Art. 4 Disposizioni inerenti i rapporti contrattuali con il gestore del servizio 1. I comuni, singoli o riuniti in bacini di affidamento individuati dalla Provincia o Citta' metropolitana, hanno l'obbligo di inserire nei capitolati per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti i risultati di riciclaggio conformi agli obiettivi indicati all'art. 1, nonche' le informazioni relative alla filiera dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 2. 2. Per gli affidamenti in corso i comuni provvedono a rinegoziare con i gestori del servizio, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, una strutturazione del servizio di raccolta differenziata in grado di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio indicati all'art. 1, nonche' ad inserire l'obbligo contrattuale di fornire le informazioni relative alla filiera dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 2.