Art. 7 Modifiche alla legge regionale n. 1/2014 1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all'art. 21, comma 1, lettera a)» sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'art. 8 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all'art. 21, comma 1, lettera a)» sono soppresse. 3. Il comma 5 dell'art. 14 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, la Citta' metropolitana e le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento con caratteristiche di omogeneita' territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformita' alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualita' del servizio e della sua economicita', designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.». 4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 15 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente: «e-bis) approva modifiche ai confini territoriali delle aree, come definiti dall'art. 14, comma 1, motivate da esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi.». 5. Il comma 5 dell'art. 15 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Le determinazioni del Comitato d'ambito vengono assunte con l'applicazione dei seguenti pesi: 40 Regione e 60 province e Citta' metropolitana, con ripartizione basata sulla base della popolazione residente.». 6. L'art. 21 della lege regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 21. (Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti). - 1. Sono istituite presso la Regione: a) la Consulta per il servizio idrico integrato, composta da rappresentanti dei movimenti promotori il referendum sull'acqua, delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentativa a livello nazionale; b) la Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, composta da rappresentanti delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e del Coordinamento ligure per la gestione corretta dei rifiuti. 2. La Consulta per il servizio idrico integrato esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nei Piani d'ambito. 3. La Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nel Piano d'ambito. 4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa con gli schemi di provvedimento ed i relativi allegati. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende comunque acquisito. 5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce la durata, la composizione e le modalita' di funzionamento delle consulte di cui al presente articolo. 6. La partecipazione alle consulte e' a titolo gratuito. 7. La Regione promuove, in collaborazione con le consulte, forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale.».