ambiente»; 
    per  gli  esercizi  successivi  si  provvede  con  gli   introiti
derivanti dalla presente legge da iscrivere nello stato di previsione
dell'entrata U.P.B. 3.1.2 (Proventi derivanti da infrazioni a norme e
regolamenti) del bilancio  regionale  da  destinare  nello  stato  di
previsione della  spesa  all'U.P.B.  4.201  «Interventi  nel  settore
dell'ambiente». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 
    Data a Genova addi' 1° dicembre 2015 
 
                                TOTI  
 
(Omissis).