Art. 6 
 
       Modifica all' art. 24 della legge regionale n. 12/2015 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale  n.  12/2015,
e' inserito il seguente : 
  «2-bis.  Ove  la  Provincia  o  la  Citta'  metropolitana   abbiano
definito, con proprio provvedimento anche a titolo  di  stralcio  del
Piano d'area o Piano  metropolitano,  il  disegno  complessivo  della
ripartizione  territoriale  dei  servizi  di  gestione   rifiuti   da
perseguire  all'interno  del  territorio,  con  l'individuazione  dei
bacini di affidamento, i comuni possono  provvedere,  in  conformita'
agli indirizzi definiti da Provincia o Citta'  metropolitana,  ad  un
affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo
non esteso oltre il 31 dicembre 2020.».