Art. 3 
 
  Effetti della mancata predisposizione o attuazione dei programmi 
 
  1.  I  programmi  vengono  valutati  entro  sessanta   giorni   dal
ricevimento, da parte  del  Comitato  d'ambito  di  cui  all'art.  15
della legge regionale  n. 1/2014   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, ai fini della loro  conformita'  agli  indirizzi  della
pianificazione  regionale,  metropolitana  e  provinciale   e   della
idoneita' all'eventuale  ammissione  a  finanziamento  a  valere  sul
bilancio regionale. 
  2. L'effettivo finanziamento  dei  singoli  programmi  e'  disposto
sulla base di  priorita'  determinate  preventivamente  dalla  Giunta
regionale secondo  modalita'  e  criteri  improntati  a  trasparenza,
tenuto conto delle risorse disponibili. 
  3. In caso di mancata presentazione dei programmi di cui all'art. 1
da parte dei comuni nei termini indicati, la Citta'  metropolitana  o
la Provincia, previa diffida, esercitano il  potere  sostitutivo  nei
confronti dei comuni nominando un Commissario ad acta al  fine  dello
svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute. 
  4. In caso di valutazione negativa circa i contenuti dei  programmi
di cui all'art. 1 da parte del Comitato d'ambito, gli  stessi  devono
essere adeguati entro i termini e secondo le modalita'  definite  dal
Comitato stesso. 
  5.  I  risultati  derivanti  dai  programmi  di  cui   all'art.   1
rappresentano  elementi  determinanti  ai  fini  del  rispetto  degli
obiettivi indicati dall'art. 205 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni
e integrazioni. 
  6. Al fine di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
raccolta differenziata di cui all'art. 205 del decreto legislativo n.
152/2006 e successive modificazioni e  integrazioni,  i  comuni  che,
sulla base dell'accertamento da parte dell'Osservatorio regionale sui
rifiuti, abbiano conseguito percentuali di  riciclaggio  inferiori  a
quelle di cui all'art.  1,  commi  2  e  3,  concorrono  al  sistema 
estionale di ambito, attraverso il versamento di  euro  25  per  ogni
tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato, a concorrenza
del  quantitativo  mancante   rispetto   ai   citati   obiettivi   di
riciclaggio. 
  7. Il contributo di cui al comma 6 e' applicato annualmente secondo
indirizzi e specifiche  modalita'  operative  definiti  dal  Comitato
d'ambito. 
  8.  Le  risorse   derivanti   annualmente   dall'applicazione   del
contributo di cui al comma 6 confluiscono nel bilancio  regionale  in
entrata e sono destinate al finanziamento dei programmi  comunali  di
cui all'art. 1, comma 1. 
  9. I comuni tenuti al  versamento  di  cui  al  comma  6,  che  non
ottemperano entro i termini stabiliti con provvedimento della  Giunta
regionale, vengono esclusi dai finanziamenti regionali per i due anni
seguenti.