Art. 2 
 
       Certificazione dei risultati di riciclaggio conseguiti 
 
  1. I risultati di effettivo riciclaggio, a partire  dal  2017,  con
riferimento     all'anno     precedente,     saranno      certificati
dall'Osservatorio regionale sui rifiuti  di  cui  all'art.  36  della
legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento  dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure  e  riorganizzazione
delle attivita' e degli organismi di pianificazione,  programmazione,
gestione e controllo in campo ambientale) e successive  modificazioni
e integrazioni, con riferimento al documento «Scelta  del  metodo  di
calcolo per il raggiungimento  degli  obiettivi  di  riciclaggio  dei
rifiuti urbani stabiliti dalla direttiva quadro  rifiuti  2008/98/Ce»
del 30 ottobre 2013 diffuso dal Ministero per l'ambiente. 
  2. L'Osservatorio  regionale  sui  rifiuti  raccoglie,  analizza  e
certifica i dati relativi alla filiera dei  rifiuti  con  riferimento
alle  fasi  della  raccolta,  del   recupero,   del   trattamento   e
smaltimento, al fine di fornire informazioni trasparenti sul percorso
dei rifiuti e sulla resa economica degli stessi. 
  3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento: 
    a) la tipologia dei dati che il gestore affidatario del  servizio
comunale di raccolta dei rifiuti deve trasmettere ai fini di  cui  al
comma 2; 
    b) le tempistiche e le modalita' di trasmissione dei dati; 
    c) le tempistiche e le modalita' di pubblicazione dei dati. 
  4. I dati di cui al comma 2  saranno  resi  disponibili  a  partire
dall'anno 2017 con riferimento all'anno precedente. 
  5. Nell'ambito dei programmi organizzativi di cui all'art. 1  deve,
in ogni caso, essere assicurata la compatibilita' con  gli  indirizzi
definiti da Citta' metropolitana e province,  qualora  approvati,  in
merito alla transizione fra servizio organizzato su base  comunale  e
servizio organizzato su base d'area, in conformita' all'art. 24 della
legge regionale 7 aprile 2015, n.  12  (Disposizioni  di  adeguamento
della normativa regionale). 
  6.  Qualora  la  Citta'  metropolitana  o   le   province   abbiano
individuato, al proprio interno, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e  3,
della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1  (Norme  in  materia  di
individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio  delle  funzioni
relative al servizio idrico integrato e alla gestione  integrata  dei
rifiuti) e successive modificazioni e  integrazioni,  dei  bacini  di
affidamento per l'organizzazione  dei  servizi  di  gestione  rifiuti
costituiti da piu' comuni,  ovvero  qualora  i  comuni  abbiano  gia'
approvato forme di associazione per l'esercizio della funzione o  del
servizio,  compatibili  con  gli   indirizzi   definiti   da   Citta'
metropolitana  e  province,  il  programma  di  cui  all'art.  1   e'
presentato da parte del Comune designato quale capofila del bacino di
affidamento, tenendo conto delle caratteristiche dei  singoli  comuni
facenti parte dello stesso ai fini  degli  interventi  ed  azioni  da
attuare.