(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 novembre 2015) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Aree non idonee all'installazione di impianti eolici 1. Ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilita', tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle: a) aree che presentano vulnerabilita' ambientali, individuate in quelle per le quali e' stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267; b) aree caratterizzate da pericolosita' ovvero rischio idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico adottati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni; c) aree individuate come beni paesaggistici di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 134 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), 'Important Bird Areas' (IBA) e siti di Rete Natura 2000 (corridoi lineari e diffusi), Rete Ecologica Siciliana (RES), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, geositi; e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni per la valorizzazione della produzione di eccellenza siciliana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione; f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta.».