Art. 8 Esenzione dal tributo di cui alla legge regionale n. 23/2007 1. La Giunta regionale puo', annualmente, prevedere l'esenzione dal versamento del tributo di cui alla legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni nel caso di dichiarazione di stato di emergenza per eventi di tipo C e B, cosi' come definiti all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni, entro un arco temporale prestabilito, nei limiti dei quantitativi di rifiuto derivanti dalle operazioni di ripristino conseguenti all'evento e delle disponibilita' di bilancio.