Art. 10 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede: per l'anno finanziario 2015, mediante l'utilizzo dello stanziamento di euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, disponibile all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 4.201 «Interventi nel settore dell'ambiente»; per gli esercizi successivi si provvede con gli introiti derivanti dalla presente legge da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata U.P.B. 3.1.2 (Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti) del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 4.201 «Interventi nel settore dell'ambiente». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 1° dicembre 2015 TOTI (Omissis).