Art. 6 Modifica all' art. 24 della legge regionale n. 12/2015 1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2015, e' inserito il seguente : «2-bis. Ove la Provincia o la Citta' metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformita' agli indirizzi definiti da Provincia o Citta' metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020.».