Art. 4 
 
            Disposizioni inerenti i rapporti contrattuali 
                     con il gestore del servizio 
 
  1. I comuni, singoli o riuniti in bacini di affidamento individuati
dalla Provincia o Citta' metropolitana, hanno l'obbligo  di  inserire
nei capitolati per l'affidamento del servizio di gestione  rifiuti  i
risultati di riciclaggio conformi agli obiettivi indicati all'art. 1,
nonche' le informazioni relative alla  filiera  dei  rifiuti  di  cui
all'art. 2, comma 2. 
  2. Per gli affidamenti in corso i comuni provvedono  a  rinegoziare
con i gestori  del  servizio,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio, una strutturazione del servizio di  raccolta  differenziata
in  grado  di  raggiungere  gli  obiettivi  di  riciclaggio  indicati
all'art. 1, nonche' ad inserire l'obbligo contrattuale di fornire  le
informazioni relative alla filiera dei rifiuti  di  cui  all'art.  2,
comma 2.