Art. 8 
 
    Esenzione dal tributo di cui alla legge regionale n. 23/2007 
 
  1. La Giunta regionale puo', annualmente, prevedere l'esenzione dal
versamento del tributo di cui  alla  legge  regionale  n.  23/2007  e
successive modificazioni e integrazioni nel caso di dichiarazione  di
stato di emergenza per eventi di tipo C  e  B,  cosi'  come  definiti
all'art. 2 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile)   e    successive
modificazioni e integrazioni, entro un arco  temporale  prestabilito,
nei limiti dei quantitativi di rifiuto derivanti dalle operazioni  di
ripristino conseguenti all'evento e delle disponibilita' di bilancio.