Art. 5 Sostituzione dell' art. 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). 1. L'art. 16 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 16. (Quota di gettito per programmi ambientali). - 1. Il 30 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, e' destinato alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale. 2. Il 10 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, e' destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile. 3. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non inferiore al 10 per cento alla realizzazione di programmi finalizzati a valorizzare il riciclaggio di frazioni di rifiuti urbani, predisposti dai comuni ed individuati da Regione, province e Citta' metropolitana, secondo modalita' e tempistiche definite con atto della Giunta regionale. ».