Art. 5 
 
Sostituzione dell' art. 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23
  (Disciplina del tributo speciale per il deposito in  discarica  dei
  rifiuti solidi). 
 
  1.  L'art.  16  della  legge  regionale  n.  23/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16. (Quota di gettito per programmi ambientali). - 1.  Il  30
per cento del gettito del tributo speciale per deposito in  discarica
dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province,  e'
destinato alla costituzione di apposito fondo  per  il  finanziamento
dei programmi regionali in campo ambientale. 
  2. Il 10 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in
discarica dei rifiuti solidi, al netto  della  quota  spettante  alle
province, e' destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e
protezione civile. 
  3. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione
destina  una  percentuale  non  inferiore  al  10  per   cento   alla
realizzazione di programmi finalizzati a valorizzare  il  riciclaggio
di frazioni di rifiuti urbani, predisposti dai comuni ed  individuati
da Regione, province e  Citta'  metropolitana,  secondo  modalita'  e
tempistiche definite con atto della Giunta regionale. ».