Art. 7 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 1/2014 
 
  1. Al comma 1  dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  1/2014  e
successive modificazioni e integrazioni,  le  parole:  «acquisito  il
parere obbligatorio della Consulta  di  cui  all'art.  21,  comma  1,
lettera a)» sono soppresse. 
  2. Al comma 2 dell'art. 8 della regionale n.  1/2014  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «acquisito  il   parere
obbligatorio della Consulta di cui all'art. 21, comma 1, lettera  a)»
sono soppresse. 
  3. Il comma 5 dell'art. 14 della regionale n. 1/2014  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Ai fini degli affidamenti di cui ai commi  2  e  3,  la  Citta'
metropolitana e le  province  possono  individuare,  all'interno  del
territorio di propria  competenza,  dei  bacini  di  affidamento  con
caratteristiche di omogeneita' territoriale ed un congruo  numero  di
abitanti, in conformita' alle  indicazioni  del  Piano  regionale  di
gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista
della qualita' del servizio e  della  sua  economicita',  designando,
qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.». 
  4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 15 della  regionale  n.
1/2014 e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «e-bis) approva modifiche ai confini territoriali delle aree,  come
definiti  dall'art.  14,   comma   1,   motivate   da   esigenze   di
ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi.». 
  5. Il comma 5 dell'art. 15 della regionale n. 1/2014  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le determinazioni del Comitato  d'ambito  vengono  assunte  con
l'applicazione dei seguenti pesi: 40 Regione e 60 province  e  Citta'
metropolitana, con ripartizione basata sulla base  della  popolazione
residente.». 
  6.  L'art.  21  della  lege  regionale  n.  1/2014   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 21. (Consulte  per  il  servizio  idrico  e  il  servizio  di
gestione dei rifiuti). - 1. Sono istituite presso la Regione: 
    a) la Consulta per il  servizio  idrico  integrato,  composta  da
rappresentanti dei  movimenti  promotori  il  referendum  sull'acqua,
delle  associazioni  di  consumatori,  dei   sindacati   maggiormente
rappresentativi   a   livello   nazionale   e   delle    associazioni
ambientaliste maggiormente rappresentativa a livello nazionale; 
    b) la Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti,
composta da rappresentanti delle  associazioni  di  consumatori,  dei
sindacati maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale,  delle
associazioni ambientaliste  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale e del Coordinamento ligure per  la  gestione  corretta  dei
rifiuti. 
  2. La Consulta per il  servizio  idrico  integrato  esprime  parere
preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nei Piani d'ambito. 
  3. La Consulta per il servizio di gestione  integrata  dei  rifiuti
esprime parere preventivo in ordine ai nuovi  impianti  previsti  nel
Piano d'ambito. 
  4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono obbligatori e devono  essere
resi entro trenta giorni dal  ricevimento  della  relativa  richiesta
trasmessa con gli schemi di provvedimento  ed  i  relativi  allegati.
Decorso inutilmente  tale  termine  il  parere  si  intende  comunque
acquisito. 
  5.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   Commissione   consiliare
competente, definisce la durata, la composizione e  le  modalita'  di
funzionamento delle consulte di cui al presente articolo. 
  6. La partecipazione alle consulte e' a titolo gratuito. 
  7. La Regione promuove, in collaborazione con  le  consulte,  forme
ulteriori di partecipazione dei cittadini e  delle  associazioni  dei
consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale.».